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LEGGE ORDINARIA DEL PARLAMENTO n. 977 del 17 ottobre 1967 - Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti. (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 276 del 6 novembre 1967) Aggiornata con le modifiche e le integrazioni apportate dalla D.lgs 345/99 e dal d.lgs 262/2000 [ nota 1 ]

Art. 1 [ nota 2 ]

1. La presente legge si applica ai minori dei diciotto anni, di seguito indicati ''minori'', che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

a) bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di eta' o che e' ancora soggetto all'obbligo scolastico;

b) adolescente: il minore di eta' compresa tra i 15 e i 18 anni di eta' e che non e' piu' soggetto all'obbligo scolastico;

c) orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il minore e' al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attivita' o delle sue funzioni;

d) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro.

 

Art. 2 [ nota 3 ]

1. Le norme della presente legge non si applicano agli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti:

a) servizi domestici prestati in ambito familiare;

b) prestazioni di lavoro non nocivo, ne' pregiudizievole, ne' pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare;

2. Alle lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, ove assicurino un trattamento piu' favorevole di quello previsto dalla presente legge.

3. Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale.

 

REQUISITI DI ETÀ E DI ISTRUZIONE

Art. 3 [ nota 4 ]

1. L'eta' minima per l'ammissione al lavoro e' fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non puo' essere inferiore ai 15 anni compiuti.

 

Art. 4 [ nota 5 ]

1. E' vietato adibire al lavoro i bambini, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. La direzione provinciale del lavoro puo' autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potesta' genitoriale, l'impiego dei minori in attivita' lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purche' si tratti di attivita' che non pregiudicano la sicurezza, l'integrita' psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.

3. Al rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365.

 

Art. 5 [ nota 6ABROGATO

 

Art. 6 [ nota 7 ]

1. E' vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato I.

2. In deroga al divieto del comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'Allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attivita' formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista purche' siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.

3. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, l'attivita' di cui al comma 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro, previo parere dell'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio, in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro richiedente della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro.

4. Per i lavori comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

5. In caso di esposizione media giornaliera degli adolescenti al rumore superiore a 80 decibel LEP-d il datore di lavoro, fermo restando l'obbligo di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte, fornisce i mezzi individuali di protezione dell'udito e una adeguata formazione all'uso degli stessi. In tale caso, i lavoratori devono utilizzare i mezzi individuali di protezione.

6. L'Allegato I e' adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione della normativa comunitaria con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita'.

 

Art. 7 [ nota 8 ]

1. Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, effettua la valutazione dei rischi prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con particolare riguardo a:

a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'eta';

b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;

c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;

d) movimentazione manuale dei carichi;

e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;

f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;

g) situazione della formazione e dell'informazione dei minori.

2. Nei riguardi dei minori, le informazioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 626 del 1994 sono fornite anche ai titolari della potesta' genitoriale.

 

VISITA MEDICA PREVENTIVA E PERIODICA

Art. 8 [ nota 9 ]

1. I bambini nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, e gli adolescenti, possono essere ammessi al lavoro purche' siano riconosciuti idonei all'attivita' lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica.

2. L'idoneita' dei minori indicati al comma 1 all'attivita' lavorativa cui sono addetti deve essere accertata mediante visite periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno.

3. Le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso un medico del Servizio sanitario nazionale.

4. L'esito delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2 deve essere comprovato da apposito certificato.

5. Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a tutti o ad alcuni dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, deve specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso non puo' essere adibito.

6. Il giudizio sull'idoneita' o sull'inidoneita' parziale o temporanea o totale del minore al lavoro deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potesta' genitoriale. Questi ultimi hanno facolta' di richiedere copia della documentazione sanitaria.

7. I minori che, a seguito di visita medica, risultano non idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.

8. Agli adolescenti adibiti alle attivita' lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, non si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 7.

9. Il controllo sanitario di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 277 del 1991, si applica agli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa fra 80 e 85 decibel.

