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Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato - circolare n° 3239/c del 22 marzo 1991 - Legge 5 marzo 1990, n. 46.
TESTO
Di seguito alla circolare n. 3209 del 21 maggio 1990, relativa all'argomento di cui all'oggetto ed in relazione ai numerosi quesiti formulati sullo stesso argomento da molte di codeste Camere di commercio, si fa presente quanto segue in merito ai singoli argomenti più sotto evidenziati.
1) Commissione di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge n. 46/1990, per l'accertamento dei requisiti tecnico-professionali per le imprese non artigiane
1a) La nomina della Commissione è disposta dalla Giunta della Camera di commercio con proprio provvedimento sulla base delle designazioni acquisite, a cura della stessa Camera di commercio, direttamente dagli Ordini, dai Collegi, dagli Enti e dalle Organizzazioni indicati dallo stesso comma 1;
1b) nel caso in cui, rispettivamente, gli Ordini, i Collegi e gli Enti interessati designino più di un nominativo, la nomina avviene per univoca scelta della Giunta della Camera di commercio nell'ambito della rosa dei nomi proposti per ciascun settore di rappresentanza;
1c) per quanto concerne le organizzazioni delle categorie più rappresentative a livello nazionale degli esercenti le attività disciplinate dalla legge, nel richiamare quanto già comunicato con la circolare n. 3224 del 12 ottobre 1990 circa l'esclusione dalle commissioni camerali dei rappresentanti delle categorie artigiane, si ritiene, avendo sentito al riguardo anche il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed avendo fatto le necessarie verifiche e valutazioni, che ai fini della composizione delle citate commissioni debbano essere interessate: la Confindustria (Assistal - Associazione nazionale costruttori di impianti - nelle componenti di specializzazione per i settori elettrico, termico e condizionamento); la Confapi; l'Anacam (Associazione nazionale imprese costruzione e manutenzione ascensori); l'Anciss (Associazione nazionale dei costruttori e installatori di sistemi di sicurezza);
1d) circa il numero dei componenti in rappresentanza di dette organizzazioni, si rileva che lo stesso, nel rispetto dei vincoli posti dal comma 1 dell'art. 4, può variare da un minimo di due ad un massimo di sei; sembrerebbe comunque opportuno consentire la presenza di tutte le Organizzazioni interessate nell'ambito provinciale se complessivamente non superiore a sei;
1e) ogni valutazione circa il numero dei componenti da nominare e le associazioni da cui acquisire i nominativi spetta alla Giunta camerale. Le relative designazioni dovranno essere formulate dalle rappresentanze di livello provinciale, ove presenti;
1f) nell'atto di nomina sarà inoltre opportuno fissare una durata di carica analoga a quella prevista per le Commissioni provinciali per l'artigianato (C.P.A.) (cinque anni). Nessun vincolo sembra sussistere in ordine alla possibilità di conferma nell'incarico;
1g) stante la lettera della norma, si precisa di ritenere che il presidente sia un componente aggiuntivo rispetto a quelli indicati nello stesso art. 4 (quindi, i membri, compreso il presidente, risulterebbero al massimo 9+1);
1h) la segreteria della commissione deve essere assicurata dagli uffici della Camera di commercio e, quale segretario, si suggerisce di nominare, anche a fini di coordinamento (sentito il presidente della Commissione provinciale per l'artigianato), il funzionario camerale che svolge le funzioni di segretario della Commissione provinciale per l'artigianato, compatibilmente con le attività svolte per conto della stessa Commissione provinciale per l'artigianato. Si suggerisce inoltre di prevedere la figura di un supplente;
1i) la legge nulla dice circa la possibilità di nominare componenti supplenti; peraltro, in relazione alla opportunità di assicurare continuità al funzionamento delle commissioni stesse, si ritiene che, in relazione alle particolari situazioni locali, con il provvedimento istitutivo della commissione, la Giunta camerale possa disporre anche la nomina di membri supplenti.
