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| PRONUNCIAMENTI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE
COMUNITA' EUROPEE |
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sito internet della Corte di Giustizia delle Comunità europee
(http://curia.eu.int) |
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CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE COMUNITA' EUROPEE
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
24 ottobre 2002 (1)
«Inadempimento di uno Stato - Art. 9, n.
3, della direttiva 90/270/CEE - Protezione degli occhi e della vista dei lavoratori -
Dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta - Trasposizione
incompleta»
Nella causa C-455/00,
Commissione delle Comunità europee,
rappresentata dal sig. A. Aresu, in qualità di agente, con domicilio eletto in
Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal
sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. D. Del Gaizo, avvocato dello
Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare
che:
- non garantendo esami periodici degli occhi e della
vista a tutti i lavoratori che utilizzano attrezzature dotate di videoterminali di cui
all'art. 2, lett. c), della direttiva del Consiglio 29 maggio 1990, 90/270/CEE, relativa
alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative
svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156, pag. 14),
- non assicurando un esame oculistico supplementare in
tutti i casi in cui ciò risulti necessario in base ai periodici esami degli occhi e della
vista, e
- non definendo le condizioni alle quali devono essere
forniti ai lavoratori interessati dispositivi speciali di correzione in funzione
dell'attività svolta,
la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad
essa incombenti a norma dell'art. 9, nn. 1-3, della detta direttiva,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dal sig. R. Schintgen, presidente della Seconda
Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dal sig. V. Skouris, dalle
sig.re F. Macken e N. Colneric (relatore) e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate
all'udienza del 21 marzo 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
- 1.
- Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria
della Corte il 13 dicembre 2000, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai
sensi dell'art. 226, secondo comma, CE, un ricorso diretto a far dichiarare che:
- non garantendo esami periodici degli occhi e della
vista a tutti i lavoratori che utilizzano attrezzature dotate di videoterminali nel senso
di cui all'art. 2, lett. c), della direttiva del Consiglio 29 maggio 1990, 90/270/CEE,
relativa alleprescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività
lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare
ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156, pag. 14),
- - non assicurando un esame oculisito supplementare in
tutti i casi in cui ciò risulti necessario in base ai periodici esami degli occhi e della
vista, e
- non definendo le condizioni alle quali devono essere
forniti ai lavoratori interessati dispositivi speciali di correzione in funzione
dell'attività svolta,
- la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad
essa incombenti a norma dell'art. 9, nn. 1-3, della detta direttiva.
-
- Contesto normativo
-
- Normativa comunitaria
-
- 2.
- Ai sensi dell'art. 16, n. 1, della direttiva del Consiglio
12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183,
pag. 1), «[i]l Consiglio, su proposta della Commissione, fondata sull'articolo 118 A del
trattato, stabilisce direttive particolari riguardanti, fra l'altro, i settori di cui
all'allegato». L'allegato della direttiva 89/391 riguarda, in particolare, «[l]avori con
attrezzature dotate di video-terminali».
-
- 3.
- L'art. 9 della direttiva 90/270, intitolato «Protezione
degli occhi e della vista dei lavoratori», prevede ai nn. 1-4:
-
- «1. I lavoratori beneficiano di un adeguato esame degli
occhi e della vista, effettuato da una persona che abbia le competenze necessarie:
-
- - prima di iniziare l'attività su videoterminale,
-
- - periodicamente, in seguito, e
-
- - allorché subentrino disturbi visivi attribuibili al
lavoro su videoterminale.
-
- 2. I lavoratori beneficiano di un esame oculistico,
qualora l'esito dell'esame di cui al paragrafo 1 ne evidenzi la necessità.
-
- 3. I lavoratori devono ricevere dispositivi speciali di
correzione in funzione dell'attività svolta, qualora i risultati dell'esame di cui al
paragrafo 1 o dell'esame di cui al paragrafo 2 ne evidenzino la necessità e non sia
possibile utilizzare dispositivi di correzione normali.
-
- 4. Le misure prese in applicazione del presente articolo
non devono assolutamente comportare oneri finanziari supplementari a carico dei
lavoratori».
-
- Normativa italiana
-
- 4.
- L'art. 377 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547 (GURI n. 158 del 12 luglio 1995, Supplemento ordinario; in prosieguo:
il «DPR n. 547/55»), prevede:
-
- «Il datore di lavoro (...) deve mettere a disposizione
dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle
lavorazioni ed operazioni effettuate».
-
- 5.
