AVVERTENZA: I testi dei documenti riportati non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa. Il curatore del sito, pur avendo posto la massima cura nell'elaborazione dei testi e nella riproduzione dei documenti, non assume responsabilità per eventuali errori o imprecisioni. Sul sito internet dell'IPZS è possibile consultare gratuitamente la versione elettronica della Gazzetta Ufficiale.

Pagine verdi di ambiente.it

LETTERA CIRCOLARE

Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato - Lettera Circolare n. 278712 del 29 agosto 1990 - Legge 5 marzo 1990, n. 46.

TESTO

Di seguito alla circolare n. 3209/CI del 21 maggio 1990 (prot. n. 277195) di pari oggetto, si trasmettono in copia, la nota n. 5865/C del 27 giugno 1990 e la nota n. 2128 del 20 luglio 1990, rispettivamente della Direzione generale dell'istruzione professionale (Div. III, Sez. III) e della Direzione generale per l'istruzione professionale (Div. IV), del Ministero della pubblica istruzione con le quali lo stesso Ministero manifesta il proprio avviso in merito ai titoli di studio che possono essere ricompresi tra quelli indicati dall'art. 3, lettera b) della legge 5 marzo 1990, n. 46.

Si prega di dare comunicazione dei suddetti pareri anche alle locali commissioni provinciali per l'artigianato.

 

"Al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale dell'Istruzione

Professionale Div. III, sez. III

Risposta al foglio del telex 3977 del 23 maggio 1990

Prot. n. 5865/CI

Roma 27 giugno 1990

 

Oggetto: Legge n. 46/1990 recante norme per la sicurezza degli impianti - Parere circa i requisiti tecnico-professionali.

Si fa riferimento al telex sopraindicato, con il quale il codesto Ministero ha chiesto di conoscere quali titoli di studio possono essere compresi tra quelli indicati dall'art. 3, lettera b) della legge 5 marzo 1990, n. 46.

Si fornisce di seguito l'elenco dei titoli rilasciati da Istituti Professionali di Stato per l'industria e l'artigianato che si ritiene possano essere validi ai fini suindicati.

Si pone in evidenza che gli Istituti Professionali rilasciano sia diplomi di maturità, sia diplomi di qualifica, a conclusione, questi ultimi, di corsi di durata triennale e ai quali deve ugualmente riconoscersi il valore di titolo di istruzione secondaria di II grado in quanto a tali corsi si accede con il diploma di licenza media.

In tal senso si è espresso, al riguardo il Consiglio di Stato (parere n. 1396/6 - Sez. II del 14 gennaio 1969 e sentenza n. 408 Sez. V del 27 giugno 1989).

 

Diplomi di maturità professionale:

- Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche

- Tecnico delle industrie meccaniche

- Tecnico delle industrie meccaniche dell'autoveicolo.

Diplomi di qualifica

- Addetto alla manutenzione di elaboratori elettronici

- Installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche

- Operatore alle macchine utensili

- Installatore di impianti idro-termo sanitari

- Installatore di impianti idraulici e termici

- Montatore e riparatore di apparecchi radio televisivi

- Installatore impianti telefonici

- Frigorista

- Apparecchiatore elettronico

- Elettricista installatore elettromeccanico.

Si precisa comunque che, a parere della scrivente Direzione possono considerarsi valide anche le altre qualifiche del settore industriale".

 

"Al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale

dell'Istruzione Tecnica - Div. IV

Prot. 2128

Roma 20 luglio 1990

 

Con riferimento alla richiesta di parere, circa la definizione dei titoli di studio di scuola secondaria superiore che possono costituire "requisiti" ai fini dell'art. 3 della legge n. 46, si ritiene che tutti i diplomati degli istituti tecnici industriali che abbiano eseguito almeno uno dei corsi di:

- meccanica;

- elettromeccanica;

- chimica;

possano essere ritenuti in possesso dei requisiti richiesti, riferiti a tutte le tipologie di impianti indicati all'art. 1, in quanto in grado di acquisire in breve tempo le competenze degli argomenti non direttamente studiati.

Volendo riferirsi alle competenze più proprie di ciascun indirizzo, si propongono gli accorpamenti che seguono:

- Requisiti per gli impianti di cui alle lettere a, b, g ed f dell'art. 1 -

- Diplomati Periti Industriali negli indirizzi:

- Elettronica Industriale;

- Elettronica;

- Energia nucleare;

- Fisica Industriale;

- Informatica;

- Telecomunicazioni.

- Requisiti per gli impianti di cui alle lettere c, d, e, e g -

- Diplomati Periti Industriali negli indirizzi:

- Costruzioni aeronautiche;

- Edilizia;

- Fisica Industriale;

- Industrie metalmeccaniche;

- Industria mineraria;

- Industria navalmeccanica;

- Meccanica;

- Meccanica di precisione;

- Termotecnica;

- Requisiti per gli impianti di cui alle lettere e e g -

- Diplomati periti industriali negli indirizzi:

- Chimica industriale;

- Industria tintoria;

- Materie plastiche;

- Metallurgie".