In tale caso il controllo sanitario ha periodicita' almeno biennale.

10. In deroga all'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991, per gli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa fra 85 e 90 decibel, gli intervalli del controllo sanitario non possono essere superiori all'anno."

 

Art. 9 [ nota 10 ] ABROGATO

 

Art. 10 [ nota 11 ] ABROGATO

 

Art. 11 [ nota 12 ] ABROGATO

 

Art. 12 [ nota 13 ] ABROGATO

 

Art. 13 [ nota 14 ] ABROGATO

 

TRASPORTO E SOLLEVAMENTO PESI

Art. 14 [ nota 15 ] ABROGATO

 

LAVORO NOTTURNO

Art. 15 [ nota 16 ]

1. E' vietato adibire i minori al lavoro notturno, salvo quanto disposto dall'articolo 17.

2. Con il termine ''notte'' si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attivita' caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.

 

Art. 16 [ nota 17 ] ABROGATO

 

Art. 17 [ nota 18 ]

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 15, la prestazione lavorativa del minore impiegato nelle attivita' di cui all'articolo 4, comma 2, puo' protrarsi non oltre le ore 24. In tale caso il minore deve godere, a prestazione compiuta, di un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive.

2. Gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda, purche' tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane. Il datore di lavoro deve dare immediata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro.

 

ORARIO DI LAVORO

Art. 18

Per i bambini, liberi da obblighi scolastici, l'orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.

Per gli adolescenti l'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.

 

Art. 19 [ nota 19 ]

Gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.

Gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi; ove questo sistema di lavorazione sia consentito dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione dei bambini e degli adolescenti può essere autorizzata dalla Direzione provinciale del lavoro.

 

RIPOSI INTERMEDI

Art. 20

L'orario di lavoro dei bambini e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di 4 ore e mezza. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di un'ora almeno.

I contratti collettivi possono ridurre la durata del riposo a mezz'ora.

La riduzione di cui al comma precedente, in difetto di disposizioni di contratti collettivi, può essere autorizzata dalla Direzione provinciale del lavoro, sentite le competenti associazioni sindacali, quando il lavoro non presenti carattere di pericolosità o gravosità.

La Direzione provinciale del lavoro può proibire la permanenza nei locali di lavoro dei bambini e degli adolescenti durante i riposi intermedi.

 

Art. 21

In deroga a quanto disposto dall'articolo 20, la Direzione provinciale del lavoro può, nei casi in cui il lavoro presenti carattere di pericolosità o gravosità, prescrivere che il lavoro dei bambini e degli adolescenti non duri senza interruzione più di 3 ore, stabilendo anche la durata del riposo intermedio.

 

RIPOSO SETTIMANALE

Art. 22

Il riposo domenicale e settimanale dei minori è disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia.

Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo puo' essere ridotto, ma non puo' comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attivita' caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata. [ nota 20 ]

Ai minori impiegati in attivita' lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonche', con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale puo' essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica. [ nota 21 ]

 

FERIE ANNUALI

Art. 23

I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite che non può essere inferiore a giorni 30 per coloro che non hanno compiuto i 16 anni e a giorni 20 per coloro che hanno superato i 16 anni di età.

I contratti collettivi di lavoro possono regolare le modalità di godimento delle ferie.

 

TUTELA PREVIDENZIALE

Art. 24

I bambini di qualsiasi età, anche se adibiti al lavoro in violazione delle norme sull'età minima di ammissione di cui alla presente legge, hanno diritto alle prestazioni assicurative previste dalle vigenti norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie.

Gli istituti assicuratori hanno diritto di esercitare azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al minore, detratta la somma corrisposta a titolo di contributi omessi.

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI BAMBINI

Art. 25

I bambini di 14 anni compiuti possono essere ammessi dagli Uffici del lavoro a frequentare corsi di formazione professionale per il primo avviamento al lavoro, riconosciuti idonei a fornire ai bambini stessi un'adeguata formazione professionale.

