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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - COORDINAMENTO ISPEZIONE DEL LAVORO - DIV. VII DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE

 
LETTERA CIRCOLARE
Roma, 20 dicembre 2000
Prot. n. 2182
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale Rapporti di Lavoro- Div. VII -
OGGETTO: DPR 24 Luglio 1996 n. 459 - Direttiva macchine - Controlli di mercato - Chiarimenti operativi
DIREZIONI   REGIONALI DEL LAVORO
Settore Ispezione Lavoro
DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO
Settore Ispezione Lavoro
LORO SEDI
e,p.c.
Alla DIVISIONE VII
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro
SEDE
SECIN
SEDE
MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
DGSPC - Ispettorato Tecnico
ROMA
DIREZIONE GENERALE dell'ISPEL
ROMA
ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO
PALERMO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Dipartimento Servizi Sociali
Servizio Lavoro
TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Ag. Provinciale per la Protezione dell'Ambiente
e la tutela del Lavoro
BOLZANO

 

1.Applicabilità della normativa previgente

   Da parte di alcuni uffici periferici sono state avanzate perplessità in merito all’applicabilità delle norme previgenti il D.P.R. 459/96, su macchine e componenti di sicurezza recanti la marcatura CE posti in servizio sia prima che dopo il 21.09.96, data di entrata in vigore del decreto in oggetto.
   Si forniscono pertanto, sentita anche la Divisione VII dei Rapporti di Lavoro, ulteriori chiarimenti operativi.
   Al riguardo giova precisare che, il costruttore il quale, antecedentemente al 21.9.1996, ha consapevolmente apposto la marcatura CE su macchine o componenti di sicurezza immessi sul mercato ha di fatto espresso l’intendimento di voler seguire la procedura comunitaria, anche se non ancora recepita, anziché la regolamentazione nazionale. Ne discende, pertanto, che le suddette macchine devono essere considerate alla stessa stregua di quelle immesse sul mercato dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 459/96.
   Va altresì considerato che l’articolo 4 della direttiva 98/37/CE (codificazione della direttiva 89/392/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE) stabilisce che "Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare l’immissione sul mercato e la messa in servizio nel loro territorio delle macchine e dei componenti di sicurezza conformi alle disposizioni della presente direttiva".
   Di conseguenza, il voler assoggettare le macchine e i componenti di sicurezza anche alla norme nazionali previgenti (es. D.P.R.547/55), costituirebbe violazione dell’articolo summenzionato.
   Riguardo ai livelli di sicurezza garantiti dai differenti sistemi normativi, non è possibile sostenere che il D.P.R. 547/55 garantisce, in talune circostanze, livelli di sicurezza superiori ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) di cui all’allegato I al D.P.R. 459/96 visto che il legislatore comunitario, nell’adottare la direttiva 98/37/CE, ha in premessa ravvisato la necessità di ravvicinare le norme in materia di sicurezza senza abbassare i livelli di protezione esistenti e giustificati negli Stati membri.
   Si ribadisce, con l’occasione, quanto già affermato con lettera circolare prot.n.1067 del 30.9.1999, vale a dire che per le macchine messe in servizio prima del 21.09.96 e non marcate CE restano valide le disposizioni del più volte citato D.P.R. 547/55, come noto, anche di recente, integrato e modificato.
   Si rammenta che tutte le disposizioni tecnico-costruttive contenute nelle norme previgenti il DPR 459/96 restano valide:

2.Aspetti sanzionatori

   In merito al controllo di conformità delle macchine e componenti di sicurezza si ribadisce quanto riportato al punto 1 della lettera circolare prot. 1067 del 30.09.99, ed in particolare: "qualora venga riscontrata la presunta non conformità di una macchina o di un componente di sicurezza, si ritiene opportuno che l’ispettore, contestualmente alla suddetta comunicazione, informi per iscritto l’utilizzatore della riscontrata non conformità interessandolo, in attesa della conclusione dell’iter di cui all’art. 7 del DPR 459/1996, ad adottare tutte le misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente e comunque atte a salvaguardare l’incolumità dei lavoratori . L’accertatore, inoltre, con il verbale di ispezione esprimerà la riserva di adottare eventuali provvedimenti sanzionatori al termine degli accertamenti tecnici che saranno effettuati ai sensi del citato art. 7 del DPR 459/1996"; diversamente, in caso di accertamento connesso ad un evento infortunistico, l’ispettore non mancherà di informare, comunque, tempestivamente l’Autorità Giudiziaria.
   Si precisa altresì che se in esito agli accertamenti tecnici esperiti ai fini dell’applicazione della procedura di cui all’art.7.4 del D.P.R. 459/96 venga confermata la non conformità della macchina, nei confronti del costruttore (o mandatario) italiano è ravvisabile la violazione dell’art.6, comma 2, del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.
   In questo caso, al contravventore sarà impartita una apposita prescrizione tesa all’eliminazione dell’inosservanza. I tempi tecnici necessari per l’attuazione della prescrizione dovranno essere opportunamente valutati in funzione della complessità dell’intervento e del numero di macchine da adeguare.
   Si ritiene opportuno precisare che nei confronti del costruttore (o mandatario) dovrà essere contestata una sola violazione del citato art.6 del D.Lgs. 626/94 e che copia della prescrizione andrà trasmessa alla Procura della Repubblica territorialmente competente rispetto al luogo di consumazione del reato.
   Nei confronti del venditore è analogamente ravvisabile la violazione dell’art.6, comma 2, del D.Lgs. 626/94 ma, nei confronti dello stesso non verrà impartita alcuna prescrizione in quanto la stessa è già stata impartita al costruttore .
   L’ispettore, in ogni caso, dovrà impartire al venditore una apposita disposizione, ai sensi dell’art.10 del DPR 520/55 la cui inosservanza è sanzionata dall’art11 del DPR 520/55 così come modificato dal DPR 758/94, tesa a vietare la vendita di macchine analoghe prima del loro adeguamento.
   La notizia di reato andrà trasmessa alla Procura della Repubblica territorialmente competente rispetto al luogo di consumazione del reato.
   Nel caso in cui uno o più dei soggetti di cui sopra siano non italiani, l’attivazione delle procedure di salvaguardia del mercato, rimarrà compito delle strutture centrali dei Ministeri di cui all’art.7.1 del D.P.R. 459/96, secondo quanto appositamente concordato in ambito comunitario.
   Nei confronti dell’utilizzatore è invece ravvisabile la violazione dell’art.35 (combinato disposto degli articoli 35 e 36, comma 1) del più volte menzionato D.Lgs. 626/94 e successive modifiche.
   E’ da rilevare che, ove la non conformità della macchina o del componente di sicurezza sia determinata da carenze non ravvisabili direttamente dal venditore e/o dall’utilizzatore (es. carenze strutturali o progettuali, vizi occulti di prodotto, etc.), si procederà nei confronti del costruttore o del mandatario per la violazione dell’art.6 del D.Lgs. 626/94 mentre, nei confronti del venditore e dell’utilizzatore è opportuno trasmettere all’Autorità Giudiziaria una notizia di reato, contenente tutte le opportune notizie tecnico-giuridiche. Le informazioni fornite dovranno essere tali da consentire alla stessa A.G. di poter stabilire l’eventuale sussistenza del reato.

