1.Applicabilità della normativa
previgente
Da parte di alcuni uffici
periferici sono state avanzate perplessità in merito allapplicabilità delle norme
previgenti il D.P.R. 459/96, su macchine e componenti di sicurezza recanti la marcatura CE
posti in servizio sia prima che dopo il 21.09.96, data di entrata in vigore del decreto in
oggetto.
Si forniscono pertanto, sentita anche la Divisione VII dei Rapporti di
Lavoro, ulteriori chiarimenti operativi.
Al riguardo giova precisare che, il costruttore il quale, antecedentemente al
21.9.1996, ha consapevolmente apposto la marcatura CE su macchine o componenti di
sicurezza immessi sul mercato ha di fatto espresso lintendimento di voler seguire la
procedura comunitaria, anche se non ancora recepita, anziché la regolamentazione
nazionale. Ne discende, pertanto, che le suddette macchine devono essere considerate alla
stessa stregua di quelle immesse sul mercato dopo lentrata in vigore del D.P.R.
459/96.
Va altresì considerato che larticolo 4 della direttiva 98/37/CE
(codificazione della direttiva 89/392/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE)
stabilisce che "Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare
limmissione sul mercato e la messa in servizio nel loro territorio delle macchine e
dei componenti di sicurezza conformi alle disposizioni della presente direttiva".
Di conseguenza, il voler assoggettare le macchine e i componenti di sicurezza
anche alla norme nazionali previgenti (es. D.P.R.547/55), costituirebbe violazione
dellarticolo summenzionato.
Riguardo ai livelli di sicurezza garantiti dai differenti sistemi normativi,
non è possibile sostenere che il D.P.R. 547/55 garantisce, in talune circostanze, livelli
di sicurezza superiori ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) di cui allallegato
I al D.P.R. 459/96 visto che il legislatore comunitario, nelladottare la direttiva
98/37/CE, ha in premessa ravvisato la necessità di ravvicinare le norme in materia di
sicurezza senza abbassare i livelli di protezione esistenti e giustificati negli Stati
membri.
Si ribadisce, con loccasione, quanto già affermato con lettera
circolare prot.n.1067 del 30.9.1999, vale a dire che per le macchine messe in servizio
prima del 21.09.96 e non marcate CE restano valide le disposizioni del più volte citato
D.P.R. 547/55, come noto, anche di recente, integrato e modificato.
Si rammenta che tutte le disposizioni tecnico-costruttive contenute nelle
norme previgenti il DPR 459/96 restano valide:
- per la fabbricazione delle macchine non comprese nel campo
di applicazione del DPR 459/96 e non regolamentate da altre disposizioni di recepimento di
direttive comunitarie,
- per la valutazione di sicurezza di quelle messe in
servizio fuori dal regime individuato da detto decreto (cioè quelle non recanti la
marcatura CE).
2.Aspetti sanzionatori
In merito al controllo di
conformità delle macchine e componenti di sicurezza si ribadisce quanto riportato al
punto 1 della lettera circolare prot. 1067 del 30.09.99, ed in particolare: "qualora
venga riscontrata la presunta non conformità di una macchina o di un componente di
sicurezza, si ritiene opportuno che lispettore, contestualmente alla suddetta
comunicazione, informi per iscritto lutilizzatore della riscontrata non conformità
interessandolo, in attesa della conclusione delliter di cui allart. 7 del DPR
459/1996, ad adottare tutte le misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza
equivalente e comunque atte a salvaguardare lincolumità dei lavoratori .
Laccertatore, inoltre, con il verbale di ispezione esprimerà la riserva di adottare
eventuali provvedimenti sanzionatori al termine degli accertamenti tecnici che saranno
effettuati ai sensi del citato art. 7 del DPR 459/1996"; diversamente, in caso di
accertamento connesso ad un evento infortunistico, lispettore non mancherà di
informare, comunque, tempestivamente lAutorità Giudiziaria.
Si precisa altresì che se in esito agli accertamenti tecnici esperiti ai
fini dellapplicazione della procedura di cui allart.7.4 del D.P.R. 459/96
venga confermata la non conformità della macchina, nei confronti del costruttore (o
mandatario) italiano è ravvisabile la violazione dellart.6, comma 2, del D.Lgs.
626/94 e successive modifiche ed integrazioni.
In questo caso, al contravventore sarà impartita una apposita prescrizione
tesa alleliminazione dellinosservanza. I tempi tecnici necessari per
lattuazione della prescrizione dovranno essere opportunamente valutati in funzione
della complessità dellintervento e del numero di macchine da adeguare.
Si ritiene opportuno precisare che nei confronti del costruttore (o
mandatario) dovrà essere contestata una sola violazione del citato art.6 del D.Lgs.
626/94 e che copia della prescrizione andrà trasmessa alla Procura della Repubblica
territorialmente competente rispetto al luogo di consumazione del reato.
Nei confronti del venditore è analogamente ravvisabile la violazione
dellart.6, comma 2, del D.Lgs. 626/94 ma, nei confronti dello stesso non verrà
impartita alcuna prescrizione in quanto la stessa è già stata impartita al costruttore .
Lispettore, in ogni caso, dovrà impartire al venditore una apposita
disposizione, ai sensi dellart.10 del DPR 520/55 la cui inosservanza è sanzionata
dallart11 del DPR 520/55 così come modificato dal DPR 758/94, tesa a vietare la
vendita di macchine analoghe prima del loro adeguamento.
La notizia di reato andrà trasmessa alla Procura della Repubblica
territorialmente competente rispetto al luogo di consumazione del reato.
