| Fonte: sito internet del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - COORDINAMENTO ISPEZIONI DEL LAVORO - DIV. VII DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE
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1.PREMESSA
1.1 - Individuazione degli appalti di servizi e delle pubbliche forniture.
La vigente disciplina, sia comunitaria che interna,
utilizza una nozione piuttosto ampia di "fornitura": in particolare costituisce
pubblica "fornitura" qualsiasi contratto a titolo oneroso che abbia per oggetto
l'acquisto, la locazione finanziaria (leasing), la locazione, l'acquisto a riscatto, con o
senza opzione per l'acquisto, conclusi per iscritto tra un fornitore e un'amministrazione
pubblica (v. art. 2, D.Lgs. n. 358/92).
Il Consiglio di Stato (sentenza n.342/1990) ha tuttavia condiviso l'identificazione dei
contratti di fornitura con i contratti di somministrazione stipulati dalla pubblica
amministrazione, avendo ritenuto che si ha una "pubblica fornitura"
soltanto se ricorrono i caratteri della continuità e periodicità della prestazione
dedotta in contratto e della sua commisurazione ai particolari e ricorrenti fabbisogni di
cose mobili dell'amministrazione medesima.
In verità per le finalità della presente circolare la nozione di fornitura è da
intendersi riferita solo a quei contratti che prevedono unitamente alla somministrazione
dei materiali la posa in opera degli stessi, implicando ciò un rapporto di
durata (ad esecuzione continuata) tra l'amministrazione appaltante e il fornitore.
In tal modo vengono, così, a determinarsi i presupposti per l'applicazione delle norme
poste a tutela dei lavoratori impiegati nell'appalto medesimo.
Infatti la continuità del rapporto instaurato tra appaltatore ed amministrazione
appaltante, da un lato, e la diretta relazione economica esistente tra quest'ultima
(beneficiaria dell'attività lavorativa prestata) e i dipendenti dell'appaltatore
medesimo, dall'altro, determinano inevitabilmente un coinvolgimento della stessa
amministrazione nell'economia dei rapporti di lavoro facenti capo all'impresa
appaltatrice.
In proposito è d'uopo rilevare che ai sensi dell'art. 18, comma 12, L.19 marzo 1990, n.
55 le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore
al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e
qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per
cento dell'importo del contratto da affidare, sono considerate subappalto e
pertanto sottoposte alla disciplina di quest'ultimo.
La nozione di appalto di servizi, invece, è riferita, dall'art. 3 del DLgs. n.
157/95, ad un dato esclusivamente formale, dovendosi individuare sulla base del rinvio
agli allegati n.1 e n. 2 dello stesso decreto, nei quali sono elencate anche categorie di
servizi dal contenuto piuttosto generico.
Quella di servizio è pertanto considerabile una formula residuale tale da
ricomprendere tutte le prestazioni rese alle amministrazioni pubbliche che non possono
altrimenti rientrare nell'ambito oggettivo di applicazione della normativa in materia di
lavori pubblici e forniture.
La legge, in verità, detta anche un criterio - quello della prevalenza - risolutorio
delle non ben definite ipotesi di appalti misti.
Gli appalti che, insieme alla prestazione di servizi, comprendono anche l'esecuzione di
lavori, sono considerati appalti di servizi qualora i lavori assumano una funzione
accessoria rispetto ai servizi e non costituiscano l'oggetto principale dell'appalto; gli
appalti di forniture e servizi sono considerati, invece, appalti di servizi quando il
valore totale di questi è superiore al valore delle forniture comprese nell'appalto
medesimo (art. 3, comma 3 D.Lgs. n. 157/95).
Non difforme da quella contenuta nel D.Lgs. da ultimo citato può essere ritenuta la
nozione di appalto privato di servizi, di cui vi è menzione nella L. n. 1369 /60,
nonostante la diversa natura soggettiva di uno dei contraenti, pubblica nel primo caso,
privata nel secondo.