Gli Uffici del lavoro dovranno sollecitare i bambini che hanno superato i 14 anni, che non proseguono gli studi e che sono alla ricerca di una occupazione, a frequentare detti corsi.

 

SANZIONI

Art. 26 [ nota 22 ]

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4, comma 1; 6, comma 1; 8, comma 7, e' punita con l'arresto fino a sei mesi.

2. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3; 6, comma 2; 7, comma 2; 8, commi 1, 2, 4, 5; 15, comma 1; 17, comma 1; 18; 21; 22 e' punita con l'arresto non superiore a sei mesi o con l'ammenda fino a lire dieci milioni.

3. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 8, comma 6; 17, comma 2; 19; 20, primo e secondo comma e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.

4. Chiunque adibisce al lavoro i minori nei casi previsti dall'articolo 4, comma 2, senza l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, e' punito con la sanzione amministrativa fino a lire cinque milioni.

5. Chiunque adibisce al lavoro gli adolescenti nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3, senza l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, e' punito con la sanzione amministrativa fino a lire cinque milioni.

6. Le sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3; 4, comma 1; 6, comma 1, si applicano in misura non inferiore alla meta' del massimo a chi, rivestito di autorita' o incaricato della vigilanza sopra un minore, ne consente l'avvio al lavoro in violazione delle disposizioni contenute nei medesimi articoli.

7. L'autorita' competente a ricevere il rapporto con le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanzaingiunzione e' la direzione provinciale del lavoro.

8. Alle contravvenzioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

 

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

Sono abrogate le norme della legge 29 novembre 1961, n. 1325, nonché le norme della legge 26 aprile 1934, n. 653, per la parte relativa alla tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.

E' abrogata altresì ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

 

Art. 28

Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 6, mentre per le attività industriali restano ferme le tabelle allegate al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720, per le altre attività la valutazione della pericolosità, faticosità e gravosità dei lavori è rimessa temporaneamente alla Direzione provinciale del lavoro.

Art. 29

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso lo Ispettorato del lavoro, salve le attribuzioni degli organi di polizia.

 

ALLEGATO I  [ nota 23 ]

I. Mansioni che espongono ai seguenti agenti:

1. Agenti fisici:

a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;

b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d.

2. Agenti biologici:

a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92.

3. Agenti chimici:

a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;

b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o piu' rischi descritti dalle seguenti frasi:

1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);

2) possibilita' di effetti irreversibili (R40);

3) puo' provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);

4) puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);

5) puo' provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);

6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48);

7) puo' ridurre la fertilita' (R60);

8) puo' danneggiare i bambini non ancora nati (R61);

c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale: "puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43)";

1) puo' provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);

2) puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);

d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994;

e) piombo e composti;

f) amianto.

II. Processi e lavori:

1) Il divieto e' riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attivita' nel suo complesso; processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994.

2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.

3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonche' condotta e governo di tori e stalloni.

4) Lavori di mattatoio.

5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.

6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.

7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni.

8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

9) Lavori il cui ritmo e' determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.

10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.

11) Lavorazioni nelle fonderie.

12) Processi elettrolitici.

13) (Soppresso).

14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.

15) Produzione e lavorazione dello zolfo.

16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.

17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.

18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.

19) Lavorazione dei tabacchi.

20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.

21) Produzione di calce ventilata.

22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.

23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.

24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.

25) Lavori nei magazzini frigoriferi.

26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.

27) Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonche' lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.

28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.

29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.

30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.

31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.

32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.

33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.

34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza.

35) Produzione di polveri metalliche.

36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.

37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.

 


Nota 1) Come disposto dall'art. 2 del DLgs. 4 agosto 1999, n.345  Nel titolo e nelle disposizioni recate dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, la parola "fanciullo" e' sostituita dalla seguente: "bambino".  In tutto il testo della legge n. 977 del 1967 le parole "Ispettorato provinciale del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione provinciale del lavoro.".

