| Fonte: sito internet del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO
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A seguito della delega contenuta
nella legge comunitaria n.25/99 è stato emanato il decreto legislativo 26/5/2000 n.241,
pubblicato sul S.O. della G.U. n 203 del 31/8/2000, con il quale sono state introdotte
nellordinamento italiano le disposizioni contenute nella direttiva 96/29/EURATOM in
materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi
derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Tale decreto è entrato in vigore l1/1/2001.
In fase di predisposizione del decreto in questione la scelta del
legislatore è stata quella di apportare alla precedente normativa contenuta nel D.Lgs. 17
marzo 1995 n.230 soltanto le modifiche strettamente necessarie al recepimento della
suddetta direttiva. In ogni caso si deve evidenziare che il predetto decreto 230, essendo
stato emanato nel 1995 , allorquando la direttiva europea 96/29 era in fase avanzata di
adozione, e quindi i relativi contenuti erano sostanzialmente noti, aveva già introdotto
importanti aspetti dellemananda normativa europea.( ad esempio si segnala
laspetto relativo ai limiti di dose).
Le considerazioni qui di seguito esposte illustrano le principali
modifiche apportate al menzionato D.Lgs.230/95 con particolare riferimento agli aspetti
relativi alla radioprotezione dei lavoratori.
Capo I - Campo di applicazione
Artt. 1 e 2 : sono stati introdotti i
concetti di pratica ed intervento, previsti dalla direttiva, e del criterio di
trascurabilità delle pratiche ai fini del campo di applicazione. Per pratica si intende
qualunque attività umana che implichi un rischio da radiazioni ionizzanti provenienti da
una sorgente artificiale (produzione, trattamento, detenzione, manipolazione ecc.) o da
radionuclidi naturali, sia nel caso in cui questi ultimi sono trattati per le loro
proprietà radioattive, sia quando i predetti radionuclidi naturali divengono soggette
alla normativa ai sensi del Capo III- bis. Per intervento invece si intende qualunque
attività mirante a prevenire o a limitare lesposizione di persone derivante da
sorgenti che non fanno parte di una pratica o sono fuori controllo a seguito di incidenti.
Il campo di applicazione rimane fissato dallallegato I che è
stato completamente riscritto. Va notato che, per quanto riguarda le sostanze radioattive,
sono stati eliminati i gruppi di radiotossicità ed attualmente ogni radioisotopo ha un
suo campo di applicazione in termini di attività totale e di concentrazione. I valori
sono stati stabiliti optando per il più basso tra quello previsto dalla direttiva e
quello contenuto nel vecchio allegato I. Per quanto riguarda invece le macchine radiogene,
sono soggette alla normativa:
-apparecchiature che accelerano
particelle cariche con energia superiore a 30 KeV; (precedentemente 20 KeV)
-apparecchiature che accelerano particelle cariche con energia maggiore di 5 KeV e minore o uguale di 30 KeV (precedentemente 20 KeV), quando lintensità dellequivalente di dose ad una distanza di 10 cm dalla superficie esterna è uguale o superiore a 1 m Sv/h;
-tubi catodici, quando lintensità di equivalente di dose ad una distanza di 5 cm da qualsiasi punto della superficie esterna è uguale o superiore a 5 m Sv/h.
Per gli apparecchi indicati agli
ultimi due punti, il non superamento dei limiti di dose, ivi previsti, può essere
attestato sia direttamente dal fabbricante o importatore, sia a cura del datore di lavoro
tramite misure effettuate da un esperto qualificato.
Si fa inoltre rilevare che il punto 0 dellAllegato I individua i
criteri di non rilevanza radiologica delle pratiche ai quali si è attenuto il legislatore
nel determinare il campo di applicazione e quindi le soglie a partire dalle quali
lesercente è tenuto allapplicazione della normativa di radioprotezione.
Capo II -Definizioni
Art. 4 : le definizioni sono state accorpate in un unico articolo, introducendone o modificandone alcune quali ad esempio: pratica, intervento, esposizione soggetta ad autorizzazione speciale, esposizione potenziale, radiazioni ionizzanti, servizio riconosciuto di dosimetria, smaltimento, livello di allontanamento. Di conseguenza sono stati abrogati gli artt. 5 e 6.
