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Decreto Legislativo del Governo n. 475 del 4 dicembre 1992 - Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale. (pubblicato sulla S.O.G.U. n. 289 del 9 dicembre 1992) - Aggiornato con le modifiche ed integrazioni apportate dal D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10. ALLEGATO III - Documentazione tecnica del fabbricante
La documentazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, deve comprendere i dati utili sui mezzi impiegati dal fabbricante per ottenere la conformità di un DPI ai pertinenti requisiti essenziali.
Nel caso dei modelli di DPI di cui all'articolo 8, paragrafo 2, la documentazione deve comprendere in particolare:
1) un fascicolo tecnico di fabbricazione così costituito:
a) i progetti generali e dettagliati del DPI, accompagnati eventualmente dalle note di calcolo e dai risultati delle prove di prototipi entro i limiti del necessario alla verifica dell'osservanza dei requisiti essenziali;
b) l'elenco esaustivo dei requisiti essenziali per la sicurezza e la salute, nonchè delle norme armonizzate o altre specifiche tecniche, tenuti presenti al momento della progettazione del modello;
2) la descrizione dei mezzi di controllo e di prova applicati nello stabilimento del fabbricante;
3) una copia della nota informativa di cui al punto 1.4 dell'allegato II.