- L'art. 16, n. 2, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, di attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GURI n. 265 del 12
novembre 1994, Supplemento ordinario n. 141), come modificato dal decreto legislativo 19
marzo 1996, n. 242 (GURI n. 104 del 6 maggio 1996, Supplemento ordinario n. 75, in
prosieguo: il «decreto legislativo n. 626/94»), dispone che la sorveglianza sanitaria è
effettuata dal medico competente e comprende:
-
- «a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza
di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione
della loro idoneità alla mansione specifica;
-
- b) accertamenti periodici per controllare lo stato di
salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica».
-
- 6.
- L'art. 41 del decreto legislativo n. 626/94, che compare
nel titolo IV: «Uso dei dispositivi di protezione individuale», prevede l'obbligo di
usare dispositivi di protezione individuale (in prosieguo: i «DPI») «quando i rischi
non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione,
da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione
del lavoro».
-
- 7.
- Gli artt. 43 e 44 del decreto legislativo n. 626/94, che
compaiono del pari nel titolo IV, dispongono:
-
- «Articolo 43
-
- Obblighi del datore di lavoro.
-
- 1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
-
- a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non
possono essere evitati con altri mezzi;
-
- b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie
affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle
eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
-
- c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI
fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche dei DPI
disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
-
- d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una
variazione significativa negli elementi di valutazione.
-
- 2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso
di cui all'art. 45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per
quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
-
- a) entità del rischio;
-
- b) frequenza dell'esposizione al rischio;
-
- c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun
lavoratore;
-
- d) prestazioni del DPI.
-
- 3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI
conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2.
-
- 4. Il datore di lavoro:
-
- a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le
condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni
necessarie;
-
- b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli
usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del
fabbricante;
-
- c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
-
- d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le
circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure
adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari
utilizzatori;
-
- e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai
quali il DPI lo protegge;
-
- f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva
informazioni adeguate su ogni DPI;
-
- g) assicura una formazione adeguata e organizza, se
necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
-
- 5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
-
- a) per ogni DPI che, ai sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1992,
n. 475, appartenga alla terza categoria;
-
- b) per i dispositivi di protezione dell'udito.
-
- Articolo 44
-
- Obblighi dei lavoratori.
-
- 1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione
e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi
dell'art. 43, commi 4, lettera g), e 5.
-
- 2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione
conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento
eventualmente organizzato.
-
- 3. I lavoratori:
-
- a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
-
- b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
-
- 4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le
procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
-
- 5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di
lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei
DPI messi a loro disposizione».
-
- 8.
- L'art. 55 del decreto legislativo n. 626/94, che compare
nel titolo VI: «Uso di attrezzature munite di videoterminali», è del seguente tenore:
-
- «Sorveglianza sanitaria
-
- 1. I lavoratori, prima di essere addetti alle attività di
cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali
malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico
competente. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore
è sottoposto ad esami specialistici.
-
- 2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al
comma 1 i lavoratori vengono classificati in:
-
- a) idonei, con o senza prescrizioni;
-
- b) non idonei.
-
- 3. I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni
ed i lavoratori che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età sono sottoposti a
visita di controllo con periodicità almeno biennale.
-
- 4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a
sua richiesta, ogni qualvolta sospetta una sopravvenuta alterazione della funzione visiva,
confermata dal medico competente.
-
- 5. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi
speciali di correzione in funzione dell'attività svolta è a carico del datore di
lavoro».
-
- Procedimento precontenzioso
-
- 9.
- Considerando che l'art. 9, nn. 1-3, della direttiva 90/270
non era stato trasposto correttamente nell'ordinamento italiano, la Commissione ha avviato
il procedimento per inadempimento ai sensi dell'art. 226, primo comma, CE. Dopo aver
invitato la Repubblica italiana a presentare le sue osservazioni, il 9 luglio 1999 la
Commissione ha emesso un parere motivato chiedendo a tale Stato membro di adottare i
provvedimenti necessari per conformarvisi entro due mesi dalla sua notifica.
-
- 10.
- Non essendo pervenuta risposta al detto parere da parte
del governo italiano, la Commissione ha proposto il ricorso in esame.
-
- Sul ricorso
-
- 11.
- Nel suo controricorso la Repubblica italiana ha informato
la Corte del fatto che la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee -
Legge comunitaria 2000 (GURI n. 16 del 20 gennaio 2001, Supplemento ordinario n. 14, pag.
14; in prosieguo: la «legge n. 422/2000»), ha sostituito, in particolare, i nn. 3 e 4
dell'art. 55 del decreto legislativo n. 626/94 con i nuovi nn. 3, 3 bis, 3 ter e 4.