Nota 2): L'art. 1 è stato così sostituito dall'art.3 del DLgs. 4 agosto 1999, n.345.

Nota 3): L'art. 2 è stato così così sostituito dall'art. 4 del DLgs. 4 agosto 1999, n.345.

Nota 4):  L'art. 3 è stato così sostituito dall'art. 5 del DLgs. 4 agosto 1999, n.345.

Nota 5): L'art. 4, precedentemente modificato dal DPR 365/94, è stato così sostituito dall'art. 6 del DLgs. 4 agosto 1999, n.345.

Nota 6): L'art. 5 è stato abrogato dall'art. 16 del DLgs. 4 agosto 1999, n.345. Il testo previgente era:

"Art.5

Non possono essere adibiti:

a) i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16 e le donne fino agli anni 18 ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri determinati a norma dell'articolo 6 della presente legge;

b) i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16 e le donne fino agli anni 18 a lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione delle macchine che sono in moto;

c) i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16, anche da parte dei rispettivi genitori, ascendenti e tutori, a mestieri girovaghi di qualunque genere;

d) i fanciulli e gli adolescenti ai lavori sotterranei delle cave, miniere, torbiere, gallerie;

e) i fanciulli e gli adolescenti al sollevamento di pesi e al trasporto di pesi su carriole e su carretti a braccia a due ruote, quando tali lavori si svolgono in condizioni di speciale disagio e di pericolo, nonché ai lavori estrattivi a cielo aperto nelle cave, miniere, torbiere e ai lavori di carico e scarico nei forni delle zolfare di Sicilia;

f) i fanciulli bambini e gli adolescenti nelle sale cinematografiche e alla preparazione di spettacoli di ogni genere, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo precedente;

g) i fanciulli e gli adolescenti alla manovra e al traino dei vagonetti;

h) i fanciulli e gli adolescenti alla somministrazione al minuto di bevande alcooliche."

Nota 7): Art. 6: articolo così sostituito dall'art. 7 del DLgs. 4 agosto 1999, n.345; successivamente è stato così modificato dal D.lgs 18 agosto 2000, n. 262.

Nota 8): L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 8 del DLgs. 4 agosto 1999, n.345.

Nota 9): L'art. 8 è stato così sostituito dall'art. 9 del DLgs. 4 agosto 1999, n.345; successivamente è stato così modificato dal D.lgs 18 agosto 2000, n. 262.

Nota 10): L'art. 9 è stato abrogato dall'art. 16 del DLgs. 4 agosto 1999, n.345. Il testo previgente era:

"Art. 9

L'idoneità dei fanciulli e degli adolescenti al lavoro cui sono addetti deve essere accertata mediante visite mediche periodiche.

Tali visite devono essere effettuate ad intervalli non superiori ad un anno; il loro esito deve essere comprovato da apposito certificato da allegare al libretto di lavoro.

Per le lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche od infettanti o che risultano comunque nocive, indicate nelle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 , le visite mediche periodiche devono eseguirsi a termini del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Per le attività non industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche od infettanti o che risultano comunque nocive, la periodicità delle visite è determinata con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le associazioni sindacali, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge."

Nota 11): L'art. 10 è stato abrogato dall'art. 16 del DLgs. 4 agosto 1999, n.345. Il testo previgente era:

"Art. 10

L'obbligo dell'esame medico preventivo e periodico è esteso ai minori di 18 ai 21 anni che siano assunti o adibiti alle lavorazioni di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo precedente."

Nota 12): L'art. 11 è stato abrogato dall'art. 16 del DLgs. 4 agosto 1999, n.345. Il testo previgente era:

"Art. 11

La visita medica preventiva è eseguita dall'ufficiale sanitario o da un medico di particolare competenza da lui designato, a spese del datore di lavoro. L'ufficiale sanitario, in ogni caso, rilascia gratuitamente il relativo certificato.

Le visite periodiche di controllo sono eseguite dall'ufficiale sanitario, a cura e spese del datore di lavoro.