La legge da ultimo citata in particolare esclude dal divieto di cui all'art.1 gli appalti
di servizi compresi i lavori di facchinaggio, pulizia e manutenzione ordinaria degli
impianti, operando altresì una distinzione tra questi ultimi, per i quali è prevista la
responsabilità solidale tra l'imprenditore appaltante e l'appaltatore (art. 3) - per
l'adempimento dell'obbligazione retributiva, nonché degli obblighi previdenziali ed
assistenziali - e quelli per i quali tale responsabilità solidale non sussiste (art. 5).
In verità mentre la previsione contenuta nell'art. 5 della L. n. 1369/60 è strutturata
sotto forma di elencazione residuale degli appalti di servizi leciti, l'art. 3 della
medesima legge contiene una previsione di carattere onnicomprensivo tale da contemplare
ogni ipotesi di appalto stipulato per la realizzazione di un servizio.
2. RAPPORTO TRA COMMITTENTE PUBBLICO ED APPALTATORE
2.1. Normativa di riferimento
La regolamentazione del rapporto - per quanto riguarda la
tutela dei lavoratori - intercorrente tra la pubblica amministrazione appaltante e
l'impresa appaltatrice si rinviene tanto nella normativa di settore (D.Lgs. n. 157/95;
art. 18 L. n. 55/90 - per ciò che riguarda i pubblici servizi - D.Lgs. n. 358/92; art.
18, comma 12, L. n. 55/90 - per le pubbliche forniture -; L. n. 82/94 - per gli appalti di
pulizia -; L. 7 novembre 2000, n. 327 - valutazione del costo del lavoro e della sicurezza
nelle gare d'appalto -), quanto nella normativa dettata dall'art. 36 L. n. 300/70, secondo
l'interpretazione estensiva che ne dà la giurisprudenza, e dall'art. 7 del D.Lgs. n.
626/94.
Dette norme, che contengono la disciplina del rapporto contrattuale intercorrente tra
committente e soggetto appaltatore, sono finalizzate, da un lato, a tutelare il diritto
dei lavoratori alla corresponsione della retribuzione, nel rispetto di quanto previsto dal
contratto collettivo, dall'altro ad assicurare l'osservanza delle norme concernenti il
versamento dei contributi previdenziali, ed infine a garantire le condizioni di sicurezza
per la tutela e la salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei lavoratori medesimi.
2.2. Adempimento degli obblighi contrattuali - corresponsione della retribuzione.
L'art. 36 della L. 20 maggio 1970, n. 300 prevede
l'obbligo di inserire la clausola di "equo trattamento" nei provvedimenti
di concessione accordati dallo Stato agli imprenditori che esercitano professionalmente
un'attività economica organizzata, nonché nei capitolati di appalto attinenti
all'esecuzione di opere pubbliche.
Detta previsione trova altresì applicazione per gli appalti di servizi pubblici e le
pubbliche forniture.
Attingendo all'interpretazione fornita, or non è molto dalla Corte Costituzionale (v.
sentenza 19 giugno 1998, n. 226) è possibile operare un'estensione della norma in esame
anche ad ipotesi contrattuali diverse da quelle testualmente citate, coinvolgenti, pur
sempre, una pubblica amministrazione appaltante.
Un'interpretazione conforme ai principi costituzionalmente sanciti consente (rectius:
impone) di individuare la ratio del medesimo articolo "nella
esigenza
.[di], ove nell'esercizio di un'attività imprenditoriale intervenga
la pubblica amministrazione,...[assicurare] uno standard minimo di tutela ai
dipendenti che ne siano coinvolti".
L'estensione del principio che costituisce il fondamento dell'art.36 della L. n. 300/70,
è, peraltro, perfettamente aderente al dovere di imparzialità al cui rispetto è tenuta
la pubblica amministrazione ex art.97 della Costituzione, dovere che non troverebbe
altrimenti attuazione qualora una tutela minima fosse garantita ai lavoratori impiegati in
alcune soltanto delle attività imprenditoriali affidate a terzi dall'amministrazione
appaltante.