Capo III bis - Esposizioni a particolari sorgenti naturali
Gli artt. da 10 bis a 10 octies introducono le disposizioni per lesposizione derivante da sorgenti naturali di radiazioni in alcune attività lavorative. A causa del gran numero di aziende coinvolte nella problematica, lattuazione delle disposizioni avrà un notevole impatto sul mondo del lavoro e, pertanto, per la loro applicazione è stato previsto un congruo periodo di tempo.
In particolare le attività coinvolte sono le seguenti::
Regime transitorio : lobbligo predetto entra in vigore il I marzo 2002, fermo restando i 24 mesi di tempo, a partire da questultima data, per effettuare le misure. (art.37, comma 2, D.Lgs.241/00)
Per tutte le attività sopraindicate, nellAllegato I bis sono stati individuati i livelli di azione ed in particolare:
- 500Bq/m3 medi annui
(che corrispondono a 3 mSv/anno per 2000 ore lavorative) perper i lavoratori nelle
attività di cui ai punti 1 e 2;
- 1 mSv/anno di dose efficace per i lavoratori nelle attività di
cui ai punti 3 e 4
- 0.3 mSv/anno per le persone del pubblico nelle attività di cui
al punto 3.
Se si superano i livelli di azione, il
datore di lavoro deve adottare azioni di rimedio entro tre anni per riportare la dose al
di sotto dei predetti livelli, tenendo conto del principio di ottimizzazione (attuazione
dellintervento). Se nonostante le azioni di rimedio , non si riesce a riportare le
grandezze al di sotto dei predetti livelli di azione si devono mettere in atto , per i
lavoratori, i provvedimenti previsti dal capo VIII, ove applicabili. (classificazione dei
lavoratori, sorveglianza fisica, sorveglianza medica ecc.)
Si fa notare che nellAllegato I bis, al punto 4-d, cè un
palese errore di riferimento e pertanto la dizione "comma 8" dovrebbe
essere sostituito con la dizione "comma 5". Infatti nello stesso punto si
fa riferimento alla dose di 3 mSv/anno, che, come sopra evidenziato, al livello di azione
per esposizione a radon (500 Bq/m3), mentre il comma 8 dellart. 10 quinques si
riferisce ai processi lavorativi di cui allart.10 bis, comma 1, lettera c), in cui
il livello di azione è di 1 mSv/anno; in sintesi il punto 4-d dellallegato I bis va
interpretato nel senso che, fatta eccezione per gli esercenti di asili nido, scuola
materna e scuola dellobbligo, i datori di lavoro, in caso di superamento del livello
di azione per il radon di 500 Bq/ m3, può non adottare azioni di rimedio se dimostra,
tramite un esperto qualificato, che nessun lavoratore è esposto ad una dose superiore a 3
mSv/anno ( ad esempio in base alle limitate ore annue di permanenza nei locali ove si
superano i predetti 500 Bq/ m3).
Va sottolineato inoltre che, in caso di superamento dei livelli di
azione, il datore di lavoro deve darne comunicazione agli organi di vigilanza (Arpa,
A.S.L., e Direzioni Provinciali del Lavoro). Le direzioni provinciali dovranno trasmettere
i predetti dati alla scrivente al fine del loro inserimento in un archivio nazionale. La
periodicità e la modalità di trasmissione saranno rese note con successiva circolare.
Capi V e VI -Regime giuridico per limportazione,
produzione, commercio, trasporto e detenzione
Regime autorizzativo
E stato introdotto lart.
18 bis che prevede lobbligo di autorizzazione per "laggiunta intenzionale
di materie radioattive nella produzione di beni di consumo".
E stato inoltre completamente riscritto lart. 22 eliminando
la "denuncia di detenzione" ed introducendo la comunicazione preventiva delle
pratiche nei casi in cui non siano previsti provvedimenti autorizzativi. Tale
comunicazione, a differenza della denuncia di detenzione, che veniva effettuata entro i
dieci giorni successivi, deve essere inviata almeno 30 giorni prima dellinizio della
detenzione delle sorgenti.
