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D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 - Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE e 99/92/CE, 2001/45/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (Pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1994)
Indice tema AVVISO - Aggiornato con le modifiche apportate dal: D.lgs 19 dicembre 1994, n. 758; D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242;  dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608; dal D.lgs 4 agosto 199, n. 359; dal D.M. 12 novembre 1999;  dal D.lgs 25 febbraio 2000, n. 66; dalla Legge 29 dicembre 2000, n. 422; dal D.lgs 12 aprile 2001, n. 206; dalla Legge 8 gennaio 2002, n. 1; dal D,lgs 2 febbraio 2002, n. 25; dalla Legge 1° marzo 2002, n. 39; dalla Legge 3 febbraio 2003, n. 14; dal D.lgs 12 giugno 2003, n. 233; dal D.lgs 23 giugno 2003, n. 195; dal D.lgs 8 luglio 2003, n. 235; dal DM 26 febbraio 2004; Legge 18 aprile 2005, n. 62.
N.d.R. il 19 luglio 2005 entreranno in vigore le disposizioni introdotte dal DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 2003, n. 235 - Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 198 del 27 agosto 2003)
N.d.R. Entro il 12 novembre 2005 le attrezzature devono essere adeguate come da disposizioni introdotte dalla LEGGE 18 aprile 2005, n. 62 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004. (pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 76 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 96 del 27 aprile 2005)

 

ALLEGATO XII

Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento.

 

Nota preliminare:

Le misure contenute in questo Allegato debbono essere applicate in base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico di cui trattasi.

 

A.

Misure di contenimento

B.

Livelli di contenimento

  2 3 4
1. La zona di lavoro deve essere separata da qualsiasi altra attività nello stesso edificio No Raccomandato
2. L'aria immessa nella zona di lavoro e l'aria estratta devono essere filtrate attraverso un ultrafiltro (HEPA) o un filtro simile No Sì, sull'aria estratta Sì, sull'aria immessa e su quella estratta
3. L'accesso deve essere limitato alle persone autorizzate Raccomandato Sì, attraverso una camera di compensazione
4. La zona di lavoro deve poter essere chiusa a tenuta per consentire la disinfezione No Raccomandato
5. Specifiche procedure di disinfezione
6. La zona di lavoro deve essere mantenuta ad una pressione negativa rispetto a quella atmosferica No Raccomandato
7. Controllo efficace dei vettori, ad esempio, roditori ed insetti Raccomandato
8. Superfici idrorepellenti e di facile pulitura Sì, per il banco di lavoro Sì, per il banco di lavoro e il pavimento Sì, per il banco di lavoro, l'arredo, i muri, il pavimento e il soffitto
9. Superfici resistenti agli acidi, agli alcali, ai solventi, ai disinfettanti Raccomandato
10. Deposito sicuro per agenti biologici Sì, deposito sicuro
11. Finestra d'ispezione o altro dispositivo che permetta di vederne gli occupanti Raccomandato Raccomandato
12. I laboratori devono contenere l'attrezzatura a loro necessaria No Raccomandato
13. I materiali infetti, compresi gli animali, devono essere manipolati in cabine di sicurezza, isolatori o altri adeguati contenitori Ove opportuno Sì, quando l'infezione è veicolata dall'aria
14. Inceneritori per l'eliminazione delle carcasse di animali Raccomandato Sì (disponibile) Sì, sul posto
15. Mezzi e procedure per il trattamento dei rifiuti Sì, con sterilizzazione
16. Trattamento delle acque reflue No Facoltativo