Il perseguimento, inoltre, di un interesse pubblico, seppur avvalendosi di strumenti
privatistici (contratto di appalto), rende inaccettabile che le imprese operanti con
l'amministrazione traggano un "profitto aggiuntivo" a scapito dei propri
dipendenti.
Il corrispettivo percepito dall'appaltatore (trattasi di appalto di servizi o di
forniture), infatti, si presume sempre rapportato anche ai presumibili oneri di carattere
retributivo, verosimilmente determinati con riferimento ad un trattamento adeguato
perlomeno a quello fissato dai contratti collettivi di categoria.
A questo proposito si può inoltre osservare che l'inserimento della clausola sociale è
da ricollegare ad uno specifico interesse dell'amministrazione alla regolare esecuzione
dell'opera nei termini contrattualmente previsti, in modo da evitare così di rimanere
"esposta alle conseguenze dannose provocate dalla conflittualità e dalle
rivendicazioni che insorgono abitualmente a causa della inosservanza della normativa
collettiva ".
Lo scopo della norma appare, dunque, quello - entro il quadro delineato dal principio di
imparzialità e buon andamento - di tutela (v. art. 35, comma 1, Cost.) del lavoro
subordinato in situazioni nelle quali lo Stato è in grado di influire direttamente o
indirettamente attraverso l'attivazione dei propri organi.
La stessa ratio della disposizione e il suo corretto collegamento soggettivo con i
lavoratori subordinati portano, pertanto, a ritenere ingiustificata l'esclusione, dal suo
ambito di applicazione, dei lavoratori dipendenti da imprese diverse da quelle che
realizzano un'opera pubblica per conto dell'amministrazione.
Va da sé, quindi, che qualora codeste Direzioni, attraverso i propri organi di vigilanza,
accerteranno eventuali infrazioni all'obbligo fissato dall'art. 36, L. n. 300/70 nel campo
degli appalti di servizi e nelle pubbliche forniture, provvederanno ad effettuare le
stesse comunicazioni prescritte dall'articolo citato, onde consentire alle amministrazioni
appaltanti di adottare le determinazioni di competenza (art. 36 cit., comma 3).
Il riferimento inoltre contenuto nell'art. 36, comma 1, all'obbligo per l'appaltatore
di applicare o di far applicare
.condizioni non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi
, con un implicito riferimento al subappalto,
consente di estendere la norma in questione anche ai casi in cui le forniture con posa in
opera e i noli a caldo superino i limiti di cui all'art. 18, comma 12, cit.: gli stessi
sono, infatti, normativamente qualificati come subappalto.
In tal modo l'art. 36 cit. può trovare applicazione non solo nei confronti
dell'appaltatore per le forniture con posa in opera e i noli caldo che non superino i
limiti del 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o dei 100.000 ECU e qualora
l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto da affidare, ma anche - per quelli la cui portata sia invece
superiore agli stessi - nei confronti del subappaltatore (fornitore).
I Servizi Ispezione di codeste Direzioni, si attiveranno, inoltre, attraverso una
segnalazione ad hoc alla stazione appaltante anche nel caso in cui siano stati
aggiudicati appalti con offerte anormalmente basse.
Infatti secondo l'art.1, comma 4, della L. n. 327/2000, recante norme per la valutazione
del costo del lavoro e della sicurezza nelle gare d'appalto, sono considerate anormalmente
basse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 157/95, le offerte che
si discostino in modo evidente dai parametri di cui ai comma 1, a tenore del quale " nella
predisposizione delle gare d'appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla
normativa vigente, dell'anomalia delle procedure di affidamento di appalto di lavori
pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il
valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato
periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale,
sulla base di valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai
sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e
assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree
territoriali
.
In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in
relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in
considerazione."
La previsione appena riportata, una volta predisposte le tabelle cui la stessa fa
riferimento, consentirà alle stazioni appaltanti di adottare gli adeguati strumenti
risolutori del contratto d'appalto eventualmente stipulato in seguito ad offerte
anormalmente basse perché difformi dai parametri di cui all'art. 1, comma 1, della L.
n.327/2000.