Le condizioni per l esenzione dalla comunicazione preventiva,
nonché le modalità di effettuazione della stessa, sono fissate nellAll. VII. Tale
allegato stabilisce inoltre le modalità di rilascio dellautorizzazione di cui al
predetto art.18 bis nonché le modalità di notifica di cui allart.18 ( importazione
e produzione a fini commerciali).
Lart. 27 è stato profondamente modificato introducendo nuovi
commi.
Il comma 1 bis tiene conto della peculiarità delluso di sorgenti
mobili di radiazioni (es. controlli non distruttivi), prevedendo che il nulla osta
allimpiego sia rilasciato in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle
sorgenti ed alle modalità dimpiego e non in relazione allidoneità dei locali
prevista dagli art.28 e 29.
A seguito di tale formulazione, il punto 7 dellAll.IX ha dettato
particolari prescrizioni per il rilascio del predetto nulla osta, stabilendo, tra
laltro, che quello rilasciato dal Prefetto di una provincia sia valido su tutto il
territorio nazionale, con notevole semplificazione per lutenza.
Il comma 2bis stabilisce i casi in cui è richiesto, come previsto
dalla direttiva 96/29, il possesso del nulla-osta..
Altra innovazione importante, introdotta del comma 6, è la previsione
che per le attività soggette al nulla osta di categoria A (Amministrazione Centrale) non
è necessario quello di categoria B (Amministrazione periferica) con eliminazione,
pertanto, delle doppie autorizzazioni.
LAll IX stabilisce le condizioni per la classificazione in
categoria A e B dellimpiego di sorgenti, per lesenzione dal nulla osta,
nonché le modalità di rilascio e di revoca dello stesso.
Rispetto alla precedente normativa , si è cercato, per quanto
possibile, anche nellottica di una semplicazione dei processi, di trasferire a
livello periferico il rilascio di nulla-osta che prima rientravano nelle competenze delle
amministrazioni centrali.
Inoltre il punto 6 dellallegato IX unificando le soglie per
lapplicazione dellart.13 della L.1860/62 e per la classificazione in categoria
A ,consente lespletamento di un unico procedimento per entrambi le fattispecie.
Si sottolinea inoltre che lentrata in vigore degli allegati VII e
IX comporta labrogazione degli artt. 55, 92, 93, 96, 102 del D.P.R.185/64 e dei
relativi decreti applicativi.
Capo VIII - Protezione Sanitaria dei Lavoratori
Per quanto attiene al capo VIII, che interessa più strettamente il Ministero del Lavoro, le modifiche apportate riguardano sostanzialmente norme contenute nella direttiva 96/29. In particolare si evidenziano quelle relative ai seguenti articoli:
Si sottolinea che nulla è innovato per quanto riguarda le competenze; pertanto lANPA ed il Ministero del Lavoro continuano ad effettuare la vigilanza su tutti i tipi di sorgenti (macchine radiogene e sostanze radioattive), mentre le aziende sanitarie locali la effettuano limitatamente alle macchine radiogene. Inoltre, a seguito di specifico quesito, si fa rilevare che lart. 83 del D.P.R. 185/64 è stato abrogato a partire dall1/1/96 e pertanto da tale data la sorveglianza fisica o medica della protezione può essere effettuata sia da persone fisiche iscritte nei relativi elenchi, sia da persone giuridiche, compresi gli ex Istituti autorizzati, purchè la sorveglianza venga effettuata tramite esperti qualificati o medici autorizzati, sui quali ricade in ogni caso la responsabilità penale ed amministrativa.
Sono collegati al Capo VIII gli allegati III, IV, V, VI e XI.
LAllegato III è rimasto in gran
parte inalterato ; le modifiche riguardano lobbligo di tenere conto delle
esposizioni potenziali nella classificazione dei lavoratori e lintroduzione delle
esposizioni soggette ad autorizzazione speciale in sostituzione delle esposizioni
eccezionali concordate. Tali esposizioni devono essere autorizzate dallorgano di
vigilanza che fisserà anche il relativo limite di dose, che in ogni caso non può
superare i 100 mSv.
