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28 FEBBRAIO 2006
Inquinamento Atmosferico
(Decreto Ministeriale 21 aprile 1999, n. 163)

L'articolo 1 del Dpr 26 ottobre 2001, n. 416 reca la disciplina della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, di cui all'articolo 17, commi da 29 a 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

La tassa si applica ai grandi impianti di combustione destinati alla produzione di energia, eccettuati quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione.

Per grande impianto di combustione si intende l'insieme degli impianti di combustione costituiti da qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto, localizzati in un medesimo sito industriale, appartenenti ad un singolo esercente e dei quali almeno uno abbia una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW; le disposizioni del presente regolamento non si applicano a:

  1. impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali, come forni di riscaldo, forni di trattamento termico;
  2. impianti di postcombustione, cioè qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dello scarico gassoso mediante combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di combustione;
  3. dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;
  4. dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;
  5. reattori utilizzati nell'industria chimica;
  6. batteria di forni per coke;
  7. cowpers degli altiforni;
  8. impianti azionati da motori diesel, a benzina o a gas, o da turbine a gas, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.

Obbligati al pagamento della tassa sono gli esercenti i grandi impianti di combustione.

I predetti esercenti devono presentare agli uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, entro la fine di febbraio, apposita dichiarazione annuale contenente le seguenti indicazioni riferite all'anno precedente:

  1. la denominazione della ditta, la sede sociale, la partita IVA, il codice fiscale e le generalità di chi la rappresenta legalmente o negozialmente;
  2. il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si trova l'impianto;
  3. la costituzione del grande impianto di combustione nonché la descrizione e le caratteristiche dei singoli impianti;
  4. la qualità e la quantità complessiva di ciascun combustibile utilizzato nel suddetto impianto, anche risultante dalla documentazione fiscale;
  5. la quantità complessiva rispettivamente di SO2 e NOx emessa e relativa metodologia di calcolo.

Le emissioni in tonnellate di SO2 e NOX sono determinate nei modi indicati nell'allegato tecnico, parte prima, del Dpr 416/2001.

L'esercente è obbligato a conservare per almeno 5 anni la documentazione attestante la veridicità della dichiarazione ed in particolare:

  1. il dettaglio dei metodi di calcolo utilizzati;
  2. il contenuto di zolfo in ciascuna tipologia di combustibile nonché la composizione completa dello stesso;
  3. i consumi di combustibile, misurati o stimati, per singolo impianto;
  4. i dati ottenuti da eventuali sistemi di monitoraggio in continuo;
  5. i dati delle periodiche campagne di monitoraggio;
  6. le curve di taratura delle emissioni di NOX in funzione del carico o di altro parametro equivalente tipico dell'impianto in questione;
  7. le ore annue di effettivo funzionamento degli impianti qualora il volume dei fumi sia misurato in continuo.

 

PER APPROFONDIRE:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 2001, n. 416 - Regolamento recante norme per l'applicazione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, ai sensi dell'articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 1997.(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 277 del 28 novembre 2001)

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