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31 MARZO 2006
Rifiuti di imballaggio
(Dlgs 5 febbraio 1997 n.22 "Decreto Ronchi)
Entro il 31 marzo di ogni anno i produttori che non aderiscono ai consorzi di cui all'articolo 40 del decreto in oggetto sono tenuti a presentare all'osservatorio sui rifiuti una relazione sulla gestione, comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio, nella quale possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.
L'articolo 40 prevede che, al fine di razionalizzare ed organizzare la ripresa degli imballaggi usati, la raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari su superfici private ed il ritiro, su indicazione del consorzio nazionale imballaggi, dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio pubblico, nonchè il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, i produttori che non possono:
  • organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;
  • mettere in atto un sistema cauzionale.
costituiscono un consorzio per ciascuna tipologia di materiale di imballaggi.

 

scadenza annuale

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