| Fonte: sito internet del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO
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Come noto, le disposizioni del
D.P.R. n. 459/96 e quelle dellart. 46, comma 1, della Legge n. 128/98 hanno
comportato profonde innovazioni nel preesistente regime giuridico/amministrativo relativo
alle macchine e alle attrezzature ad esse assimilate. Ne è risultato profondamente
innovato, tra gli altri, lintero sistema dei collaudi e, relativamente ad alcuni
aspetti di contenuto, quello delle verifiche periodiche di determinate attrezzature di
lavoro.
Circa questi aspetti, sono pervenute alla scrivente, nel tempo,
richieste di chiarimenti alle quali si è dato di volta in volta riscontro. Tuttavia,
considerata la valenza generale della questione e la necessità di garantire uniformità
di comportamento da parte degli Uffici territoriali, sentita anche la Div. VII della D. G.
AA. GG., competente per il Coordinamento dellIspezione del Lavoro, si ritiene
opportuno fornire le seguenti linee di comportamento.
Premessa
Sul piano generale, occorre osservare
che le disposizioni indicate in oggetto sono riferite solo alle macchine ed attrezzature
ad esse assimilate che, in applicazione della omonima direttiva, recano la marcatura CE e
sono accompagnate dalla dichiarazione di conformità, vale a dire le macchine che godono
della prerogativa della libera circolazione sul mercato dei Paesi aderenti allUnione
europea e di quelli aderenti allo Spazio economico europeo (SEE).
Lapplicazione del principio della libera circolazione dei
prodotti conformi alle direttive comunitarie che li riguardano comporta, a partire dalla
data di entrata in vigore della corrispondente direttiva, il divieto per gli Stati membri
dellUnione di introdurre o mantenere in vigore qualsiasi disposizione di carattere
costruttivo o di controllo preventivo (allimmissione nel circuito commerciale o alla
messa in servizio) che sia in contrasto con la medesima direttiva, in quanto il
requisito della conformità alle corrispondenti esigenze è da ritenersi soddisfatto
mediante lapposizione della marcatura CE e la redazione e sottoscrizione della
dichiarazione di conformità.
Conseguentemente, lart. 2 del DPR n. 459/96 citato ha stabilito
che lattestazione di conformità e lapposizione della marcatura CE da parte
del fabbricante rappresentano le condizioni necessarie e sufficienti a ritenere
soddisfatte le procedure formali ed i requisiti di sicurezza previsti per il prodotto
"macchina" e consentire limmissione sul mercato o in servizio dei singoli
esemplari, mentre lart. 46, della Legge n. 128/98 ha dato attuazione formale al
suesposto principio.
Più in dettaglio, il comma 1 del citato art. 46 ha stabilito la
disapplicazione delle disposizioni di omologazione, vale a dire la cessazione dei regimi
nazionali di controllo preventivo precedentemente applicati a determinate categorie di
prodotti per effetto di disposizioni contenute in previgenti atti legislativi.
Il comma 2 dello stesso articolo precisa che le disposizioni di
carattere costruttivo contenute negli atti legislativi assumono lo status di norme (cioè
di documenti di riferimento destinati ad essere applicati su base volontaria) e sancisce,
così, la loro non cogenza quando si tratti di macchine fabbricate nel regime individuato
dalla relativa direttiva.
Può essere utile rilevare che labrogazione in forma esplicita di
tali atti non sarebbe stata possibile, neppure al momento della emanazione del D.P.R. n.
459/96, poiché:
Il regime dei controlli preventivi
Riguardo a questo aspetto, ribadito che ogni forma di controllo preventivo sulle macchine recanti la marcatura CE è divenuta inapplicabile ed osservato che per omologazione deve intendersi - giusta la definizione riportata nellart. 2 del D. L. 30 giugno 1982, n. 390 convertito nella Legge 12 agosto 1982, n. 597 - la "procedura tecnico-amministrativa con la quale viene approvata e certificata la rispondenza del tipo o del prototipo di prodotto, prima della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici prefissati..." deriva, dalle considerazioni più sopra fatte, che, a partire dalla data di entrata in vigore della direttiva macchine, e con riguardo alle attrezzature rientranti nella competenza di questo Ministero, sono divenute inapplicabili le disposizioni di cui:
Pertanto la messa in servizio delle attrezzature appena citate potrà essere direttamente fatta dai rispettivi utenti, beninteso dopo che gli stessi abbiano curato che le stesse, oltre a recare la marcatura CE ed essere munite di dichiarazione di conformità, siano state, ove necessario, montate ed installate secondo le istruzioni del fabbricante.
Le verifiche periodiche
Come già osservato,
lapplicazione dellart. 46.1 citato si riferisce solo alle disposizioni
omologative, pertanto il regime delle verifiche periodiche obbligatorie per le macchine
continua a trovare applicazione anche per quelle recanti la marcatura CE.