In questo caso codeste Direzioni avranno cura di programmare interventi ispettivi mirati
nei confronti di quelle imprese le cui offerte anormalmente basse rappresentano un indizio
di ulteriori, probabili irregolarità cui porre rimedio.
A tal fine si rende necessaria la costituzione, seppur in via informale, di una sorta di
banca dati per la catalogazione delle imprese le cui offerte siano state giudicate
anormalmente basse.
2.3. Adempimento degli obblighi previdenziali.
Per espresso disposto dell'art. 18, comma 3, del
D.Lgs. n. 157/95, la disciplina del subappalto nel settore dei lavori pubblici contenuta
nell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni, si
applica anche alle ipotesi di subappalto nel settore degli appalti pubblici di servizi.
Tra gli altri adempimenti l'art. 18 della L. n. 55/90, per quanto più precisamente
riguarda la tutela previdenziale, prevede che in caso di subappalto "
l'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente
all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 8. L'appaltatore e, suo
tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente
committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva".
Orbene pur essendo il richiamo contenuto nell'art.18, D.Lgs. n. 157/95 limitato alla
disciplina del subappalto, appare evidente che la tutela apprestata - sotto il profilo
previdenziale - dall'art. 18 L. n. 55/90 ai lavoratori impiegati nel subappalto, a maggior
ragione deve essere estesa anche ai dipendenti dell'appaltatore.
Infatti attraverso un'interpretazione estensiva, anche al fine di ovviare
all'irragionevolezza di statuizioni normative recanti un'ingiustificata disparità di
trattamento tra soggetti ugualmente bisognosi della stessa tutela normativa, il richiamo
previsto alla disciplina del subappalto, relativamente alle norme previdenziali, deve
essere riferito anche ai dipendenti dell'appaltatore.
Considerata, in altri termini, la ratio della norma richiamata - vale a dire quella
di consentire allo Stato, attraverso la conoscenza diretta delle irregolarità, di
intervenire direttamente in situazioni sulle quali ha una diretta influenza economica -
sarebbe un non senso legislativo riferire l'estensione della normativa di tutela ai soli
dipendenti del subappaltatore, escludendo per contro quelli dell'appaltatore -
subappaltante.
Per ciò che riguarda invece le pubbliche forniture il D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358
prevede espressamente, all'art. 11, comma 1, lettera d), l'esclusione dalla partecipazione
alle gare dei fornitori che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione
italiana o quella del Paese di residenza.
Il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali assurge in questo caso a
presupposto indefettibile per la partecipazione dell'impresa alla gara e di conseguenza
per la stipula di un contratto valido ed efficace.
Una verifica ispettiva dalla quale emerga eventualmente la mancanza dei requisiti relativi
agli appalti di servizi, nonché di quelli concernenti, come da ultimo evidenziato, le
pubbliche forniture sarà, pertanto, opportunamente evidenziata da codeste Direzioni
attraverso apposita segnalazione alle amministrazioni appaltanti, onde consentire alle
medesime di (o se del caso indurle ad) adottare gli opportuni provvedimenti nei confronti
dell'appaltatore.
Le stesse iniziative saranno intraprese per il caso di offerte anormalmente basse in
quanto difformi dai parametri indicati nell'art. 1, comma 1, della L. n.327/2000, così
come già evidenziato per l'adempimento dell'obbligazione retributiva.
Per gli appalti di pulizie stipulati da pubbliche amministrazioni l'art. 5, comma 2, della
L. n. 82/94, prevede, infine, che queste ultime procedano al pagamento del corrispettivo
dovuto alle imprese di pulizia, previa esibizione da parte delle stesse della
documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di
dipendenti.
Anche in quest'ultimo caso la segnalazione circa il mancato versamento dei contributi,
fatta da codeste Direzioni alle amministrazioni appaltanti, si renderà opportuna per
indurre il committente ad opporre il suo diniego al pagamento del corrispettivo pattuito.