-
- 12.
- Dopo aver esaminato tali disposizioni nazionali di
trasposizione, la Commissione, nella sua replica, ha reso noto alla Corte che rinunciava a
due addebiti ed ai capi delle conclusioni corrispondenti.
-
- 13.
- Con l'addebito mantenuto, la Commissione contesta alla
Repubblica italiana di aver violato l'art. 9, n. 3, della direttiva 90/270 non avendo
definito le condizioni alle qualidevono essere forniti ai lavoratori interessati
dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta.
-
- Argomenti delle parti
-
- 14.
- La Commissione sostiene che l'art. 55 del decreto
legislativo n. 626/94 non contiene disposizioni che garantiscano espressamente ai
lavoratori il diritto di ricevere «dispositivi speciali di correzione in funzione
dell'attività svolta», qualora ciò risulti necessario in seguito agli esami svolti e
non sia possibile utilizzare dispositivi di correzione normali. Trattandosi della
protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, il diritto ad ottenere tali
dispositivi dovrebbe essere definito con assoluta chiarezza. Ebbene, la normativa italiana
sarebbe ambigua e imprecisa.
-
- 15.
- L'art. 55, n. 5, del decreto legislativo n. 626/94 si
limiterebbe a indicare che «[l]a spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di
correzione in funzione dell'attività svolta è a carico del datore di lavoro», il che
sarebbe chiaro, ma non sufficiente a individuare la «condizione costitutiva» del diritto
del lavoratore ad usufruire di tali dispositivi.
-
- 16.
- Il governo italiano sostiene che l'obbligo del datore di
lavoro di fornire al lavoratore adeguate misure di protezione individuale è previsto al
titolo IV del decreto legislativo n. 626/94. Gli artt. 41, 43 e 44 di tale decreto,
correlati al nuovo testo dell'art. 55 dello stesso decreto, nella versione risultante
dalla legge n. 422/2000, prevederebbero l'obbligo a carico del datore di lavoro di fornire
al lavoratore i dispositivi di correzione che il medico competente può prescrivere in
sede di visita preventiva o periodica.
-
- 17.
- Tale governo sostiene inoltre che l'obbligo era già
previsto nell'ordinamento giuridico nazionale in forza dell'art. 377 del DPR n. 547/55.
-
- 18.
- La Commissione replica che la Repubblica italiana fa
manifestamente confusione tra i «dispositivi speciali di correzione», previsti dalla
direttiva 90/270 per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di
videoterminali, ed i «dispositivi di protezione individuale», che sono previsti e
disciplinati dalla direttiva del Consiglio 30 novembre 1989, 89/656/CEE, relativa alle
prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di
attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai
sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391) (GU L 393, pag 18).
-
- 19.
- Nella sua controreplica il governo italiano ribadisce di
aver correttamente trasposto l'art. 9, n. 3, della direttiva 90/270, tenuto conto delle
modifiche che la legge n. 422/2000 ha apportato all'art. 55 del decreto legislativo n.
626/94. Esso afferma che, alla stregua del principio generale di interpretazione
logico-sistematica delle norme, secondo il quale il senso e la ratio delle disposizioni
contenute in un unico testo legislativo - e a fortiori in un solo articolo, come nella
fattispecie - non possono evincersi dalla mera lettura delle singole disposizioni, ma
dall'interpretazione delle une alla luce delle altre, le misure di cui all'art. 55, nn. 3,
3 bis, 3 ter e 4, del decretolegislativo n. 626/94, nella versione risultante dalla legge
n. 422/2000, devono essere interpretate alla luce tanto dei nn. 1, 2 e 5 dello stesso
articolo quanto dell'art. 16 del detto decreto, al quale l'art. 55, n. 3, fa del pari
rinvio.
-
- 20.
- Tali disposizioni sancirebbero il diritto del lavoratore
ad ottenere dispositivi speciali di correzione ogniqualvolta, a seguito di controlli
effettuati mediante visite specialistiche, il medico competente ne prescriva l'utilizzo, e
altresì porrebbero a carico del datore di lavoro l'onere della spesa relativa a questo
tipo di dispositivi.
-
- Giudizio della Corte
-
- 21.
- Da un lato, occorre ricordare che, per giurisprudenza
costante, l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione
dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere
motivato e la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi (v., in particolare,
sentenze 30 gennaio 2002, causa C-103/00, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-1147, punto 23,
e 30 maggio 2002, causa C-323/01, Commissione/Italia, non ancora pubblicata nella
Raccolta, punto 8).
