| Fonte: sito internet del Ministero del lavoro e della politiche sociale |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva - Coordinamento Ispezione del Lavoro - Div.VII
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La necessità dellelaborazione di un codice di comportamento ad
uso degli Ispettori del lavoro è stata motivata da molteplici fattori.
Il primo di essi, forse anche in ordine di importanza, è rappresentato dallesigenza
di proporre lattività di vigilanza come unattività improntata alla
trasparenza delloperato degli Ispettori ed adeguata alle attuali trasformazioni
economico sociali del mercato del lavoro.
Il codice, diviso in due parti una istituzionale ed una deontologica - ,
rappresenta un utile strumento per un chiaro rapporto con le realtà imprenditoriali sulle
quali viene ad incidere lazione ispettiva.
La peculiarità del lavoro degli Ispettori, dovuta anche ad una sempre più qualificata
tecnica ispettiva, costituisce altra ragione delladozione delle attuali regole che
integrano e specificano quelle contenute nel codice di comportamento dei dipendenti delle
Pubbliche Amministrazioni (DPCM 28.11.00).
Ulteriore motivo di tale redazione è, inoltre, costituito dallesigenza di
puntualizzare il significato del ruolo ispettivo per la nuova leva costituita dalle
assunzioni effettuate dal 1998 ad oggi, da quelle ulteriori previste dalla finanziaria
2001 nonché dalle unità ispettive formate tramite i percorsi di riqualificazione e di
aggiornamento.
Laumento dellorganico, lesigenza di adeguare ed intensificare
lattività di vigilanza - oggi non è più centrata sulla sanzione ma, sempre più
proiettata su tutte le fasi dellimpresa, al fine di una tutela diretta,
principalmente, ai diritti dei lavoratori ma, anche, determinante per la correttezza delle
dinamiche di mercato e la promozione dellazione ispettiva hanno quindi
portato alla adozione del Decreto Direttoriale contenente il codice in oggetto che si
allega in copia.
I Dirigenti delle strutture territoriali sono esortati, previa la diffusione capillare, a
discutere tale codice con il personale ed a garantire condizioni di piena collaborazione
per una sua proficua applicazione.
| LA DIRETTRICE GENERALE |
firmato |
Paola Chiari |
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Direzione Generale degli affari
generali, risorse umane e attività ispettiva
Coordinamento Ispezione del Lavoro - Div.VII
RITENUTA la necessità di procedere alla redazione di un codice di comportamento specifico per gli Ispettori del Lavoro in quanto lAmministrazione del Lavoro, sempre più attivamente coinvolta nei processi di trasformazione sociale innescati anche dalle emergenti esigenze di interscambio ed interazione con realtà di dimensioni sovra nazionali, sta progressivamente adeguando la struttura organizzativa, le risorse e gli strumenti operativi al nuovo quadro funzionale che lautorità politica va delineando in direzione di una più moderna identità istituzionale;
CONSIDERATO che, in tale prospettiva, lattività di vigilanza assume sempre maggiore importanza soprattutto in relazione alla contingente fase evolutiva delle politiche attive del lavoro e che lispezione del lavoro viene ad acquisire un ruolo essenziale per rendere effettive le misure legislative introdotte a garanzia di condizioni di lavoro ottimali e della corretta applicazione delle norme di tutela;
RITENUTO che in relazione al conseguimento degli obiettivi sociali illustrati tutto il sistema dellispezione del lavoro deve adeguatamente calibrarsi, attraverso una linea operativa idonea a contemperare le diverse esigenze delle due categorie sociali, lavoratori e datori di lavoro, chiamate a partecipare attivamente ai processi di sviluppo nei vari settori economici;
CONSIDERATO che nel quadro degli attuali incrementi di risorse umane e strumentali, ed in occasione della formazione di una nuova leva ispettiva, si rivela di fondamentale importanza la redazione di un "codice comportamentale" che individui le linee guida, funzionali alle peculiarità di cui si connota lattività di vigilanza, cui devono attenersi, nel loro essere dipendenti pubblici, gli Ispettori del lavoro;
VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni emanato con il D.P.C.M. Dipartimento Funzione Pubblica del 28 novembre 2000;
VISTO lart.54 c.5 del d.lgs.165 del 30.03.2001 che prevede la possibilità per gli organi di vertice di ciascuna Pubblica Amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, di integrare e specificare il codice di cui al punto precedente, nonché delladozione di uno specifico codice di comportamento;
VISTO lart.55 c.3 del d.lgs.165 del 30.03.2001 che prevede, ferma restando la definizione dei doveri dei dipendenti ad opera dei codici di comportamento di cui al predetto art.54, lindividuazione da parte dei contratti collettivi della tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni;
VISTO lart.23 del CCNL di categoria relativo ai doveri del dipendente;
SENTITE le Organizzazioni Sindacali rappresentative;
DECRETA
CODICE DI COMPORTAMENTO AD USO DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO
PARTE I - Norme istituzionali
Art. 1. Il personale ispettivo adibito alla ricezione delle richieste di intervento, al fine di agevolare i successivi accertamenti sui fatti oggetto della denuncia, farà in modo che la medesima sia circostanziata, con dettagliata descrizione degli elementi che ne costituiscono il fondamento, attraverso lindicazione di eventuali testi, documentazione cartacea .etc.
