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Fonte: sito internet del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale    

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO

CIRCOLARE N. 2/2001
8 gennaio 2001
PROT. 20028/PR.CANQ
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale Rapporti di Lavoro - Div. VII
OGGETTO: Art. 9.1 del D.l.vo n. 494/96 come modificato dal D.l.vo n. 528/99 - Redazione del piano operativo - Obblighi responsabilità e sanzioni - Quesito
ALLE DIREZIONI REGIONALI  E PROVINCIALI DEL LAVORO
LORO SEDI
ALLA DIREZIONE GENERALE AA.GG.
E DEL PERSONALE - DIV. VII
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI DATORI
DI LAVORO
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI
ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIP. SERV. SOCIALI - SERV. LAVORO
ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
AG. PROV. PROT. AMBIENTE E TUTELA DEL LAVORO
ALLE REGIONI - ASSESSORATI ALLA SANITA'
LORO SEDI

    E’ stato posto quesito per conoscere se e quale sanzione sia prevista a carico del datore di lavoro quando, essendovi tenuto, non rediga il piano operativo di cui all’art. 9.1 del D.l.vo n. 494/96 (come modificato dal D.l.vo n. 528/99).

    Al riguardo, occorre richiamare che il D.l.vo n. 626/94:

    Ciò premesso, osservato che nel caso delle attività che si svolgono nei "cantieri" quali definiti dall’art. 2 del D.l.vo n. 494/96 il piano operativo di cui sopra deve essere redatto in conformità a quanto disposto dall’art. 4, comma 2, del D.l.vo n. 626/94, ne deriva che con l’art 9, comma 1, del D.l.vo n. 494/96 il legislatore ha inteso limitare la generalità di applicazione dell’esenzione sopra accennata, stabilendo, viceversa, in maniera esplicita che della stessa non possono beneficiare le aziende quando le stesse, pur possedendo i requisiti indicati al comma 11 dell’art. 4 del D.l.vo n. 626/94, operino in cantiere.

    Pertanto la mancata redazione di tale documento da parte del datore di lavoro, ove non già altrimenti sanzionata in forza di regolamenti speciali, trova la sua sanzione nell’art. 89.1 del D.l.vo n. 626/94.

    Ulteriore conseguenza del ristabilimento a carico dell’impresa dell’obbligo di redigere il documento di cui all’art. 4.2, è che per la stessa si pone la necessità di predisporre, con riferimento alla sua attività in generale, gli atti documentali necessari a dare sostanza ai contenuti di cui alle lettere a) e c) dell’art. 4.2 del D.l.vo n. 626/94.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa M. T. Ferraro)