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Decreto Legislativo del Governo n. 475 del 4 dicembre 1992 - Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale. (pubblicato sulla S.O.G.U. n. 289 del 9 dicembre 1992) - Aggiornato con le modifiche ed integrazioni apportate dal D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10. ALLEGATO I - Elenco esaustivo delle categorie di DPI che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva
1. DPI progettati e fabbricati specificamente per le forze armate o quelle per il mantenimento dell'ordine (caschi, scudi, ecc.);
2. DPI di autodifesa in caso di aggressione (generatori aerosol, armi individuali deterrenti, ecc.);
3. DPI progettati e fabbricati per uso privato contro:
- le condizioni atmosferiche (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ombrelli, ecc.);
- l'umidità, l'acqua (guanti per rigovernare, ecc.);
- il calore (guanti, ecc.);
4. DPI destinati alla protezione o al salvataggio di persone imbarcate a bordo di navi o aeromobili, che non siano portati ininterrottamente.
5. Caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote [ Rif. 1 ].
RIFERIMENTI ESPLICATIVI ---------
Rif. 1 - Il punto 5 dell'allegato I è stato aggiunto dall'art. 12 del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.