Nel caso in cui uno o più dei soggetti di cui sopra siano non italiani,
lattivazione delle procedure di salvaguardia del mercato, rimarrà compito delle
strutture centrali dei Ministeri di cui allart.7.1 del D.P.R. 459/96, secondo quanto
appositamente concordato in ambito comunitario.
Nei confronti dellutilizzatore è invece ravvisabile la violazione
dellart.35 (combinato disposto degli articoli 35 e 36, comma 1) del più volte
menzionato D.Lgs. 626/94 e successive modifiche.
E da rilevare che, ove la non conformità della macchina o del
componente di sicurezza sia determinata da carenze non ravvisabili direttamente dal
venditore e/o dallutilizzatore (es. carenze strutturali o progettuali, vizi occulti
di prodotto, etc.), si procederà nei confronti del costruttore o del mandatario per la
violazione dellart.6 del D.Lgs. 626/94 mentre, nei confronti del venditore e
dellutilizzatore è opportuno trasmettere allAutorità Giudiziaria una notizia
di reato, contenente tutte le opportune notizie tecnico-giuridiche. Le informazioni
fornite dovranno essere tali da consentire alla stessa A.G. di poter stabilire
leventuale sussistenza del reato.
3.Procedure
Qualora nel corso
dellattività di vigilanza venga accertata limmissione sul mercato o la messa
in servizio di macchine o componenti di sicurezza privi delle attestazioni e/o marcature
previste dallart. 2 del D.P.R. 459/96 si procederà, per gli aspetti sanzionatori,
direttamente nei confronti del costruttore, del venditore e dellutilizzatore. Anche
in questo caso gli accertatori sono tenuti a darne immediata comunicazione al Ministero
dellIndustria - D.G.S.P.C. Ispettorato Tecnico e a questo Ministero Dir. Gen.
AA.GG. e Personale Div. VII Coordinamento Isp. Lavoro, utilizzando il
modello allegato alla già citata lettera circolare.
Quando risulti opportuno in relazione alla necessità di adempiere alle
proprie obbligazioni in materia di controllo del mercato, questo Ufficio incaricherà le
DPL di acquisire presso i costruttori parti del fascicolo tecnico e/o altra
documentazione. In tal caso la corrispondente richiesta nei, confronti di detti soggetti,
sarà formalizzata dalle predette Direzioni ai sensi dellart.4 della legge 628/61
con facoltà di applicare, in caso di inottemperanza da parte del costruttore, le sanzioni
previste dallo stesso art.4 e successive modifiche.
Al fine di verificare se il costruttore abbia effettivamente eliminato le
inosservanze rilevate sulle macchine oggetto di segnalazione di non conformità al
D.P.R.459/96, e ad integrazione di quanto detto al paragrafo 5 comma 5 della lettera
circolare già citata, le DPL dovranno effettuare un accesso ispettivo presso il
costruttore procedendo come segue:
- macchine per le quali la ditta costruttrice non ha dato
riscontro alla diffida di adeguamento ai requisiti essenziali di sicurezza notificatale
dal Ministero dellIndustria a seguito di accertamenti tecnici svolti
dallISPESL:
lispettore
dovrà accertare la eventuale eliminazione delle inosservanze rilevate e ove il
costruttore non abbia proceduto alladeguamento richiesto dal Ministero
dellIndustria, contestare la violazione dellart.6.2 del D.Lgs.626/94 e
successive modifiche, e impartire apposita prescrizione secondo le procedure ex art.20 e
seguenti del D.Lgs.758/94 salvo che siano in corso i termini stabiliti dalla ASL a seguito
di eventuale precedente prescrizione. I tempi tecnici necessari per lattuazione
della prescrizione dovranno essere opportunamente valutati in funzione della complessità
dellintervento e del numero di macchine da adeguare.
Nellipotesi in cui il costruttore abbia eliminato le inosservanze rilevate si
procederà secondo quanto specificato nel caso successivo.
Per quanto riguarda le macchine già immesse sul mercato se ne dovrà acquisire
lelenco con i relativi indirizzi e numeri di fabbrica.
- macchine per le quali la ditta costruttrice ha comunicato
di aver eliminato la non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e
ladeguamento di quelle già immesse sul mercato:
in questo caso lispettore prenderà atto della effettiva
attuazione delle misure correttive decise dal costruttore e acquisirà le prove
dellavvenuto adeguamento di quelle già immesse sul mercato (ad esempio acquisendo
ricevute di trasmissione di documentazione integrativa, bolle di consegna di kit di
modifica, documentazione che evidenzi lintervento presso lacquirente etc).
Lispettore dovrà fornire
tempestivamente a questa Div.VII lesito degli accertamenti dai quali si dovrà
evincere se quanto messo in atto dal costruttore possa ritenersi esaustivo ovvero se
permangono delle non conformità o dei dubbi circa le prove di avvenuto adeguamento delle
macchine che possano motivare ulteriori interventi anche presso gli utilizzatori.
In relazione allaspetto
sanzionatorio, qualora la ASL non sia intervenuta o il costruttore non esibisca il verbale
di ispezione si procederà con la contestazione della violazione dellart.6, comma 2
del D.Lgs.626/94, impartendo una apposita prescrizione nel caso in cui il costruttore non
abbia ottemperato alla diffida del Ministero dellIndustria, ovvero ammettendolo,
contestualmente alla contestazione della violazione, al pagamento della sanzione ridotta
secondo quanto previsto dal D.Lgs 758/94, nel caso in cui abbia già ottemperato alla
diffida del Ministero dellIndustria.
firmato Dott. Luigi Caiazza