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D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 - Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE e 99/92/CE, 2001/45/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (Pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1994)
Indice tema AVVISO - Aggiornato con le modifiche apportate dal: D.lgs 19 dicembre 1994, n. 758; D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242;  dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608; dal D.lgs 4 agosto 199, n. 359; dal D.M. 12 novembre 1999;  dal D.lgs 25 febbraio 2000, n. 66; dalla Legge 29 dicembre 2000, n. 422; dal D.lgs 12 aprile 2001, n. 206; dalla Legge 8 gennaio 2002, n. 1; dal D,lgs 2 febbraio 2002, n. 25; dalla Legge 1° marzo 2002, n. 39; dalla Legge 3 febbraio 2003, n. 14; dal D.lgs 12 giugno 2003, n. 233; dal D.lgs 23 giugno 2003, n. 195; dal D.lgs 8 luglio 2003, n. 235; dal DM 26 febbraio 2004; Legge 18 aprile 2005, n. 62.
N.d.R. il 19 luglio 2005 entreranno in vigore le disposizioni introdotte dal DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 2003, n. 235 - Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 198 del 27 agosto 2003)
N.d.R. Entro il 12 novembre 2005 le attrezzature devono essere adeguate come da disposizioni introdotte dalla LEGGE 18 aprile 2005, n. 62 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004. (pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 76 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 96 del 27 aprile 2005)

 

Allegato VIII-bis [ nota 1 ]

[(art. 61, comma 2; art. 62, comma 3 e art. 72, comma 2, lettera a)]

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

Nome agente

EINECS (1)

CAS (2)

Valore limite di esposizione professionale

Osservazioni

Misure transitorie

Mg/m3 (3) ppm (4)
Benzene 200-753-7 71-43-2 3,25 (5) 1 (5) Pelle (6)

Sino al 31 Dicembre 2001 il valore limite è di 3 ppm (=9,75 mg/m3)

Cloruro di vinile monomero 200-831 75-01-4 7,77 (5) 3 (5) -- --
Polveri di legno -- -- 5,00 (5) (7) -- -- --

________________

(1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of Existing Chemical Susbstances). 

(2) CAS: Numero Chemical Abstract Service.

(3) mg/m3 = milligrammi per metro cubo d'aria a 20o e 101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio). 

(4) ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ml/m3).

(5) Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore.

(6) Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea.

(7) Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione".


 

Nota 1) L'allegato è stato introdotto dall'art. 10 del d.lgs 66/2000. I