LAllegato IV ha invece subito profonde modifiche; va innanzitutto
rilevato che è stato eliminato il limite di dose quinquennale, stabilendo un limite di 20
mSv/anno; ciò in armonia con quanto previsto dalla direttiva e considerando altresì che
un limite annuale fisso, oltre ad essere più protettivo, facilita anche la gestione della
sorveglianza dei lavoratori. Quanto sopra comporta lobbligo della sorveglianza
medica eccezionale al superamento di tale limite.E rimasto comunque inalterato
lobbligo per il datore di lavoro di limitare, in caso di superamento del limite,
lesposizione negli anni successivi a 10 mSv/anno fino a quando la media annuale non
rientri entro il valore di 20 mSv.
In particolare si segnala inoltre:
LAll V stabilisce le modalità
per liscrizione negli elenchi dei medici autorizzati e degli esperti qualificati
innovando il regime previsto in precedenza.
In particolare è stata introdotta una tassa desame, il cui
ammontare sarà determinato con apposito provvedimento da emanare di concerto con il
Ministro del Tesoro ed è stata altresì eliminata la possibilità di giustificare
leventuale assenza allesame di abilitazione.
Per quanto riguarda gli esperti, lammissione agli esami è
subordinata, qualora i candidati non siano in possesso di specializzazione in fisica
sanitaria o equipollente, alleffettuazione di un periodo di tirocinio, la cui durata
e modalità sono funzione del grado richiesto. Linizio del tirocinio deve essere
comunicato alle DPL competenti per territorio, le quali dovranno effettuare gli opportuni
controlli.
Va sottolineato che in ogni caso le nuove modalità per
liscrizione negli elenchi, ai sensi dellart. 38 del D.Lgs.241/00, non si
applicano a coloro che hanno inviato la domanda entro il 31 dicembre 2000.
LAll. VI fissa, ai sensi dellart.74, i limiti di dose per
le esposizioni professionali di emergenza cui possono essere sottoposti sia i lavoratori
che il personale delle squadre di intervento
LAll. XI determina le modalità di tenuta della nuova
documentazione di sorveglianza fisica e medica, sostituendo il D.M. 449/90, ed istituisce
il libretto personale di radioprotezione per i lavoratori esterni, dettando ai punti 1 e 2
le relative modalità di istituzione e di tenuta.
Listituzione di questultimo documento completa il
recepimento dalla Direttiva Euratom 90/641, e sarà in dotazione dei lavoratori esposti di
categoria A che effettuano lavori presso zone controllate esercite da terzi. Il libretto
deve essere richiesto, dal datore di lavoro di impresa esterna, per i lavoratori esterni
che al momento dellassunzione ne siano sprovvisti, o dal lavoratore stesso, se
autonomo, e viene rilasciato dal Ministero del Lavoro Direzione Generale dei
Rapporti di lavoro- Div. III -Ispettorato Medico Centrale del Lavoro con l'attribuzione di
un numero progressivo di registrazione.
La necessità dell'attribuzione del predetto numero, prevista dalla
Direttiva al fine di evitare possibili duplicazioni, ha fatto optare per il rilascio da
parte di un Ufficio Centrale.
In fase di prima applicazione i libretti, compilati nelle sezioni 1 e 2
della prima pagina, devono essere inviati per la registrazione al predetto Ufficio entro
il I maggio 2001.
La compilazione deve essere effettuata da tutti i soggetti destinatari
degli obblighi di sorveglianza della radioprotezione e quindi dal datore di lavoro,
dallesercente, dagli esperti qualificati e dal medico autorizzato .
Come richiesto dalla Commissione Europea, è stata presa in
considerazione anche lipotesi che i lavoratori provengano da un Paese Comunitario,
prevedendo in tal caso lutilizzazione del libretto istituito dallo stato di
provenienza.
In caso di lavoratori di paesi esteri, per i quali lo Stato di origine
non preveda listituzione del libretto, l'esercente è tenuto ad ottemperare agli
obblighi di cui all' art. 63 mediante altra idonea certificazione.
Il punto 3 determina il luogo di conservazione dei documenti relativi
alla sorveglianza fisica, individuandolo nella sede di lavoro effettiva o legale. È stata
eliminata la possibilità della conservazione degli stessi presso l'esperto qualificato,
in quanto è risultata fonte di inconvenienti ai fini della efficacia della attività di
vigilanza e non in linea con quanto previsto per la analoga documentazione istituita ai
sensi degli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 626/94; uguale disciplina viene introdotta al punto 8
per il documento sanitario.