La Direzione provinciale del lavoro può disporre in qualsiasi momento il rinnovo delle visite mediche, preventiva o periodica, ovvero eseguirle direttamente."

Nota 13): l'art. 12 è stato abrogato dall'art. 16 del DLgs. 4 agosto 1999, n.345. Il testo previgente era:

"Art. 12

I minori che, a seguito di visita medica di controllo, risultino non idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso."

 

Nota 14): L'art.13 è stato abrogato dall'art. 16 del DLgs. 4 agosto 1999, n.345. Il testo previgente era:

" Art. 13

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può promuovere o autorizzare l'istituzione o il funzionamento di centri per l'orientamento professionale dei minori.

Può altresì promuovere o autorizzare, di concerto con il Ministro per la sanità, l'istituzione o il funzionamento di centri per il riadattamento fisico e professionale dei minori che, all'esame medico preventivo o di controllo, siano risultati inidonei a determinati lavori."]

Nota 15): L'art. 14 è stato abrogato dall'art. 16 del DLgs. 4 agosto 1999, n.345. Il testo previgente era:

"Art. 14

I fanciulli e gli adolescenti possono essere - salvo il divieto stabilito dalla lettera e) dell'articolo 5 - adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, purché questi non superino i seguenti limiti:

a) trasporto a braccia e a spalla, per i soli lavori agricoli:

bambini maschi . . . . . . . . . . . . . kg. 10 "

femmine . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 5

adolescenti maschi . . . . . . . . . . . " 20 "

femmine . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 15

b) trasporto con carretti a una o a due ruote su strada piana:

cinque volte i pesi indicati alle lettere a), compreso il peso del veicolo;

c) trasporto con carretti a tre od a quattro ruote su strada piana: otto volte i pesi indicati alla lettera a) compreso il peso del veicolo;

d) trasporto con carretti su guida di ferro: venti volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso dei veicoli.

Per quanto riguarda le donne minori in istato di gravidanza si applica il divieto di cui all'articolo 4 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri."

Nota 16): L'art. 15 è stato così sostituito dall'art. 10 del DLgs. 4 agosto 1999, n.345.

Nota 17): L'art 16 è stato abrogato dall'art. 16 del DLgs. 4 agosto 1999, n.345. Il testo previgente era:

"Art. 17

Con il termine "notte" si intende:

a) per i fanciulli e gli adolescenti fino a 16 anni, un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6;

b) per gli adolescenti di età superiore ai 16 anni, salvo quanto disposto dal successivo articolo 17, un periodo di almeno 12 ore, consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 5.

In ogni caso, per i fanciulli e per gli adolescenti che frequentino le scuole dell'obbligo, con il termine "notte" si intende un periodo di almeno 14 ore consecutive, comprendente l'intervallo fra le ore 20 e le ore 8.

I minori che abbiano compiuto gli anni 16 possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifichi un caso di forza maggiore che ostacoli il'funzionamento dell'azienda.

Il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, indicando le condizioni costituenti la forza maggiore, il numero dei minori e le ore in cui sono stati occupati."

Nota 18): l'art. 17 è stato così sostituito dall'art. 11 del DLgs. 4 agosto 1999, n.345.

Nota 19): L'art. 19 è stato così modificato dall'art. 12 del DLgs. 4 agosto 1999, n.345.

Nota 20): il comma 2 dell'art. 22 è stato così sostituito dall'art. 13 del DLgs. 4 agosto 1999, n.345.

Nota 21): il comma 3 dell'art. 22 è stato così sostituito dall'art. 13 del DLgs. 4 agosto 1999, n.345.

Nota 22): L'art. 26 già sostituito dal D.lgs 566/94 è stato successivamente così sostituito dall'art. 14 del DLgs. 4 agosto 1999, n.345.

Nota 23): l'Allegato I è stato aggiunto dall'art. 15 del DLgs. 4 agosto 1999, n.345 e successivamente così modificato dall'art. 3 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 262