Art. 2. Ricevuto il programma di lavoro, il personale ispettivo ha lobbligo di dichiarare ogni eventuale situazione di incompatibilità con lo svolgimento dellattività programmata. Dovrà in particolare astenersi dallo svolgimento dellattività di vigilanza qualora sussistano interessi personali in relazione allattività dellazienda ispezionata, relazioni di parentela, di affinità ovvero di convivenza e di commensalità abituale col datore di lavoro.
Art. 3. La dichiarazione di incompatibilità deve essere effettuata dal personale ispettivo anche nel caso in cui lattività programmata abbia ad oggetto aziende la cui documentazione di lavoro sia tenuta da consulenti, o da soggetti equiparati, che siano legati allispettore da rapporto di parentela od affinità entro il terzo grado. Tale dichiarazione deve essere effettuata anche qualora tale relazione emerga nel corso dellaccertamento.
Art. 4. Il personale ispettivo ha lobbligo di osservare
scrupolosamente il programma di lavoro - salvo eventuali modifiche stabilite dal dirigente
dellufficio dappartenenza - esplicitato nel modello V28. In particolare tale
modello servirà anche per eventuale autorizzazione per il prosieguo dellattività
in orario pomeridiano.
Il modello è da considerarsi formale ordine di servizio nonché atto di assoluta
riservatezza.
Art. 5. Lispezione deve essere eseguita con la massima cura e tendere allacquisizione di tutti gli elementi probatori utili per lesame obiettivo degli atti posti a confronto con eventuali memorie difensive ai fini dellemissione dellordinanza e di un loro eventuale uso processuale; laccertamento, in ogni caso, non dovrà essere protratto oltre il tempo tecnico strettamente necessario per la sua definizione.
Art. 6. Nel corso dellispezione nonché nelle fasi successive il personale ispettivo garantirà la segretezza della fonte della denuncia attenendosi alla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali ed a quanto disposto dalla Circ. 18.03.99 n.22 di questo Ministero.
Art. 7. Prima di dare inizio allispezione programmata, il personale ispettivo deve procedere ad unaccurata attività ricognitiva di eventuali precedenti interessanti lazienda da ispezionare, quali provvedimenti sanzionatori, autorizzazioni, denunce, etc., avendo cura altresì di esaminare preventivamente il CCNL della categoria di appartenenza, nonché ogni altra norma attinente ai controlli da effettuare.
Art. 8. Il personale ispettivo, contestualmente allaccesso, ha lobbligo di qualificarsi e, a richiesta della persona alla quale si presenta, di esibire la carta di riconoscimento.Si dovrà evitare, pertanto, qualsiasi accesso ispettivo qualora, per qualsiasi motivo, tale personale sia, anche momentaneamente, sprovvisto di tale documento.
Art. 9. Nel dare inizio alla sua attività, il personale ispettivo avrà laccortezza, innanzitutto, di conferire con il datore di lavoro o di chi ne fa le veci, qualora ciò sia compatibile con le finalità dellaccertamento ispettivo.LIspettore del lavoro renderà edotto il datore di lavoro che ha facoltà di farsi assistere, nel corso dellattività ispettiva, da un professionista abilitato e che comunque lassenza di tale professionista non sarà ostativa della prosecuzione dellattività ispettiva né della sua validità.
Art. 10. Nel corso degli accertamenti, rivolti in specie al controllo della documentazione, dovrà essere riconosciuta al datore di lavoro la facoltà di farsi assistere, oltre che dai propri dipendenti, anche da uno dei professionisti indicati nellart.1 della legge n. 12/79. Soltanto nella fase di audizione dei lavoratori non è ammessa la presenza dei professionisti sopra indicati né quella del datore di lavoro.
Art. 11. Il personale ispettivo deve verificare, nel corso dei vari accessi presso le aziende che si avvalgono della consulenza esterna, che tali consulenti siano in possesso di abilitazione.In particolare, i consulenti devono essere abilitati, gli altri professionisti devono dare comunicazione alle DD.PP.LL. dellesercizio dellattività svolta trasmettendo lelenco delle aziende assistite.