Con il punto 4 si è ritenuto opportuno accorpare in un registro, i cui
contenuti sono specificati nel punto 5e 6, la documentazione di cui all'art. 81, ad
eccezione delle schede dosimetriche che seguono sistemi diversi di conservazione. In
analogia, a quanto già previsto dal D.M. 449/90, è stata concessa la possibilità, nel
caso di attività ricadente in un regime autorizzativo, di poter fare riferimento alla
documentazione riportata nell'atto autorizzativo o ad esso allegata, nonchè di istituire
sezioni separate del predetto registro in riferimento ai diversi impianti o ai diversi
argomenti. In questo caso è stata eliminata la necessità di un registro indice.
Il punto 7 introduce una notevole semplificazione rispetto a quanto era
previsto dal D.M. 449/90; infatti il modello di scheda personale dosimetrica indica solo i
contenuti minimi, mentre è lasciata alla discrezione dell'utente, sulla base delle
proprie necessità, l'iniziativa di assumere per detta scheda vesti tipografiche ritenute
più idonee o di integrare la stessa con altri dati e notizie. In altri termini l'articolo
mira ad assicurare la presenza di un quantitativo di informazioni indispensabili per il
corretto esercizio della radioprotezione dei lavoratori , pur garantendo la massima
flessibilità nei riguardi di eventuali particolari necessità in campi atipici, quali ad
esempio la sperimentazione scientifica.
Viene così a scomparire la necessità di autorizzare l'adozione di
modelli particolari, come viceversa prevedeva il D.M. 449/90, con indiscutibile vantaggio
per l'utenza e per l' Amministrazione. Inoltre, per motivi di semplificazione, si è
ritenuto opportuno eliminare la scheda mod. B del D.M.449/90, prevedendo un unico modello
per qualunque tipo di esposizione. .
I punti da 8 a 10 disciplinano il documento sanitario personale . Anche
in questo caso il modello fissa solo i contenuti minimi e pertanto lutente ne può
cambiare la veste tipografica o integrarlo con altri dati e notizie senza alcuna
autorizzazione da parte dellAmministrazione del Lavoro. Inoltre il nuovo modello
tiene conto sia dell'obbligo di estendere la sorveglianza medica a tutti i lavoratori
esposti alle radiazioni ionizzanti, sia della necessaria compatibilità con il D. Lgs.
626/94, in concomitanza di rischi dovuti ad altri agenti nocivi per i quali la normativa
vigente prevede un giudizio di idoneità. Si è così evitata la necessità, in tali casi,
di istituire due documenti sanitari per lo stesso lavoratore e, nellipotesi di
affidamento dellincarico ad un medico in possesso di entrambi i requisiti (medico
autorizzato e medico autorizzato), la necessità di effettuare accertamenti medici
distinti.
Nel caso in cui il medico incaricato della sorveglianza fisica sia
diverso dal medico competente incaricato per gli altri fattori di rischio, ognuno dei due
provvede a compilare il documento per la parte di propria competenza e con la periodicità
prevista per lo specifico rischio.
Il punto 11 tratta della modalità di istituzione della documentazione.
Come è previsto nel D.Lgs.230/95, listituzione è compito rispettivamente
dellesperto qualificato e del medico incaricato della sorveglianza medica ed il
datore di lavoro, in quanto responsabile in ogni caso della corretta gestione della
radioprotezione, appone la firma in calce alla prima pagina dei documenti. Non è più
pertanto prevista la vidimazione da parte delle Direzioni provinciali del lavoro.
Il punto 12 riproduce quanto era già previsto nel D.M. 449/90.
Il punto 13 prevede la possibilità di impiegare sistemi di
elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione della scheda personale dosimetrica
e del documento sanitario personale. A tale proposito, in analogia alla abolizione della
vidimazione dei documenti, è stato eliminato il precedente procedimento autorizzativo.
Sono stati comunque fissati dei criteri a cui devono rispondere i
predetti sistemi, per assicurare, per quanto possibile, linalterabilità dei dati,
di cui è responsabile il datore di lavoro.
Sono previste infine al punto 14 norme a carattere transitorio e finale
per garantire il necessario raccordo con la normativa precedente. In particolare è
consentito l'uso dei registri già istituiti, in quanto risulta tecnicamente possibile e
compatibile con le nuove norme.
