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D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 - Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE e 99/92/CE, 2001/45/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (Pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1994)
AVVISO - Aggiornato con le modifiche apportate dal: D.lgs 19 dicembre 1994, n. 758; D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242; dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608; dal D.lgs 4 agosto 199, n. 359; dal D.M. 12 novembre 1999; dal D.lgs 25 febbraio 2000, n. 66; dalla Legge 29 dicembre 2000, n. 422; dal D.lgs 12 aprile 2001, n. 206; dalla Legge 8 gennaio 2002, n. 1; dal D,lgs 2 febbraio 2002, n. 25; dalla Legge 1° marzo 2002, n. 39; dalla Legge 3 febbraio 2003, n. 14; dal D.lgs 12 giugno 2003, n. 233; dal D.lgs 23 giugno 2003, n. 195; dal D.lgs 8 luglio 2003, n. 235; dal DM 26 febbraio 2004; Legge 18 aprile 2005, n. 62. N.d.R. il 19 luglio 2005 entreranno in vigore le disposizioni introdotte dal DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 2003, n. 235 - Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 198 del 27 agosto 2003)
N.d.R. Entro il 12 novembre 2005 le attrezzature devono essere adeguate come da disposizioni introdotte dalla LEGGE 18 aprile 2005, n. 62 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004. (pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 76 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 96 del 27 aprile 2005)
SOMMARIO ALLEGATO I ALLEGATO II ALLEGATO III ALLEGATO IV ALLEGATO V ALLEGATO VI ALLEGATO VII ALLEGATO VIII ALLEGATO VIII-bis ALLEGATO VIII-ter ALLEGATO VIII-quater ALLEGATO VIII-quinquies ALLEGATO VIII-sexties ALLEGATO IX ALLEGATO X ALLEGATO XI ALLEGATO XII ALLEGATO XIII ALLEGATO XIV ALLEGATO XV ALLEGATO XV-bis ALLEGATO XV-ter ALLEGATO XV-quater TESTO D.LGS
ALLEGATO VI
Elementi di riferimento.
1. Caratteristiche del carico
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra l'altro dorso-lombare nei casi seguenti:
- il carico è troppo pesante (kg 30);
- è ingombrante o difficile da afferrare;
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.
2. Sforzo fisico richiesto
Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:
- è eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
- può comportare un movimento brusco del carico;
- è compiuto con il corpo in posizione instabile.
3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro
Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:
- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta;
- il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore;
- il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;
- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;
- il pavimento o il punto d'appoggio sono instabili;
- la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate.
4. Esigenze connesse all'attività
L'attività può comportare un rischio tra l'altro dorso-lombare se comporta una o più delle seguenti esigenze:
- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
- periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;
- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.
Fattori individuali di rischio
Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:
- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione;
- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;
- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.