3.Procedure

   Qualora nel corso dell’attività di vigilanza venga accertata l’immissione sul mercato o la messa in servizio di macchine o componenti di sicurezza privi delle attestazioni e/o marcature previste dall’art. 2 del D.P.R. 459/96 si procederà, per gli aspetti sanzionatori, direttamente nei confronti del costruttore, del venditore e dell’utilizzatore. Anche in questo caso gli accertatori sono tenuti a darne immediata comunicazione al Ministero dell’Industria - D.G.S.P.C. Ispettorato Tecnico e a questo Ministero – Dir. Gen. AA.GG. e Personale – Div. VII – Coordinamento Isp. Lavoro, utilizzando il modello allegato alla già citata lettera circolare.
   Quando risulti opportuno in relazione alla necessità di adempiere alle proprie obbligazioni in materia di controllo del mercato, questo Ufficio incaricherà le DPL di acquisire presso i costruttori parti del fascicolo tecnico e/o altra documentazione. In tal caso la corrispondente richiesta nei, confronti di detti soggetti, sarà formalizzata dalle predette Direzioni ai sensi dell’art.4 della legge 628/61 con facoltà di applicare, in caso di inottemperanza da parte del costruttore, le sanzioni previste dallo stesso art.4 e successive modifiche.
   Al fine di verificare se il costruttore abbia effettivamente eliminato le inosservanze rilevate sulle macchine oggetto di segnalazione di non conformità al D.P.R.459/96, e ad integrazione di quanto detto al paragrafo 5 comma 5 della lettera circolare già citata, le DPL dovranno effettuare un accesso ispettivo presso il costruttore procedendo come segue:

  1. macchine per le quali la ditta costruttrice non ha dato riscontro alla diffida di adeguamento ai requisiti essenziali di sicurezza notificatale dal Ministero dell’Industria a seguito di accertamenti tecnici svolti dall’ISPESL:

    l’ispettore dovrà accertare la eventuale eliminazione delle inosservanze rilevate e ove il costruttore non abbia proceduto all’adeguamento richiesto dal Ministero dell’Industria, contestare la violazione dell’art.6.2 del D.Lgs.626/94 e successive modifiche, e impartire apposita prescrizione secondo le procedure ex art.20 e seguenti del D.Lgs.758/94 salvo che siano in corso i termini stabiliti dalla ASL a seguito di eventuale precedente prescrizione. I tempi tecnici necessari per l’attuazione della prescrizione dovranno essere opportunamente valutati in funzione della complessità dell’intervento e del numero di macchine da adeguare.
    Nell’ipotesi in cui il costruttore abbia eliminato le inosservanze rilevate si procederà secondo quanto specificato nel caso successivo.
    Per quanto riguarda le macchine già immesse sul mercato se ne dovrà acquisire l’elenco con i relativi indirizzi e numeri di fabbrica.

  2. macchine per le quali la ditta costruttrice ha comunicato di aver eliminato la non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e l’adeguamento di quelle già immesse sul mercato:

    in questo caso l’ispettore prenderà atto della effettiva attuazione delle misure correttive decise dal costruttore e acquisirà le prove dell’avvenuto adeguamento di quelle già immesse sul mercato (ad esempio acquisendo ricevute di trasmissione di documentazione integrativa, bolle di consegna di kit di modifica, documentazione che evidenzi l’intervento presso l’acquirente etc).

    L’ispettore dovrà fornire tempestivamente a questa Div.VII l’esito degli accertamenti dai quali si dovrà evincere se quanto messo in atto dal costruttore possa ritenersi esaustivo ovvero se permangono delle non conformità o dei dubbi circa le prove di avvenuto adeguamento delle macchine che possano motivare ulteriori interventi anche presso gli utilizzatori.

    In relazione all’aspetto sanzionatorio, qualora la ASL non sia intervenuta o il costruttore non esibisca il verbale di ispezione si procederà con la contestazione della violazione dell’art.6, comma 2 del D.Lgs.626/94, impartendo una apposita prescrizione nel caso in cui il costruttore non abbia ottemperato alla diffida del Ministero dell’Industria, ovvero ammettendolo, contestualmente alla contestazione della violazione, al pagamento della sanzione ridotta secondo quanto previsto dal D.Lgs 758/94, nel caso in cui abbia già ottemperato alla diffida del Ministero dell’Industria.

firmato Dott. Luigi Caiazza