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Circolare n° 3209 del 21 maggio 1990 - Legge 5 marzo 1990, n. 46.
Come noto l'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti, ha previsto che a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa (13 marzo 1990) possano essere abilitate all'esercizio di attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elencati all'art. 1 (e pertanto iscritte nell'Albo delle imprese artigiane o nel Registro delle ditte) soltanto le imprese il cui titolare, o un eventuale preposto, possieda i requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 3 [(su cui v. pure la Lettera circolare (Min. Industria) 29 agosto 1990, n. 378712)], qui di seguito sintetizzati:
a) laurea in materia tecnica specifica;
b) diploma di scuola secondaria superiore, con specializzazione nel settore in cui intende svolgere l'attività ed un anno di inserimento continuativo in una impresa operante nello stesso settore;
c) titolo o attestato rilasciato ai sensi della normativa vigente in materia di formazione professionale e due anni di inserimento continuativo in una impresa operante nel settore in cui intende svolgere l'attività;
d) prestazione lavorativa alle dipendenze di una impresa operante nel settore di attività che intende svolgere per un periodo di almeno tre anni (esclusi gli anni di apprendistato) in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato.
La stessa legge all'articolo 18 (recante disposizioni transitorie), dispone che fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 15[(cfr. D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392)], "sono autorizzate ad eseguire opere di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1" tutte le imprese già in possesso (naturalmente alla data di entrata in vigore della legge e limitatamente al proprio settore di attività) del requisito di cui al primo comma dell'art. 2, cioè, ad avviso dello scrivente, tutte le imprese che alla data del 13 marzo 1990 risultino regolarmente iscritte al Registro delle ditte o all'Albo delle imprese artigiane per l'esercizio di una, o più, delle attività sopracitate.
L'art. 4 [ rif. 1 ] dispone che all'accertamento del possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dall'art. 3, provveda:
a) per gli artigiani, la Commissione provinciale dell'artigianato nella sua normale composizione;
b) per le altre imprese, un'apposita commissione nominata, per ogni Camera di commercio, dalla Giunta nella composizione variabile da 5 a 9 componenti più il Presidente da scegliersi tra i docenti universitari o di istituto tecnico industriale di ruolo in materia tecnica.
Circa "le organizzazioni delle categorie più rappresentative a livello nazionale" degli esercenti le attività disciplinate dalla legge, abilitate alla designazione dei componenti di propria competenza delle commissioni di cui alla lettera b) questo Ministero fa riserva di fornire tempestive notizie, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Per quanto riguarda la individuazione (con riferimento alla peculiare natura delle attività connesse agli impianti di cui all'art. 1) "delle lauree in materia tecnica specifica, dei diplomi di scuola secondaria superiore con specializzazione... e dei titoli o attestati conseguiti ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale..." (di cui all'art. 2) da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento del possesso dei requisiti tecnico-professionali, lo scrivente si riserva di sentire il Ministero della ricerca scientifica e dell'università ed il Ministero della pubblica istruzione.
Resta inteso che nulla vieta alle Commissioni provinciali dell'artigianato di prendere in esame eventuali domande volte ad ottenere il riconoscimento del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 3 e di assumere le conseguenti decisioni ogni qualvolta le stesse siano suffragate da sufficiente certezza in merito alla natura del titolo di studio (laurea in ingegneria, diploma di istituto tecnico industriale ad indirizzo ben definito o simili); la stessa cosa naturalmente vale per le commissioni di cui all'art. 4, non appena saranno in grado di funzionare.
Con l'occasione, in relazione a specifici quesiti formulati sulla materia in argomento da alcune di codeste Camere di commercio, si fa presente quanto segue:
a) la costituzione delle commissioni (e il conseguente avvio della loro attività) non è subordinata all'entrata in vigore del decreto di attuazione di cui all'art. 15;
b) stante la "lettera" del primo comma dell'art. 2 si ritiene che l'accelerata regolare iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o al Registro delle ditte sia un requisito sufficiente per usufruire dell'applicazione della disposizione transitoria di cui all'art. 18, ancorché, ipotesi possibile nel caso delle società, alla data di entrata in vigore della legge non sia ancora stato denunciato l'avvio dell'attività che potrà quindi avvenire anche in data successiva.
Riferimenti esplicativi --------------------------------
Rif. 1 - L' 4 della legge 46/90 è stato abrogato dall'art. 7 del DPR 18 aprile 1994, n. 392.