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CIRCOLARE

Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato - Circolare n. 3282/c del 30 aprile1992 - Legge 5 marzo 1990, n. 46 - Norme per la sicurezza degli impianti.

Di seguito alle circolari n. 3239/C del 22 marzo 1991 e n. 3253/C del 10 settembre 1991 relative all'argomento di cui all'oggetto (delle quali si seguono i medesimi criteri ed, ove ricorrenti, le medesime intestazioni e numerazioni) ed in relazione ai numerosi quesiti formulati sullo stesso argomento da molte di codeste camere di commercio anche a seguito dell'avvenuta emanazione del regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, si fa presente quanto segue in merito ai singoli argomenti più sotto evidenziati.

 

2) Natura dei soggetti abilitati e dei soggetti che devono possedere i requisiti tecnico professionali

2e) L'ambito di applicazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, è stato definito dall'art. 1 della stessa legge che oltre ad elencare gli impianti sottoposti alla relativa disciplina precisa che trattasi in ogni caso, salvo l'eccezione prevista dal comma 2 dello stesso art. 1 per gli impianti elettrici, di "impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile".

Tale ambito di applicazione, ridefinito in modo dettagliato dall'art. 2 del regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, non esaurisce le potenzialità operative delle imprese interessate alle attività impiantistiche.

Ne consegue che non esiste un divieto assoluto all'esercizio delle attività impiantistiche da parte di imprese prive dell'abilitazione di cui all'art. 2 della legge. Beninteso a condizione che tali attività vengano esercitate in ambiti diversi da quelli di cui all'art. 1 della legge e all'art. 1 del regolamento di attuazione.

Pertanto codeste Camere possono accogliere denunce di iscrizione al Registro delle ditte presentate da imprese "installatrici" prive dei requisiti previsti dalla legge n. 46/1990 perchè venga precisato, con riferimento alla natura delle attività svolte, che le stesse sono esercitate esclusivamente al di fuori degli ambiti di applicazione della legge stessa. Naturalmente a tali imprese in nessun caso potrà essere rilasciato il "certificato di riconoscimento" previsto dal 2° comma dell'art. 4 della legge e dall'art. 3 del regolamento di attuazione.

2f) L'art. 7, comma 2, del regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, testualmente recita: "la dichiarazione di conformità è rilasciata anche sugli impianti realizzati dagli uffici tecnici interni delle ditte non installatrici, intendendosi per uffici interni le strutture aziendali preposte all'impiantistica".

Dal testo normativo sembra potersi dedurre che i servizi interni delle imprese non di settore che dispongono di propri uffici tecnici adibiti all'impiantistico siano abilitati all'esercizio delle relative attività anche negli ambiti di applicazione definiti dall'art. 1 della legge, così come specificati dall'art. 1 del regolamento di attuazione, purchè ricadenti all'interno dell'impresa stessa; naturalmente a tali uffici, che si ribadisce possono operare solo all'interno dell'impresa di appartenenza, dovrà essere preposta, ai sensi del 2° comma dell'art. 2 della legge n. 46/1990, una persona in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 3 della stessa legge, previo accertamento da parte della commissione camerale di cui all'art. 4.

2g) Il comma 2 dell'art. 7 del regolamento di attuazione, come più sopra evidenziato, elimina ogni dubbio interpretativo circa la legittimità dell'esercizio delle attività disciplinate dalla legge n. 46/1990 anche da parte di imprese non di settore dotate delle necessarie strutture tecniche purchè le stesse operino al proprio interno e rispettino ogni altra condizione recata dalla legge stessa.

Ciò premesso si comunica di ritenere altrettanto legittimo che, alle stesse condizioni, anche soggetti giuridici privi della qualificazione di impresa e comunque non soggetti all'obbligo di iscrizione al Registro delle ditte, quali ad esempio le aziende agricole, gli ospedali o, più in generale, le pubbliche amministrazioni, esercitino al proprio interno le attività disciplinate dalla legge n. 46/1990.