Art. 12. Lesame della documentazione dovrà essere effettuato presso la sede dellazienda ispezionata; lispettore eviterà, quindi, eventuali controlli documentali presso gli studi professionali dei consulenti o degli altri professionisti con la sola esclusione dei casi in cui limpresa soggetta ad ispezione sia cessata. Qualora, presso la sede aziendale ispezionata non sia tenuta la prevista documentazione obbligatoria, lispettore, oltre ad adottare gli eventuali provvedimenti sanzionatori, diffiderà lazienda, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, a tenere tale documentazione presso la stessa, evitando di comunicare la data del successivo accesso ispettivo, oppure provvederà, limitatamente ai casi espressamente individuati dal Dirigente, a convocare il legale rappresentante presso la sede della D.P.L. specificando la documentazione da esibire per il prosieguo della verifica.
Art. 13. Sarà cura dellispettore interpellare, al fine di arricchire di ulteriori elementi conoscitivi la vigilanza in corso, le RSU, il CPO, ove costituito, e, nel campo della vigilanza tecnica, le RLS.
Art. 14. Prima di procedere all "interrogatorio" dei
lavoratori occupati nellazienda, il personale ispettivo instaura con i medesimi il
giusto clima di fiducia, ingenerando nel soggetto interrogato il convincimento che il
controllo è teso alla tutela dei suoi diritti. A tale scopo, oltre che per evitare
possibili condizionamenti dei lavoratori interrogati, questi ultimi saranno sentiti
individualmente e separatamente dal restante personale.
Nel caso in cui i lavoratori, od altri soggetti interessati dalle indagini, siano
reticenti, lispettore deve verbalizzare distintamente, in modo tale da evitare
qualsiasi possibilità di confusione, le domande poste e le risposte date.
Art. 15. Lispettore deve aver cura di riportare fedelmente
quanto dichiarato dal lavoratore, omettendo ogni sorta di interpretazione personale sul
contenuto della dichiarazione resa; della dichiarazione, scritta in modo chiaro e
leggibile, dovrà essere data lettura al dipendente medesimo affinché ne confermi il
contenuto e, quindi, la sottoscriva.
Delleventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, informazioni o a sottoscrivere
le dichiarazioni rese dovrà essere dato atto nel relativo verbale.
Art. 16. Al fine di appurarne la veridicità, le dichiarazioni rese dai singoli dipendenti dovranno trovare un duplice riscontro: uno oggettivo nella documentazione obbligatoria esaminata, ed uno di natura soggettiva attraverso la comparazione delle dichiarazioni degli altri prestatori di lavoro.
Art. 17. Nessuna copia della dichiarazione spontanea potrà essere rilasciata al datore di lavoro e/o al lavoratore che ne facciano richiesta.
Art. 18. Qualora laccertamento non si esaurisca nellarco
di ununica giornata, compreso leventuale consentito protrarsi del normale
orario di lavoro, il personale ispettivo rilascerà al datore di lavoro o a chi lo
rappresenta, per ogni ulteriore accesso effettuato, un verbale ispettivo interlocutorio,
ove saranno riportate le attività compiute e la documentazione esaminata e ciò anche se
dallesame fin lì condotto non emergano gli estremi dellillecito
amministrativo o penale.
Tuttavia, il personale ispettivo non è tenuto ad adempiere lobbligo di cui al comma
precedente, qualora, nel corso del singolo accesso, per impossibilità od opportunità,
non abbia avuto contatti con i rappresentanti dellazienda.
Art. 19. Nel verbale di ispezione dovrà essere fatta menzione di tutto il materiale probatorio acquisito nel corso dellaccertamento.
Art. 20. Al fine di garantire una cognizione precisa e circostanziata dei fatti nonché per assicurare la possibilità di difesa del presunto trasgressore, il processo verbale di contestazione deve essere completo dei seguenti dati:
- tempo e luogo dellaccertamento;
- generalità e qualifica del verbalizzante;
- generalità e residenza del trasgressore e degli eventuali responsabili in solido;
- descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
- norme violate ed elementi di prova acquisiti;
- informazione circa la possibilità di presentare memorie e documenti entro 30 giorni
allautorità indicata e di effettuare il pagamento in misura ridotta, quando
consentito, entro 60 giorni;
- eventuali dichiarazioni del trasgressore;
- sottoscrizione del verbalizzante ed eventualmente del trasgressore e dellobbligato
in solido.