2) Natura dei soggetti abilitati e dei soggetti che devono possedere i requisiti tecnico-professionali
2a) L'accertamento dei requisiti non può non precedere l'avvio dell'attività. In via preliminare si ritiene indispensabile, ai fini di una corretta applicazione della normativa in argomento, pervenire al suo inquadramento nell'ambito delle leggi già esistenti, e certamente non modificate dalla legge n. 46/1990, regolanti il Registro delle ditte e l'Albo delle imprese artigiane;
2b) l'art. 2, concernente l'individuazione dei soggetti abilitati e l'art. 4 concernente l'accertamento dei requisiti tecnico-professionali sembrano individuare direttamente quale destinataria delle disposizioni relative al possesso dei requisiti stessi l'impresa e non la persona fisica che, nell'ambito dell'impresa stessa è portatrice dei requisiti; ci si riferisce al titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale o al preposto (di cui al 2° comma dell'art. 2) nel caso dell'impresa costituita in forma societaria e nel caso di impresa individuale o familiare, qualora il titolare non possieda personalmente i requisiti stessi;
2c) l'art. 3 individua, come peraltro implicitamente il 2° comma dell'art. 2, i requisiti tecnico-professionali che per loro natura (lauree, diplomi, esperienze lavorative, ecc.) non sono ascrivibili alle imprese, intese come momento organizzato per la produzione di beni o la fornitura di servizi, bensì a persone fisiche;
2d) pertanto, ad avviso dello scrivente - considerato che le denunce di iscrizione al Registro delle ditte e le domande di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane (A.I.A.) debbono avvenire, per le imprese individuali, solo ad attività già avviata (art. 48 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 e art. 2 del D.M. 9 marzo 1982), è impossibile limitare al solo "soggetto impresa" la richiesta di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali. Ne discende che tale richiesta può essere presentata anche da singole persone, ancorchè prive della qualifica di imprenditori, sulla base di una dichiarazione di intento di avviare, una volta avvenuto l'accertamento dei requisiti, una delle attività imprenditoriali di cui all'art. 1 della legge n. 46/1990 o di disponibilità ad essere preposto quale responsabile tecnico. Naturalmente tale dichiarazione di intenti non pregiudica l'accertamento, sulla base delle vigenti disposizioni di legge, della natura artigiana o meno dell'impresa individuale richiedente.
3) Requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 3
3a) Titoli di studio: si richiama quanto già comunicato con le lettere-circolari n. 278712 del 29 agosto 1990 e n. 280065 del 13 novembre 1990, in merito ai titoli di studio da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento del possesso degli stessi requisiti e con riferimento agli specifici settori di attività;
3b) prestazioni lavorative da ritenersi idonee ai fini di quanto previsto alle lettere b), c) e d) di cui all'art. 3:
- la dizione "alle dirette dipendenze di una impresa del settore" di cui allo stesso art. 3, lettere b) e c), ad avviso dello scrivente, deve intendersi come ricomprendente non solo il rapporto di lavoro subordinato ma altresì ogni altra forma di collaborazione tecnica continuativa con l'impresa da parte del titolare, dei soci o dei familiari;
3c) ovviamente il requisito connesso alle prestazioni lavorative ai fini dell'acquisizione dell'abilitazione all'esercizio delle attività di cui all'art. 1, deve coniugarsi con il requisito del titolo di studio da cui discende la durata minima delle prestazioni lavorative utili ai fini della legge (un anno nel caso di diploma di scuola secondaria superiore, due anni in caso di titolo o attestato di formazione professionale, tre anni, escluso il periodo computato ai fini dell'apprendistato, in caso di inesistenza dei suddetti titoli di studio);
3d) per quanto concerne il titolare di una impresa individuale iscritta al Registro delle ditte che intenda trasformare la propria impresa in forma societaria (o per quanto concerne il conferimento di una impresa individuale in un'impresa di forma societaria) per il quale non ci sia già stata la fase dell'accertamento dei requisiti tecnico-professionali, considerato che in base alla normativa del R.D. tale trasformazione comporta la cessazione dell'impresa individuale e la nascita di una nuova impresa, si ritiene che occorra verificare, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti tecnico-professionali, il possesso del titolo di studio e verificare che, in base alla natura dello stesso titolo di studio (o in caso di mancanza dello stesso), il periodo di iscrizione al Registro delle ditte sia sufficiente a soddisfare le condizioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 3 della legge.
Naturalmente l'interessato deve poter attestare, con le modalità previste dalla legge n. 15/1968, di aver "collaborato", nell'ambito della propria impresa, in via continuativa all'attività tecnica nei settori di cui all'art. 1 della legge per i quali soltanto potrà richiedere l'iscrizione al Registro delle ditte;
3e) per quanto riguarda i soci ed i collaboratori familiari, che decidessero di avviare autonomamente una delle attività di cui all'art. 1 e quindi richiedessero l'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 3, tale possesso deve ritenersi implicito nel riconoscimento della qualità di socio o di collaboratore familiare semprechè gli stessi siano in grado di dimostrare di aver fornito, per il minimo degli anni necessari e nei settori indicati all'art. 1 della legge, la propria collaborazione tecnica continuativa con l'impresa.
4) Responsabile tecnico
4a) Stanti le prerogative e le incombenze specificatamente previste in capo al responsabile tecnico dalla legge, si ritiene che, in linea generale, una stessa persona non possa assumere tale incarico per conto di più imprese e ciò anche in relazione alle prerogative ed alle incombenze previste dal codice civile in capo alla figura dell'institore (artt. 2203 e segg. cod. civ.) cui occorre fare riferimento, ad avviso dello scrivente, per pervenire ad un corretto inquadramento giuridico della figura del responsabile tecnico;
4b) si ritiene, comunque, che il responsabile tecnico, preposto all'esercizio delle attività di cui al primo comma dell'art. 2, debba avere un rapporto di immedesimazione con l'impresa nella qualità di dipendente, di socio o di familiare.
5) Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, premesso che i certificati di cui al secondo comma dell'art. 4 potranno essere rilasciati solo dopo l'emanazione del regolamento di attuazione di cui all'art. 15 della legge che stabilirà i relativi criteri
5a) Ad avviso dello scrivente, le imprese che alla data del 12 marzo 1990 risultano iscritte come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti all'Albo delle imprese artigiane o al Registro delle ditte hanno diritto ad ottenere rispettivamente il riconoscimento di cui al primo o al secondo comma dell'art. 5 della legge, purchè la domanda sia presentata entro il 13 marzo 1991;
5b) la cancellazione di un'impresa dal Registro delle ditte per trasferimento della sede in altra provincia non comporta la perdita dei requisiti tecnico-professionali;
5c) per le imprese iscritte al Registro delle ditte alla data di entrata in vigore della legge per attività generiche comunque ricomprendenti alcune di quelle espressamente indicate all'art. 1, la Camera di commercio, ai fini del riconoscimento dei requisiti di cui all'art. 5 e del rilascio del certificato di cui al secondo comma dell'art. 4, dovrà richiedere idonea documentazione da cui risulti l'effettivo svolgimento di dette attività, riservandosi comunque una valutazione caso per caso;
5d) non potranno ottenere il riconoscimento dei requisiti le imprese iscritte al Registro delle ditte per attività diverse da quelle di cui all'art. 1, anche se dichiarano di aver svolto le attività di cui allo stesso art. 1;
5e) ad avviso dello scrivente, non è possibile pervenire al formale riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 2 per le imprese cessate in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della legge in quanto alla data di entrata in vigore della legge stessa non sussisteva in capo alle stesse il requisito dell'iscrizione al Registro delle ditte di cui al primo comma dello stesso art. 2.
6) Validità territoriale dell'accertamento del possesso dei requisiti
6a) Ad avviso dello scrivente l'avvenuta verifica del possesso (o meno) dei requisiti, sia da parte delle Commissioni provinciali per l'artigianato che da parte delle Commissioni camerali, ha validità su tutto il territorio nazionale; nasce pertanto la necessità di ricondurre ad appositi repertori, da tenersi presso ciascuna Camera di commercio e presso ciascuna Commissione provinciale per l'artigianato, gli esiti degli accertamenti fatti dalle commissioni;
6b) allo stesso scopo all'atto della domanda per l'ottenimento del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, all'impresa o alla persona interessata dovrà essere richiesta esplicita dichiarazione, di cui si assume la responsabilità prevista dal primo comma dell'art. 26 della legge n. 15/1968, autenticata ai sensi dell'art. 20 della stessa legge. Da tale dichiarazione dovrà risultare che la stessa impresa o persona non ha presentato analoga richiesta presso altra Camera di commercio o Commissione provinciale per l'artigianato. Ove la domanda venisse presentata, nonostante un precedente dovrà puntualmente indicare le circostanze innovative (es. titolo di studio, prolungamento del periodo lavorativo, ecc.) sulla base delle quali ritiene di poter ottenere dalla commissione adita un diverso pronunciamento;
6c) nei confronti degli esiti negativi scaturiti dalle valutazioni fatte dalle commissioni camerali, devono ritenersi sussistere quali unici rimedi giuridicamente validi, in via giurisdizionale, il ricorso al TAR o, in via amministrativa, il ricorso al Capo dello Stato;
6e) si segnala l'opportunità che i repertori di cui alla lettera 6a) vengano gestiti informaticamente ed inseriti, per consentirne la consultabilità, anche al fine di verificare le dichiarazioni fornite dagli interessati (punto 6b) da parte di tutte le Camere di commercio e di tutte le Commissioni provinciali per l'artigianato, nella rete del sistema informatico nazionale di codeste Camere. Su tale argomento si fa riserva di ulteriori puntualizzazioni eventualmente ritenute utili ai fini di una gestione uniforme dei repertori da tenersi presso ciascuna Camera di commercio e presso ciascuna Commissione provinciale per l'artigianato.
7) Varie
7a) Nel caso del venir meno presso un'impresa non artigiana della figura del responsabile tecnico (per dimissioni, morte, ecc. del preposto, del socio o del familiare abilitato o del titolare) si concretizza, ad avviso dello scrivente, una causa di sospensione dell'esercizio dell'attività fino al momento dell'inserimento nell'impresa di una nuova figura di responsabile tecnico; di ambedue tali eventi dovrà essere presentata apposita denuncia al Registro delle ditte. Naturalmente apposita denuncia dovrà essere presentata anche nel caso di una sostituzione che non comporti soluzione di continuità nell'esercizio dell'attività;
7b) nella posizione del Registro delle ditte (e, nel caso degli artigiani, del relativo Albo) per le imprese abilitate all'esercizio di attività rientranti tra quelle di cui all'art. 1, dovrà risultare il nominativo della persona in possesso dei requisiti tecnico-professionali che risponde dell'esercizio delle stesse attività;
7c) il nominativo della persona "dotata" dei requisiti tecnico-professionali, dovrà comparire anche in tutte le certificazioni rilasciate alle imprese in argomento dal Registro delle ditte o dalle Commissioni provinciali per l'artigianato.