2h) I soggetti di cui ai numeri 2f) e 2g) non hanno alcun particolare obbligo nei confronti del Registro delle ditte.

2i) Con il cessare del regime transitorio di cui all'art. 5 e di cui all'art. 18 la legge è definitivamente entrata a regime.

Ne discende - ferma restando la facoltà di singole persone di chiedere alla Commissione camerale l'accertamento dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 3 della legge n. 46/1990 indipendentemente dalla manifestazione di un interesse immediato all'avvio di una attività - che allo stato attuale le richieste di accertamento del possesso dei requisiti tecnico professionali dovrebbero provenire, in via prevalente, da parte di soggetti che intendono avviare nuove imprese.

2l) Circa la procedura da seguire da parte di chi intende avviare imprese individuali, considerato che l'iscrizione di tali imprese al Registro delle ditte (o all'Albo delle imprese artigiane) può avvenire, in base alle relative disposizioni di legge, solo dopo l'avvenuto avvio dell'attività e che la legge n. 46/1990 riserva (salvo le eccezioni segnalate al numero 2e) della presente circolare) l'esercizio delle attività di cui alle varie lettere dell'art. 1 alle "...imprese, regolarmente iscritte al Registro delle ditte... o all'Albo delle imprese artigiane..." il cui titolare (o altra persona dallo stesso appositamente preposta) sia in "...possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 3..." si suggerisce quanto segue:

a) l'interessato prima di avviare l'attività (in caso contrario violerebbe la legge) presenta denuncia al Registro delle ditte per l'esercizio di una parte o tutte le attività di cui all'art. 1 della legge n. 46/1990;

b) l'ufficio del Registro delle ditte della Camera di commercio provvede all'iscrizione in via provvisoria, rilasciando la ricevuta di cui al primo comma dell'art. 96 del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

c) l'iscrizione definitiva, è subordinata al verificarsi di due condizioni: 1) alla dimostrazione (anche disgiunta) dell'avvenuto accertamento in capo al titolare (o ad altra persona immedesimata nell'azienda) del possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'art. 3 della legge n. 46/1990; 2) alla denuncia di avvenuto avvio dell'attività.

Per quanto riguarda i soggetti che intendono avviare le attività in questione nella forma dell'impresa artigiana si ritiene che possa provvedersi da parte delle competenti commissioni secondo una procedura analoga a quella sopra esposta.

2m) Nessun particolare problema sembra, invece, sussistere nei confronti del Registro delle ditte (e si ritiene anche nei confronti dell'Albo delle imprese artigiane) per l'iscrizione delle società costituite in una delle forme previste dal codice civile e per le società irregolari, atteso che le stesse debbono presentare denuncia allo stesso Registro, indipendentemente dall'avvenuto avvio dell'attività, entro 30 giorni, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese e dalla data di registrazione dell'atto costitutivo (art. 2 del D.M. 9 marzo 1982). Naturalmente anche per le società l'accettazione della denuncia di avvio dell'attività resta subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto accertamento, in capo a persona immedesimata nell'azienda, dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 3 della legge n. 46/1990.

2n) Si raccomandano le commissioni di cui all'art. 4 della legge n. 46/1990 che accertano il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 3 della stessa legge di utilizzare, ai fini della relativa attestazione, la terminologia dell'art. 1 della legge.

Al riguardo si fa presente di ritenere che non esista alcun impedimento sulla base dei titoli di studio posseduti e dell'attività lavorativa effettivamente svolta dai richiedenti, a riconoscere in capo agli stessi il possesso di requisiti tecnico-professionali "abilitanti" all'esercizio di alcune soltanto delle attività indicate dalle varie lettere dell'art. 1 della legge n. 46/1990; ad esempio, con riferimento alla lettera a) è ipotizzabile "un'abilitazione" limitata ai soli impianti di utilizzazione di energia elettrica (e non anche a quelli di produzione, di trasporto e di distribuzione), con riferimento alla lettera b) è ipotizzabile "un'abilitazione" limitata all'installazione di antenne e/o di impianti di protezione da scariche atmosferiche (e non anche all'installazione di impianti radiotelevisivi ed elettronici), ecc.; inoltre è ipotizzabile "un'abilitazione" alla sola attività di manutenzione dei vari impianti (e non anche di installazione, trasformazione ed ampliamento) e così via.