3. APPALTI PRIVATI DI SERVIZI
3.1. Normativa di riferimento
Relativamente agli appalti di servizi di natura privata la disciplina normativa del rapporto intercorrente tra appaltatore e committente si rinviene essenzialmente nell'art. 3 della L. n. 1369/60, oltre al già citato art. 7 del D.Lgs. n. 626/94.
3.2. Diritto alla retribuzione - responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore.
Per ciò che riguarda i servizi erogati ai
committenti privati e contemplati nell'art. 3, comma 1, L. n. 1369/60, è sancita la
responsabilità dell'imprenditore che appalta i servizi all'interno dell'azienda,
unitamente a quella (solidale) dell'appaltatore medesimo, per ciò che concerne la
corresponsione di un trattamento minimo retributivo e l'assicurazione di un trattamento
normativo, non inferiori a quelli spettanti ai dipendenti dell'imprenditore appaltante.
La previsione normativa appena riportata rende obbligatoria ex lege l'applicazione
di minimi retributivi inderogabili ai dipendenti dell'appaltatore, fornendo ai medesimi
una tutela ancora più forte di quella scaturente dall'art. 36, comma 1, L. n. 300/70, che
subordina l'effettività della medesima tutela alla previsione contrattuale di una
clausola ad hoc.
L'art. 3, infatti, costituisce una previsione inderogabile il cui contenuto dispositivo si
rinviene, di volta in volta, nei contratti collettivi applicati ai dipendenti
dell'imprenditore appaltante, e la cui efficacia vincolante consente agli organi di
vigilanza di avvalersi del loro precipuo potere di diffida.
A tal proposito si rende oltremodo doveroso l'impiego di tale strumento - che consente la
piena attuazione dei diritti spettanti ai lavoratori sul piano retributivo - rispetto
all'attivazione del solo potere sanzionatorio in riferimento alla previsione di cui
all'art. 6 della medesima legge.
La solidarietà che lega l'appaltatore e l'appaltante rende, inoltre, esperibile un'azione
diretta del dipendente, cui non sia stata corrisposta la retribuzione, tanto verso il suo
datore di lavoro quanto nei confronti dello stesso imprenditore appaltante, per ottenere
quanto dovutogli fino a concorrenza del minimo inderogabile.
Sarà pertanto opportuno, a tal fine, che gli organi di vigilanza di codeste Direzioni,
fermi restando i loro poteri sanzionatori nonché il potere di diffidare il datore di
lavoro, portino il dipendente a conoscenza della possibilità di esperire tale azione.
3.3. Adempimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali.
Con riguardo agli appalti di servizi di cui
all'art.3, L. n. 1369/60, è previsto l'obbligo solidale degli imprenditori appaltanti e
degli appaltatori per l'adempimento di tutte le prescrizioni derivanti dalle leggi di
previdenza e di assistenza (art. 3, comma 3, L. cit.).
Anche in questo caso, come per la previsione relativa all'assicurazione di un trattamento
minimo inderogabile retributivo l'appaltatore, e solidalmente con lui il privato
committente, sono destinatari di un obbligo legale che assicura una tutela maggiore ai
lavoratori dipendenti rispetto alla previsione normativa della clausola sociale di cui
all'art. 36, L. n. 300/70.
L'obbligo sancito dall'art. 3 cit., infatti, non solo abilita l'organo ispettivo ad
azionare il suo potere di diffida in ogni caso di violazione, ma consente anche di
attivare una seconda posizione di responsabilità, con conseguente doppia garanzia
patrimoniale per l'adempimento della stessa obbligazione.
A tal proposito si rende opportuna, infatti, un'apposita segnalazione all'Ente interessato
al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali onde consentire al medesimo di
esercitare un'azione di recupero dei contributi non versati, non solo nei confronti
dell'appaltatore ma anche verso l'appaltante, obbligato in solido con quest'ultimo.
4. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
4.1. Adempimenti a carico dell'appaltatore e dell'appaltante in materia di sicurezza.
Ai sensi dell'art. 7 della D.Lgs. n. 626/94 -
rubricato genericamente contratto d'appalto o contratto d'opera - il datore di
lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi: verifica, anche attraverso
l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità
tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai
lavori da affidare in appalto o contratto d'opera; fornisce agli stessi soggetti
dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono
destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alla propria attività.
Nell'ipotesi di cui sopra i datori di lavoro (committente e appaltatore): cooperano
all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; coordinano gli interventi di protezione e
prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al
fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese
coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento da ultimo
citati.
Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Premesso che per datore di lavoro deve intendersi tanto un soggetto privato quanto uno di
natura pubblica, e precisamente ai sensi dell'art. 2 , comma 1 lett. b) "nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di
gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale (
)", anche
nell'ipotesi in cui il contratto d'appalto vincoli, quale committente dei servizi o delle
forniture, una pubblica amministrazione l'art. 7, sopra riportato, trova comunque
applicazione. Vige, pertanto, anche per gli appalti di servizi e forniture aventi natura
pubblica il principio - positivizzato dalla norma de quo - secondo cui debitore di
sicurezza verso i lavoratori non è solo il datore di lavoro appaltatore ma anche il
soggetto committente.
Da ciò consegue che eventuali clausole di trasferimento del rischio dal soggetto
appaltante al datore appaltatore, tese ad esonerare il primo da ogni onere di tutela della
salute dei lavoratori e dalle conseguenti responsabilità, non hanno alcun effetto in
quanto contrarie a norma di ordine pubblico (art. 7 cit.). Resta quindi inteso che anche
in presenza di una simile limitazione pattizia della responsabilità il soggetto
committente sarà, comunque, investito degli effetti che l'ispezione comporta (denuncia
all'autorità giudiziaria), nel caso di riscontrato inadempimento agli obblighi sopra
indicati.
Le stesse ipotesi sanzionatorie contenute nell'art. 89, comma 2, del D.Lgs. n. 626/94, che
operano un generico riferimento alla figura datoriale per l'applicazione delle sanzioni
previste, devono necessariamente esser lette in combinato disposto con il precetto
dell'art. 7 del D.Lgs. n.626/94, di talché nel caso di violazione delle prescrizioni
contenute nel comma 2 del medesimo articolo la denuncia all'autorità giudiziaria per
mancata cooperazione all'attuazione delle misure (o per mancato coordinamento
degli interventi) di protezione e prevenzione dovrà riferirsi tanto al
datore appaltatore quanto al datore committente, entrambi punibili con la stessa sanzione
(art.89, comma 2, lett. a).
Qualora, invece, sia violata la prescrizione di cui all'art.7, comma 3, per mancata promozione
della cooperazione e del coordinamento delle misure e degli interventi di protezione e
prevenzione dai rischi, la denuncia all'autorità giudiziaria sarà fatta nei confronti
del datore committente, cui soltanto incombe l'obbligo di impulso.
A tal proposito, resta comunque inteso che la finalità dell'ispezione sarà, altresì,
quella di verificare l'idoneità dell'avvenuto coordinamento; l'indagine ispettiva mirerà
pertanto ad accertare se: 1) siano stati redatti eventuali atti scritti per promuovere la
cooperazione ed il coordinamento; 2) sia stato individuato un referente con il compito di
provvedere a dare impulso a questi ultimi.
Nel primo caso sarà analizzato il contenuto degli atti realizzati, nel secondo saranno
assunte adeguate informazioni dal referente indicato dal datore committente, onde
verificare in che termini l'impulso alla cooperazione ed al coordinamento sia stato
effettivamente esercitato.
Si confida nella piena osservanza dei contenuti della presente circolare da parte di
codeste Direzioni, ferma restando la possibilità di fornire eventuali suggerimenti e
segnalare difficoltà di ordine operativo.
Si raccomanda altresì la massima diffusione della direttiva a tutto il personale
ispettivo interessato.
LA DIRETTRICE GENERALE
F.to Dr.ssa Paola CHIARI