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Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato circolare n. 3253/c del 10 settembre 1991 - Legge 5 marzo 1990, n. 46.
TESTO
Di seguito alla circolare n. 3239 del 22 marzo 1991 relativa all'argomento di cui all'oggetto (della quale si seguono i medesimi criteri e, ove ricorrenti, le medesime intestazioni e numerazioni) ed in relazione ai numerosi quesiti formulati sullo stesso argomento da molte di codeste Camere di commercio, si fa presente quanto segue in merito ai singoli argomenti più sotto evidenziati.
5) Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
5f) Secondo la norma transitoria di cui all'art. 18 della legge n. 46/1990, indistintamente tutte le ditte iscritte al Registro delle ditte o all'Albo delle imprese artigiane alla data di entrata in vigore della legge (13 marzo 1990) per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, possono continuare ad esercitarle fino alla data di emanazione del regolamento di cui all'art. 15 della stessa legge.
Ne discende che le ditte che non abbiano provveduto a richiedere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'art. 5 (e cioè entro la data del 13 marzo 1991) sulla base del solo requisito dell'iscrizione da almeno un anno al Registro delle ditte o all'Albo delle imprese artigiane, per poter continuare l'esercizio dell'attività in data successiva a quella dell'emanazione del regolamento, debbono aver ottenuto in capo al titolare, ad un socio o ad un familiare, da parte delle competenti commissioni di cui all'art. 4, il riconoscimento del possesso dei requisiti tecnico-professionali, secondo quanto previsto da una delle lettere dell'art. 3, ovvero aver preposto all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1 un responsabile tecnico che abbia i requisiti di legge, accertati dalle suddette commissioni;
5g) tutte le imprese che hanno ottenuto il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'art. 5 della legge n. 46/1990, devono comunque provvedere ad indicare il responsabile tecnico che, in via generale e salvo esplicita diversa indicazione, coinciderà, per le società di capitali con il legale rappresentante, per le società di persone con uno dei soci e per le ditte individuali con il titolare;
5h) il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 5 afferisce alle imprese, sia che esse siano ditte individuali, sia che esse siano società; nel caso di ditte individuali è evidente che al cessare della ditta per decesso, cessione, trasferimento ad altra provincia, ecc. il soggetto che rileva l'azienda per poter svolgere l'attività dovrà essere personalmente (o nella figura di un familiare o di un socio) idoneo ai sensi dell'art. 3, ovvero, deve provvedere a preporre all'esercizio dell'attività un responsabile tecnico ai sensi del secondo comma dell'art. 2.
8) Diritti di segreteria
8a) A tutti gli atti connessi ad istanza degli interessati, formulata in adempimento alle varie disposizioni di legge, si applicano i diritti di segreteria di cui alla legge n. 49/1978 e successive modificazioni ed integrazioni;
8b) la richiesta di riconoscimento del possesso dei requisiti tecnico-professionali presentata ai sensi dell'art. 5 da una impresa già iscritta al Registro delle ditte o all'Albo delle imprese artigiane, ad avviso dello scrivente, sconta l'applicazione del diritto di segreteria di cui alla voce 12 del relativo tariffario, così come la richiesta presentata da una singola persona (punto 2d) della circolare n. 3239 del 22 marzo 1991 che manifesti l'intenzione di avviare una autonoma attività imprenditoriale o la disponibilità ad essere preposta quale responsabile tecnico in una impresa del settore. In quest'ultimo caso non sembra infatti possibile ipotizzare l'applicazione del diritto di segreteria di cui alla voce 17 che verrà invece corrisposto al momento della eventuale successiva presentazione della denuncia di iscrizione al Registro delle ditte; parimenti va esclusa l'applicazione della voce 18 in quanto legata al superamento di esami davanti ad apposita commissione.
Nel caso delle imprese artigiane, considerato che la richiesta di accertamento del possesso dei requisiti tecnico-professionali deve ritenersi strettamente connessa alla presentazione della domanda di iscrizione al relativo Albo, si ritiene debba applicarsi la voce 17 del tariffario più volte citato.