Analogamente si fa presente di ritenere che non esista alcun impedimento a che le "abilitazioni" di che trattasi riguardino attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione trasversali rispetto agli impianti indicati nelle singole lettere di cui all'art. 1 della legge; ad esempio, ad avviso dello scrivente, è ipotizzabile che all'abilitazione all'installazione di "impianti di protezione antincendio" (di cui alla lettera g) si accompagni installazione di "impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere" (di cui alla lettera b).

Peraltro, fermo restando che è la situazione rilevata in termini oggettivi all'atto dell'esame della relativa documentazione che deve prevalere, si raccomanda alle competenti commissioni, a fini di chiarezza nell'interesse dell'utenza in genere ed in particolare dei committenti, di fornire ai singoli richiedenti, ogni volta che ciò sia possibile, "abilitazioni" che risultino omogenee ed esaustive nei confronti delle singole lettere di cui all'art. 1 della legge n. 46/1990, sicchè le connesse attestazioni da rilasciare a cura delle Camere di commercio, possano ai sensi dell'art. 3 del regolamento di attuazione fare a loro volta diretto riferimento alle stesse lettere.

 

3) Requisiti tecnico professionali di cui all'art. 3

3f) A corollario di quanto affermato sub 2e), 2f), 2g) e 2h), questo Ministero nel silenzio della legge n. 46/1990 e del suo regolamento ed in attuazione dell'art. 3 della Costituzione che assicura a tutti i cittadini condizioni di parità nei confronti della legge - fa presente di ritenere che nulla vieta alle Commissioni camerali (e alle Commissioni provinciali dell'artigianato) di considerare valide, ai fini della determinazione dei periodi lavorativi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 3 della legge n. 46/1990, anche le attività impiantistiche, opportunamente documentate, svolte alle dipendenze degli uffici tecnici delle imprese (o di altri soggetti giuridici) a cui risulti consentito (sia pure limitatamente al proprio interno) l'esercizio di tali attività.

3g) Circa i riflessi sui titolari, i collaboratori familiari, gli amministratori e i soci dell'avvenuto riconoscimento in capo all'impresa di appartenenza del possesso dei requisiti tecnico-professionali in base alle norme transitorie di cui all'art. 5 della legge n. 46/1990, si conferma quanto già rappresentato con la circ. n. 3239/C del 22 marzo 1991 ai numeri 3d) e 3e), e cioè di ritenere:

a) per le imprese individuali, che sia stato implicitamente riconosciuto "ope legis" in capo al titolare (salvo diverse indicazioni, sempre possibili nel caso di imprese non artigiane) e fino a che l'impresa rimarrà in vita ed iscritta (secondo le relative disposizioni) al Registro delle ditte, il possesso delle connesse capacità tecnico-professionali; peraltro, nel caso di modifica della forma giuridica dell'impresa (che per le ditte individuali comporta la cessazione delle stesse e la costituzione di nuove imprese) o nel caso di passaggio ad altra impresa in qualità di preposto, sembra doversi comunque procedere nei confronti del soggetto interessato, ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge n. 46/1990, alla verifica del possesso dei requisiti tecnico-professionali;

b) per le società che valga la stessa "regola" indicata alla lettera a), naturalmente a favore della persona, o delle persone che siano state formalmente indicate quali preposti.

3h) Si ritiene altresì opportuno confermare quanto rappresentato al n. 7e), sotto la voce Varie, della circolare n. 3253 del 10 settembre 1991, secondo cui - nel caso di impresa artigiana che perda tale qualifica, ma continui senza interruzione alcuna l'esercizio dell'attività impiantistica in qualità di impresa non artigiana, regolarmente iscritta al Registro delle ditte (ove risultava precedentemente già annotata) - non occorre alcun ulteriore accertamento in merito ai requisiti tecnico-professionali in capo al suo titolare anche nel caso in cui il riconoscimento degli stessi fosse avvenuto (in capo all'impresa) in forza delle disposizioni transitorie di cui all'art. 5 della legge n. 46/1990.

