| Fonte: sito internet del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO
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E stato posto quesito per conoscere se e quale sanzione sia prevista a carico del datore di lavoro quando, essendovi tenuto, non rediga il piano operativo di cui allart. 9.1 del D.l.vo n. 494/96 (come modificato dal D.l.vo n. 528/99).
Al riguardo, occorre richiamare che il D.l.vo n. 626/94:
Ciò premesso, osservato che nel caso delle attività che si svolgono nei "cantieri" quali definiti dallart. 2 del D.l.vo n. 494/96 il piano operativo di cui sopra deve essere redatto in conformità a quanto disposto dallart. 4, comma 2, del D.l.vo n. 626/94, ne deriva che con lart 9, comma 1, del D.l.vo n. 494/96 il legislatore ha inteso limitare la generalità di applicazione dellesenzione sopra accennata, stabilendo, viceversa, in maniera esplicita che della stessa non possono beneficiare le aziende quando le stesse, pur possedendo i requisiti indicati al comma 11 dellart. 4 del D.l.vo n. 626/94, operino in cantiere.
Pertanto la mancata redazione di tale documento da parte del datore di lavoro, ove non già altrimenti sanzionata in forza di regolamenti speciali, trova la sua sanzione nellart. 89.1 del D.l.vo n. 626/94.
Ulteriore conseguenza del ristabilimento a carico dellimpresa dellobbligo di redigere il documento di cui allart. 4.2, è che per la stessa si pone la necessità di predisporre, con riferimento alla sua attività in generale, gli atti documentali necessari a dare sostanza ai contenuti di cui alle lettere a) e c) dellart. 4.2 del D.l.vo n. 626/94.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa M. T. Ferraro)