Art. 21. Nel verbale di accertamento si dovrà dare contezza degli atti e dei documenti debitamente verificati e comunque delle situazioni di fatto che hanno costituito oggetto di valutazione, in quanto solo in rapporto alla documentazione e agli adempimenti che hanno costituito oggetto di completa verifica potrà essere rilasciato un attestato di regolarità contributiva.
Art. 22. Del verbale di ispezione deve essere data puntuale lettura al datore di lavoro al quale deve essere richiesta la sottoscrizione e consegnata copia. In caso di rifiuto a sottoscrivere, lispettore avrà cura, dopo aver compilato la relata di notificazione, di predisporre due copie dellatto, una da consegnare subito e laltra da inviare a mezzo di raccomandata a.r.. In caso di assenza del datore di lavoro, allo scopo di garantire la tutela della privacy, il verbale medesimo deve essere consegnato, a chi ne fa le veci, previa sottoscrizione, in busta chiusa.
Art. 23. Il personale ispettivo è tenuto a richiedere al datore di lavoro o a chi ne fa le veci di esibire i verbali di ispezione che siano stati rilasciati nel corso di eventuali precedenti accertamenti.
Art. 24. Definito laccertamento, con lacquisizione dellultimo elemento di fatto dellinfrazione, si deve procedere con immediatezza alla contestazione dellillecito od, ove questa non sia possibile, alla relativa notificazione.
Art. 25. Del verbale di contestazione deve essere data puntuale lettura al legale rappresentante dellazienda ed alleventuale obbligato in solido che sono tenuti a controfirmarlo. Se il responsabile si rifiuta di firmare ma ritira latto, nel medesimo lispettore dovrà fare menzione sia della mancata sottoscrizione che dellavvenuto ritiro; in tal modo, latto si considera notificato ferma restando la trasmissione di una copia a mezzo posta ordinaria con raccomandata a.r.; nel caso invece in cui il trasgressore si rifiuti tanto di sottoscrivere quanto di ritirare il verbale, va predisposta la relata di notificazione e latto va regolarmente notificato nelle forme rituali come atto giudiziario.
Art. 26. Solo nel caso in cui non sia stato possibile definire le procedure accertative o nellimpossibilità di effettuare la contestazione immediata a tutti i destinatari o anche ad uno soltanto di essi, è ammessa la possibilità di procedere alla notificazione del processo verbale (entro il termine di novanta giorni o, per i residenti allestero, di trecentosessanta giorni dallaccertamento) a mezzo posta con raccomandata a.r..
PARTE II - Norme deontologiche
Art. 27. Nellespletamento dei propri compiti, lispettore antepone il rispetto della legge e linteresse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
Art. 28. Lattività dellispettore deve essere ispirata a criteri di diligenza, lealtà e imparzialità.
Art. 29. Lispettore usa e custodisce con cura i beni assegnatigli per ragioni dufficio come fossero propri.
Art. 30. Non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni dufficio.
Art. 31. Nei rapporti con le aziende, il personale ispettivo deve instaurare, laddove possibile, un rapporto di collaborazione e di reciproca fiducia, offrendo spiegazioni in ordine alle materie sulle quali è tenuto a vigilare e dando idonee indicazioni sulla corretta interpretazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro.
Art. 32. Il personale ispettivo non deve assumere alcuna iniziativa tendente a creare rapporti con gli organi di informazione. Tali rapporti sono riservati al Direttore dellUfficio. Qualora venga a conoscenza di notizie inesatte sullAmministrazione riportate da organi di stampa, ne informa il Dirigente che valuterà lopportunità di fare le necessarie precisazioni, con un comunicato ufficiale.
Art. 33. Lispettore deve aver cura di evitare che alcunché possa nuocere allinteresse ed allimmagine della pubblica amministrazione; nel contempo, non si deve avvalere della posizione che ricopre per ottenere vantaggi o utilità.
Art. 34. Laggiornamento è dovere ineludibile dellispettore. Per tale fine lo stesso utilizza precipuamente i mezzi messi a disposizione dallAmministrazione ed ha il diritto/dovere di partecipare ai corsi di formazione/aggiornamento da questa istituiti.Lispettore, comunque, deve rendere partecipi delle proprie conoscenze da non considerarsi esclusivo patrimonio personale - i superiori, i colleghi ed i collaboratori ogni qualvolta ne sia fatta richiesta o ciò si renda necessario.
Art. 35. Lispettore non chiede, né accetta, per sé o per altri, dai destinatari, diretti e indiretti, reali o potenziali, della sua attività di vigilanza regalie o altre utilità, neanche in occasione di festività.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Roma, 16 luglio 2001
LA DIRETTRICE GENERALE
DOTT.SSA PAOLA CHIARI