 

11) Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

11a) L'art. 3 del regolamento di attuazione, approvato con il D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, prevede, in esecuzione di quanto disposto al riguardo dall'art. 4 della legge n. 46/1990, il rilascio di certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali:

a) a favore delle imprese;

b) a favore dei responsabili tecnici.

Ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dello stesso art. 3 del regolamento di attuazione i certificati dovranno essere rilasciati secondo modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria.

11b) I certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali riferiti alle imprese devono attestare, nell'interesse dei committenti, la legittimazione dell'impresa ad operare nell'ambito della disciplina della legge n. 46/1990 con l'indicazione puntuale degli impianti su cui la stessa è abilitata ad intervenire a scopo di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione.

All'atto del loro rilascio si raccomanda di tenere conto di quanto già rappresentato al n. 2n) della presente circolare sulla necessità di utilizzare, per la descrizione delle attività impiantistiche al cui esercizio l'impresa è abilitata, la stessa terminologia della legge facendo, nei limiti del possibile, riferimento all'intero contenuto delle varie lettere di cui all'art. 1.

11c) Tali raccomandazioni valgono in particolare per il rilascio dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali alle imprese che hanno ottenuto l'abilitazione all'esercizio delle attività impiantistiche ai sensi dell'art. 5 della legge n. 46/1990.

Al riguardo, nel rinviare a quanto rappresentato ai numeri 5c) e 5d) della circolare n. 3239 del 22 marzo 1991 circa il valore attribuibile alle denunce fatte in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della legge n. 46/1990, si raccomanda alle Camere di commercio e alle Commissioni provinciali dell'artigianato la massima cautela nel ricondurre alla terminologia propria della legge n. 46/1990 la descrizione delle attività svolte fatta dai singoli interessati in epoca in cui non sussistevano particolari vincoli all'esercizio delle stesse attività.

11d) Analoghe raccomandazioni valgono per il rilascio dei certificati in argomento da parte delle Camere di commercio ai responsabili tecnici e, in generale, a tutti i soggetti nei cui confronti si sia concluso positivamente, ad opera delle Commissioni camerali, l'accertamento di cui all'art. 4 della legge n. 46/1990.

7) Varie

7h) A corollario di quanto rappresentato sub 11) in merito ai certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali si rappresenta la necessità che la terminologia utilizzata nel testo dei certificati rilasciati alle varie imprese venga ricondotta d'ufficio, secondo le procedure fissate dalla normativa in vigore, anche nella descrizione delle attività risultanti al Registro delle ditte o all'Albo delle imprese artigiane.

Tale operazione ha natura prettamente tecnica e, limitandosi alla mera ridefinizione, alla luce della legge n. 46/1990, delle attività già denunciate non costituisce, dal punto di vita giuridico, modifica delle precedenti denunce e delle relative risultanze anagrafiche.

7i) Con riferimento ai quesiti posti in ordine alla possibilità di riconoscere il possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'art. 5 della legge n. 46/1990 in capo ad imprese aventi per oggetto sociale "la costruzione di immobili", o simili, nel richiamare quanto rappresentato con la circolare n. 3239 del 22 marzo 1991 al n. 5c) in merito alle denunce di attività generiche comunque ricomprendenti alcune di quelle espressamente indicate all'art. 1 della legge, si fa presente di ritenere che "la costruzione di immobili" possa essere ricompresa tra le citate attività generiche per le quali occorre giungere alla puntualizzazione, come più sopra raccomandato (n. 11c) della presente circolare).

Circa la natura della documentazione da acquisire al fine dell'individuazione delle attività effettivamente svolte si ritiene, nel caso specifico, che sia possibile fare riferimento, oltre che a fatture, anche e soprattutto alle attestazioni di iscrizione nelle varie sezioni dell'Albo dei costruttori.