-
- 22.
- Nella fattispecie, la legge n. 422/2000, del 29 dicembre
2000, è stata adottata oltre un anno dallo scadere del termine di due mesi previsto nel
parere motivato datato 9 luglio 1999. Le modifiche da essa introdotte nell'ordinamento
giuridico italiano non possono pertanto essere prese in considerazione nell'ambito
dell'esame della fondatezza del presente ricorso per inadempimento effettuato dalla Corte.
-
- 23.
- D'altro lato, va pure ricordato che, secondo una
consolidata giurisprudenza, in relazione alla trasposizione di una direttiva
nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro, è indispensabile che l'ordinamento
nazionale di cui trattasi garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva,
che la situazione giuridica scaturente da tale ordinamento sia sufficientemente precisa e
chiara e che i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro
diritti e, eventualmente, di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali (v., in particolare,
sentenze 23 marzo 1995, causa C-365/93, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-499, punto 9, e
10 maggio 2001, causa C-144/99, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-3541, punto 17).
-
- 24.
- Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre
esaminare se le disposizioni di diritto italiano vigenti all'epoca del termine previsto
nel parere motivato rispondevano ai requisiti della direttiva.
-
- 25.
- Risulta da tale esame che le disposizioni del DPR n.
547/55 e quelle del decreto legislativo n. 626/94, invocate dal governo italiano, non
prescrivono in maniera sufficientemente chiara e precisa che i lavoratori devono ricevere
dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta qualora i risultati
dell'esame degli occhi e della vista e di un esame oculistico, laddove quest'ultimo sia
necessario, ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare dispositivi di
correzione normali.
-
- 26.
- E' vero che l'art. 55, n. 5, del decreto legislativo n.
626/94 prevede che la spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione
in funzione dell'attività svolta sia a carico del datore di lavoro, tuttavia tale
disposizione si limita a recepire nell'ordinamento italiano l'art. 9, n. 4, della
direttiva 90/270. Essa, di per sé, non costituisce la trasposizione dell'art. 9, n. 3,
della stessa direttiva, in quanto non prevede, come prescritto invece da tale articolo,
che i lavoratori abbiano diritto a dispositivi speciali di correzione qualora i risultati
dell'esame degli occhi e della vista o i risultati dell'esame oculistico, eventualmente
indispensabile, ne evidenzino la necessità.
-
- 27.
- La lettura dell'art. 55 del decreto legislativo n. 626/94
in combinato disposto con l'art. 16 dello stesso decreto non consente di pervenire ad una
diversa constatazione.
-
- 28.
- Riguardo all'argomento del governo italiano secondo cui
l'art. 55 del decreto legislativo n. 626/94 deve essere interpretato in correlazione con
gli artt. 41 e segg. dello stesso decreto, è sufficiente constatare che i «dispositivi
speciali di correzione», previsti all'art. 9, n. 3, della direttiva 90/270, riguardano la
correzione di danni già esistenti, mentre i «dispositivi di protezione individuale»,
contemplati da tali articoli, sono diretti a prevenire tali danni.
-
- 29.
- Non può essere neppure accolto l'argomento del governo
italiano secondo il quale l'obbligo imposto dall'art. 9, n. 3, della direttiva 90/270 era
già previsto nell'ordinamento giuridico nazionale in forza dell'art. 377 del DPR n.
547/55. I mezzi personali di protezione ai quali si riferisce tale disposizione non sono,
ancora una volta, mezzi destinati a impedire che si realizzi un rischio.
-
- 30.
- Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre
dichiarare che, non definendo le condizioni alle quali devono essere forniti ai lavoratori
interessati dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta, la
Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 9,
n. 3, della direttiva 90/270.
-
- Sulle spese
-
- 31.
- Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura,
la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
-
- 32.
- Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica
italiana, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
-
- Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
- dichiara e statuisce:
-
- 1) Non definendo le condizioni alle quali devono
essere forniti ai lavoratori interessati dispositivi speciali di correzione in funzione
dell'attività svolta, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa
incombenti ai sensi dell'art. 9, n. 3, della direttiva del Consiglio 29 maggio 1990,
90/270/CEE, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le
attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva
particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE).
-
- 2) La Repubblica italiana è condannata alle
spese.
Schintgen
Skouris
Macken
Colneric Cunha Rodrigues
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 ottobre
2002.
Il cancelliere
R. Grass
Il presidente della Sesta Sezione
J.-P. Puissochet
1: Lingua processuale: l'italiano.