Per quanto invece riguarda le nuove schede personali e i nuovi
documenti sanitari è concesso il periodo di un anno per la loro istituzione Tale periodo
di tempo appare congruo per consentire la stampa dei nuovi modelli e compatibile con le
esigenze imposte dalla nuova normativa. Durante detto periodo possono essere usati i
vecchi modelli, eventualmente integrati con le notizie richieste dai nuovi . In ogni caso
il D.M. 449/90 è abrogato dall1/1/2001 e pertanto non esiste più lobbligo di
vidimazione.
E' stato necessario infine inserire l'obbligo di trasmissione le schede
dosimetriche relative ai rapporti individuali di lavoro cessati prima dell'1-01-96, per
evitare il rischio della loro dispersione, essendo venuto a cessare, allorquando è
entrato in vigore il D Lgs. 230/95, l'obbligo di conservazione delle stesse da parte dei
datori di lavoro previsto dall'art. 74 del D.P.R.185/64. A questo proposito, nel
sottolineare nuovamente la modifica dellart.90 comma 4, si fa presente che le schede
ed i documenti sanitari devono essere trasmessi allISPESL Dipartimento di
Medicina del Lavoro- e non più allIspettorato Medico Centrale.
Passando ad analizzare il contenuto della documentazione di
sorveglianza fisica, si rileva che il libretto personale, che a differenza delle schede
dosimetriche e del documento sanitario, deve essere conforme al modello A, è composto da
diverse sezioni e le notizie riportate sono praticamente imposte dalla Direttiva 90/ 641.
Una prima parte riguarda i dati occupazionali ed è praticamente
equivalente ad un libretto di lavoro. Vengono poi inseriti i giudizi di idoneità con i
relativi periodi di validità, che devono essere trascritti dal medico autorizzato.
Due sezioni successive riguardano la sorveglianza dosimetrica.
La prima deve essere compilata dall'esperto qualificato del datore di
lavoro riportando le dosi totali e/o parziali limitatamente agli organi per cui sono
previsti limiti di tipo deterministico ( cristallino, pelle, estremità) Si è ritenuto
che tali dati siano sufficienti per consentire all'esercente il controllo, del rispetto
dei limiti di dose, prima di esporre un lavoratore esterno. La successiva sezione deve
essere generalmente compilata dall' esperto qualificato dell'esercente al termine di ogni
intervento. E' previsto comunque che, in caso di impossibilità di valutare la dose subito
dopo lintervento, l'esperto possa comunicare successivamente i dati e sarà cura
dell'esperto del datore di lavoro provvedere alla trascrizione sul libretto.
In questo caso il contenuto è molto più completo e ricalca la scheda
dosimetrica. Infatti tali dati sono necessari a1 fine della valutazione della dose
complessiva in un certo periodo di tempo che l'esperto qualificato del datore di lavoro
deve effettuare e riportare sulla scheda dosimetrica del lavoratore.
Nel modello di scheda sono state introdotte le nuove grandezze
dosimetriche e i dati necessari per la valutazione della dose ( dose equivalente, dose
efficace, dose efficace impegnata, tipo di ritenzione polmonare, fattore di transit
intestinale), nonché le modalità da seguire per indicare separatamente, come previsto
dalla direttiva, le dosi derivanti da esposizioni accidentali, di emergenza, soggette ad
autorizzazione speciale o da sorgenti naturali di radiazioni.
E stata inoltre prevista, ai fini del rispetto dei limiti di dose
, lindicazione della dose assorbita presso altri datori di lavoro o come lavoratore
autonomo.
Il documento sanitario non è molto diverso dal precedente ed è stato
integrato sulla base di richiesto dalla direttiva ( indicazione separata delle dosi per
esposizione accidentale, di emergenza, soggetta ad autorizzazione speciale). Lunica
novità rilevante è, come già detto, la previsione di altri fattori di rischio
concomitanti.
Si fa rilevare infine che è stato abrogato il limite di età di 45
anni, previsto dagli articoli 9 e 15 del D.P.R.1450/70, ai fini del rilascio
dellattestato didoneità alla direzione e della patente per la conduzione
degli impianti nucleari.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa M.T. Ferraro)