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D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 - Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE e 99/92/CE, 2001/45/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (Pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1994)
Indice tema AVVISO - Aggiornato con le modifiche apportate dal: D.lgs 19 dicembre 1994, n. 758; D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242;  dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608; dal D.lgs 4 agosto 199, n. 359; dal D.M. 12 novembre 1999;  dal D.lgs 25 febbraio 2000, n. 66; dalla Legge 29 dicembre 2000, n. 422; dal D.lgs 12 aprile 2001, n. 206; dalla Legge 8 gennaio 2002, n. 1; dal D,lgs 2 febbraio 2002, n. 25; dalla Legge 1° marzo 2002, n. 39; dalla Legge 3 febbraio 2003, n. 14; dal D.lgs 12 giugno 2003, n. 233; dal D.lgs 23 giugno 2003, n. 195; dal D.lgs 8 luglio 2003, n. 235; dal DM 26 febbraio 2004; Legge 18 aprile 2005, n. 62.
N.d.R. il 19 luglio 2005 entreranno in vigore le disposizioni introdotte dal DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 2003, n. 235 - Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 198 del 27 agosto 2003)
N.d.R. Entro il 12 novembre 2005 le attrezzature devono essere adeguate come da disposizioni introdotte dalla LEGGE 18 aprile 2005, n. 62 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004. (pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 76 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 96 del 27 aprile 2005)

 

ALLEGATO XIII

Specifiche per processi industriali.

 

Agenti biologici del gruppo 1.

Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini spenti, si osserveranno i principi di una buona sicurezza ed igiene professionali.

 

Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4.

Può risultare opportuno selezionare ed abbinare specifiche di contenimento da diverse categorie tra quelle sottoindicate, in base ad una valutazione di rischio connessa con un particolare processo o parte di esso.

 

Misure di contenimento

Livelli di contenimento

2

3

4

1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall'ambiente
2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da: ridurre al minimo le emissioni evitare le emissioni evitare le emissioni
3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiali in un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi in un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da: ridurre al minimo le emissioni evitare le emissioni evitare le emissioni
4. La coltura deve essere rimossa dal sistema chiuso solo dopo che gli organismi vivi sono stati: inattivati con mezzi collaudati inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati
5. I dispositivi di chiusura devono essere previsti in modo da: ridurre al minimo le emissioni evitare le emissioni evitare le emissioni
6. I sistemi chiusi devono essere collocati in una zona controllata Facoltativo Facoltativo Sì e costruita all'uopo

a) Vanno previste segnalazioni di pericolo biologico

Facoltativo

b) È ammesso solo il personale addetto

Facoltativo Sì, attraverso camere di condizionamento

c) Il personale deve indossare tute di protezione

Sì, tute da lavoro Ricambio completo

d) Occorre prevedere una zona di decontaminazione e le docce per il personale

e) Il personale deve fare una doccia prima di uscire dalla zona controllata

No Facoltativo

f) Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dell'emissione

No Facoltativo

g) La zona controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione atmosferica

Facoltativo Facoltativo

h) La pressione ambiente nella zona controllata deve essere mantenuta al di sotto di quella atmosferica

No Facoltativo

i) L'aria in entrata e in uscita dalla zona controllata deve essere filtrata con ultrafiltri (HEPA)

No Facoltativo

j) La zona controllata deve essere concepita in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita dal sistema chiuso

No Facoltativo

k) La zona controllata deve poter essere sigillata in modo da rendere possibile le fumigazioni

No Facoltativo

l) Trattamento degli effluenti prima dello smaltimento finale

Inattivati con mezzi collaudati Inattivati con mezzi chimici o mezzi fisici collaudati Inattivati con mezzi fisici collaudati