9) Certificazione antimafia
9a) Stante il disposto della lettera e) dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nel testo introdotto dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, secondo cui le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere... "iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati", si ritiene in via presuntiva che la domanda per l'accertamento dei requisiti di cui all'art. 3 deve essere corredata dal certificato antimafia o, quantomeno, dai certificati di residenza e di stato di famiglia al fine di consentire l'acquisizione d'ufficio del certificato stesso.
Sulla eventualità di poter escludere dall'accertamento antimafia coloro che richiedono l'accertamento dei requisiti tecnico-professionali per ricoprire l'incarico di responsabile tecnico in qualità di preposto presso imprese con le quali intratterranno meri rapporti di dipendenza, si fa riserva di ulteriori comunicazioni.
10) Imposta di bollo
10a) Alle domande presentate alle commissioni camerali per l'accertamento dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 3 della legge, nella considerazione che le stesse non vengono rivolte agli Enti camerali quali enti pubblici incaricati della tenuta di pubblici registri (artt. 5 e 6 della tariffa allegato A) annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni), non si applica l'imposta di bollo.
Analoghe considerazioni si ritiene valgano in occasione della richiesta e del rilascio di eventuali attestazioni relative all'avvenuto accertamento.
Diverso è il caso delle domande (comprese quelle di accertamento dei requisiti e di rilascio di attestazioni) rivolte alle Commissioni provinciali per l'artigianato, che si ritiene scontino sempre e comunque l'applicazione dell'imposta di bollo, in quanto dirette ad organi della Regione.
7) Varie
7d) In relazione alle esigenze operative dell'impresa si ritiene possibile l'indicazione di più di un responsabile tecnico. Al riguardo si richiama comunque quanto già rappresentato dallo scrivente al punto 4 della circolare n. 3239 del 22 marzo 1991;
7e) nel caso in cui un'impresa artigiana perda i requisiti connessi al mantenimento di tale qualifica, ma continui l'esercizio dell'attività in qualità di impresa non artigiana, regolarmente iscritta al Registro delle ditte (ove risultava precedentemente già annotata), non occorre, ad avviso dello scrivente, alcuna ulteriore verifica del possesso dei requisiti tecnico-professionali. Ciò non solo nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto ai sensi dell'art. 3 a cura della locale Commissione provinciale per l'artigianato, ma anche nel caso in cui il riconoscimento degli stessi sia avvenuto in forza del disposto di cui all'art. 5 della legge;
7f) il Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale degli scambi culturali, Div. III, in risposta ad una richiesta di parere su una specifica fattispecie, ha fatto rilevare che detto ufficio è competente a rilasciare dichiarazioni attestanti la corrispondenza tra titoli di studio rilasciati all'estero e diplomi di qualifica professionali rilasciati in Italia.
Detta dichiarazione può essere rilasciata sulla base:
- del titolo di studio in copia autenticata accompagnato dalla traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo redatto in lingua straniera da un traduttore ufficiale (ai sensi dell'art. 17, commi secondo e terzo, della legge 4 gennaio 1968, n. 15);
- della dichiarazione di valore, rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio concernente:
a) la posizione giuridica della scuola che ha rilasciato il titolo;
b) l'ordine e il grado degli studi secondo l'ordinamento scolastico del Paese estero;
c) gli effetti ai fini della prosecuzione degli studi o per l'assunzione a posti di lavoro nello stesso Paese estero;
7g) allo scopo di far conoscere alle categorie sia imprenditoriali che installatrici, oltre che alle unità di controllo, il tipo delle dichiarazioni di conformità che le imprese installatrici devono rilasciare ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 18, si unisce uno schema-tipo della citata dichiarazione di conformità (redatta d'intesa con gli enti normatori) che potrebbe essere preso a modello per il periodo transitorio, in attesa che il regolamento di attuazione ne formalizzi la tipologia.