| Fonte: sito internet del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO
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Con la legge 29
dicembre 2000, n.422, "Disposizioni per ladempimento di obblighi derivanti
dallappartenenza dellItalia alle Comunità europee legge comunitaria
2000", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale S. O. n.14/L del 20 gennaio 2001, sono
state apportate modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, Titolo
VI, in tema di sicurezza e salute dei lavoratori addetti ad attrezzature munite di
videoterminali.
Dette innovazioni, che riguardano il campo di applicazione della
normativa - il quale ne risulta significativamente ampliato nonché le modalità di
espletamento della sorveglianza sanitaria, comportano notevoli riflessi
sullorganizzazione del lavoro nelle imprese e sulle modalità di adempimento delle
prestazioni.
Il legislatore non ha ritenuto opportuno dettare norme transitorie e
conseguentemente la nuova disciplina sarà applicabile decorsi i termini ordinari di vacatio
legis; si ritiene pertanto opportuno fornire i seguenti chiarimenti al fine di
richiamare lattenzione sulle innovazioni intervenute e sugli adempimenti
conseguenti.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Lart.21 della
legge comunitaria citata, che modifica la lettera c) dellart.51 del D.Lgs.626/94,
definisce lavoratore addetto alluso di attrezzature munite di videoterminali il
lavoratore che utilizza unattrezzatura munita di videoterminali in modo
sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui
allart.54, e non più il lavoratore che utilizza dette attrezzature per almeno
quattro ore consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa, come disposto dalla
normativa precedente.
Tale disposizione, prescindendo dalla modalità di organizzazione dei
tempi di lavoro, ha ampliato il campo di applicazione del Titolo VI. Rientrano infatti
nella definizione di lavoratore addetto ai videoterminali anche quei lavoratori la cui
prestazione, pur comportando luso di videoterminali per venti ore settimanali, si
articola in modalità che non prevedono luso continuativo degli stessi per il
periodo di quattro ore consecutive considerato in precedenza, e che non rientravano prima
nel campo di applicazione della normativa.
Il datore di lavoro è pertanto tenuto ad aggiornare la valutazione del
rischio di cui allart.4 alla luce della nuova definizione di lavoratore, in esito
alla quale valuterà la necessità o meno di nuove misure di prevenzione e protezione
della salute dei lavoratori e i riflessi sullorganizzazione del lavoro.
Infatti, per i lavoratori compresi nella definizione di cui sopra è
previsto lobbligo di sorveglianza sanitaria di cui allallart.55, nonché di
formazione e informazione di cui allart.56.
Non sono state apportate, invece, modifiche allart.54 (modalità
di svolgimento della prestazione quotidiana), che sancisce il diritto del lavoratore, qualora
svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ad una interruzione della
sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività, con modalità stabilite
dalla contrattazione collettiva anche aziendale, o, in mancanza, di quindici minuti ogni
centoventi minuti di applicazione continuata al videoterminale. Tale disposizione è
funzionale alla prevenzione dellaffaticamento visivo determinato dalluso del
videoterminale per un periodo sufficientemente lungo, che allo stato delle conoscenze
scientifiche disponibili, si è ritenuto di quantificare nelle predette quattro ore.
E evidente, pertanto, che tale regime di interruzioni trova applicazione non più
nella generalità dei casi disciplinati dal Titolo VI, comera implicito nella
vigenza della precedente definizione di lavoratore addetto alluso di videoterminali,
ma nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa quotidiana preveda almeno quattro
ore consecutive di uso delle attrezzature munite di videoterminali.
SORVEGLIANZA SANITARIA
Le modifiche apportate
allart.55 in tema di sorveglianza sanitaria sono state dettate dalla necessità di
adeguare la norma allinterpretazione fornita dalla Corte di Giustizia CE con la
sentenza 12 dicembre 1996 e ai rilievi mossi dalla Commissione CE in ordine al recepimento
della direttiva 90/270/CEE relativamente alla mancata previsione, per tutti i lavoratori,
del controllo sanitario periodico, nonché alla mancata previsione del controllo
oftalmologico in relazione a tale sorveglianza sanitaria periodica.
A fronte del precedente obbligo di sottoposizione a visita periodica,
con cadenza almeno biennale, i soli lavoratori giudicati idonei con prescrizioni
allesito della visita preventiva e quelli di età superiore ai quarantacinque anni,
lart.21 della legge comunitaria citata, con le disposizioni contenute nei commi 3, 3
bis, 3 ter e 4, in parte introduce una disciplina nuova e in parte e
chiarisce obblighi già sussistenti ai sensi della normativa previgente.
In tal senso, la disposizione introdotta al comma 3 non introduce ex
novo lobbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al Titolo VI,
essendo tale obbligo già esistente, ma ha la funzione di costituisce una specificazione
della disciplina generale di cui allart.16che prevede accertamenti preventivi e
periodici, effettuati dal medico competente, ai fini della valutazione della idoneità dei
lavoratori alla mansione specifica.
Analoga funzione illustrativa ha il successivo comma 3 bis, ai
sensi del quale le visite di controllo, sia preventive che periodiche, sono effettuate con
le modalità di cui ai commi 1 e 2; è chiaro infatti che la necessità di esami
specialistici può derivare dallesito delle visite periodiche, oltre che dalla
visita preventiva.
Il comma 3 ter stabilisce la periodicità delle visite di
controllo, disponendo che la stessa, fatti salvi i casi particolari che richiedono una
frequenza diversa stabilita dal medico competente, è almeno biennale per i lavoratori
classificati come idonei con prescrizioni e per quelli che abbiano compiuto il
cinquantesimo anno di età; ha frequenza almeno quinquennale per i lavoratori giudicati
idonei senza prescrizioni allesito della visita di controllo preventiva di cui al
comma 1.
Si segnala, al riguardo lelevazione delletà per cui è
previsto lobbligo di visita di controllo con periodicità almeno biennale, che passa
da quarantacinque a cinquanta anni.
Il comma 4 sottolinea il legame funzionale fra la sorveglianza
sanitaria e lobbligo del controllo oftalmologico, precisando che questultimo
discende, oltre che da apposita richiesta del lavoratore che sospetti unalterazione
della funzione visiva, confermata dal medico competente, anche dallesito dei
controlli preventivi e periodici.
Alla luce di quanto sopra, appare evidente che le modifiche introdotte richiedono un attento riesame dei profili organizzativi e delle procedure aziendali nonché complessi adempimenti conseguenti alle innovazioni intervenute. Ne scaturisce, infatti, la necessità di un aggiornamento puntuale della valutazione del rischio, volto ad individuare ed attuare adeguate misure di prevenzione e protezione, quali:
Non appare superfluo ricordare, inoltre, che laggiornamento della valutazione del rischio va effettuata previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art.19) e con la collaborazione del medico competente (art.4 comma 6), e che la predisposizione del piano di formazione prevede il coinvolgimento degli organismi paritetici (art.22, comma 6).
Da quanto sopra discende che, stante la già ricordata assenza di una disciplina transitoria, appare necessaria una immediata attivazione da parte dei datori di lavoro, sia pubblici che privati, ai fini del rispetto delle nuove disposizioni, che peraltro richiederanno i necessari tempi tecnici oggettivamente inevitabili per ladeguamento alle nuove disposizioni, tempi tecnici dei quali gli organi di vigilanza non potranno non tenere conto.
IL SOTTOSEGRATARIO DI STATO DELEGATO
(On. Paolo Guerrini)