Relativamente a quelle di competenza degli
organi periferici di questa Amministrazione, vale a dire quelle di cui al D.M.
4.3.82, si precisa quanto segue.
Per consentire all'organo tecnico incaricato di programmare ed
effettuare entro le prescritte scadenze le verifiche biennali, gli utenti degli esemplari
recanti la marcatura CE dovranno inoltrare una specifica comunicazione di messa in
servizio dellapparecchiatura alla Direzione generale dei Rapporti di lavoro -
Divisione VII - di questo Ministero entro i sottoindicati termini, che si ritengono
ragionevolmente congruenti con le esigenze, rispettivamente, degli utenti e
dellorgano di controllo:
Le comunicazioni dovranno riportare i
dati necessari per identificare compiutamente sia l'utilizzatore, sia lesemplare
dellapparecchio.
La suddetta Divisione, ricevuta la comunicazione, assegnerà alla
macchina il numero di matricola nel registro generale delle matricole e
comunicherà tale registrazione sia all'utente, sia al Servizio Ispezione della Direzione
provinciale del lavoro competente per territorio di installazione, per linserimento
nello scadenzario delle verifiche, la periodicità delle quali decorrerà dalla data della
messa in servizio della macchina.
Peraltro, visto il permanere dellobbligo di richiesta di verifica
da parte dellutente alla competente D.P.L. - S.I.L. (art. 4, c. 2, D.M. 4 marzo
1982), questultima, ove accerti che non è stata effettuata la comunicazione al
Ministero, dovrà provvedere a comunicarlo alla scrivente.
Per quanto concerne il contenuto delle verifiche in argomento, si
ritiene opportuno specificare che esse dovranno essere volte a controllare il mantenimento
nel tempo delle caratteristiche originariamente fissate dal fabbricante, in termini di
conservazione e di efficienza della macchina nel suo complesso e, in particolare, dei suoi
dispositivi di sicurezza. Per quel che attiene alle modalità di esecuzione delle prove di
carico si precisa che dovranno essere seguite le istruzioni contenute nella norma di
riferimento adottata dal fabbricante in sede di progettazione, ovvero, in mancanza, quelle
previste al punto A.2 dellappendice A al D.M. 4.3.1982, ma con carico pari a quello
di servizio dichiarato dal fabbricante.
Resta fermo che, ove nel corso delle operazioni di verifica si
accertino palesi non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui
allallegato I del D.P.R. n. 459/96, ne dovrà essere data comunicazione ai
competenti Servizi del Ministero Industria e del Ministero del Lavoro e della previdenza
sociale secondo la procedura prevista allart. 7.3 del medesimo decreto e dovranno
essere applicate le pertinenti procedure di cui alle lettere circolari n. 1067 del
30.9.1999 e n. 2182 del 20.12.2000 della D.G. AA. GG. e del personale - Coordinamento
Ispezione lavoro.
La prima delle verifiche periodiche
Relativamente alla prima delle verifiche periodiche va solo aggiunto che essa, non costituendo un momento di controllo della conformità ai requisiti costruttivi ai fini delle procedure di sorveglianza del mercato di cui allart. 7.1 del D.P.R. n. 459/96, non comporta, per il soggetto che la effettua, la facoltà di entrare preventivamente e sistematicamente nel merito dei particolari delle scelte tecniche operate dai fabbricanti (relazioni di calcolo, prove sperimentali, di laboratorio, ecc.). Pertanto il funzionario tecnico incaricato, oltre a svolgere i riscontri e le prove di cui già si è detto, avrà cura di rilevare, riportandoli sul libretto già previsto dal D.M. 4.3.82, i dati caratteristici dellattrezzatura in questione, riferiti alla sua configurazione costruttiva e di impiego ed agli apprestamenti di sicurezza predisposti dal fabbricante, quali desumibili dallesame diretto ovvero dal manuale delle istruzioni duso a corredo dellattrezzatura stessa. Va da sé che il libretto di cui sopra fungerà da guida indicativa per la raccolta dei dati stessi e che potrà essere integrato con lannotazione di quelli comunque ritenuti necessari. Quanto precede viene suggerito in particolare per consentire, nel seguito, la verifica, in maniera certa, del mantenimento delle originarie caratteristiche dellesemplare e per consentire lindividuazione di eventuali modifiche costruttive o variazioni delle modalità di utilizzo successivamente sopravvenute al fine di valutare, in relazione alle definizioni di cui agli artt. 1.3 e 1.4 del D.P.R. n. 459/96, se i soggetti che le hanno apportate abbiano operato nel rispetto delle procedure in materia di dichiarazione di conformità stabilite dal medesimo decreto. Rilevati i dati caratteristici di cui sopra, occorrerà prendere nota, ove necessario, delle condizioni di installazione e valutare la congruità della utilizzazione alla destinazione stabilita dal fabbricante.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa M.T.Ferraro)