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D.L.gs 25 novembre 1996, n. 624 - Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto e sotterranee. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.O. 293 del 14 dicembre 1997) Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche;
Vista la legge 17 aprile 1989, n. 150, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare gli articoli 1 e 34 e gli allegati A e B;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 6, comma 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, e successive modifiche;
Vista la direttiva n. 92/91 /CEE del Consiglio del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera del deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, della sanità, per la funzione pubblica e gli affari regionali;
E M A N A il seguente decreto legislativo:
SOMMARIO
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I - Campo di applicazione: Art. 1 - Attivita' soggette; Art. 2 - Definizioni; Art. 3 - Vigilanza; Art. 4 - Esercizio della vigilanza; Art. 5 - Misure generali di tutela.
Capo II - Obblighi del datore di lavoro: Art. 6 - Documento di sicurezza e di salute; Art. 7 - Obblighi; Art. 8 - Riunione di prevenzione e protezione dai rischi; Art. 9 - DSS coordinato; Art. 10 - Contenuti del DSS; Art. 11 - Protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere nocive; Art. 12 - Mezzi di evacuazione e di salvataggio; Art. 13 - Sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme; Art. 14 - Informazione dei lavoratori; Art. 15 - Sorveglianza sanitaria.
Capo III - Norme generali: Art. 16 - Commissione Consultiva Permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro; Art. 17 - Modifiche all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979; Art. 18 - Trasmissione documentazione; Art. 19 - Sistemazione dei luoghi di lavoro;Art. 20 - Direttore responsabile e sorvegliante - Denunce di esercizio; Art. 21 - Lavoratori competenti; Art. 22 - Istruzioni scritte; Art. 23 - Incarichi scritti per attivita' in situazioni pericolose; Art. 24 - Lavoratori portatori di handicap; Art. 25 - Infortuni ed incidenti; Art. 26 - Inchieste sugli infortuni; Art. 27 - Infortuni in mare; Art. 28 - Statistiche degli infortuni.
Capo IV - Attrezzature ed impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici: Art. 29 - Misure di carattere generale; Art. 30 - Disposizioni specifiche; Art. 31 - Verifiche periodiche.
Capo V - Manutenzione: Art. 32 - Obblighi di manutenzione; Art. 33 - Misure generali di manutenzione del materiale di sicurezza; Art. 34 - Recipienti a pressione.
Capo VI - Disposizioni tecniche: Art. 35 - Sosta e trasporto degli esplosivi nel cantiere; Art. 36 - Impiego di automezzi per il caricamento dei fori da mina; Art. 37 - Vie ed uscite di emergenza; Art. 38 - Illuminazione naturale ed artificiale; Art. 39 - Vie di circolazione ed aree con pericolo; Art. 40 - Luoghi di lavoro esterni; Art. 41 - Attrezzature igienico-sanitarie; Art. 42 - Norme applicabili.
TITOLO II - NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE APPLICABILI ALLE ATTIVITA' ESTRATTIVE A CIELO APERTO O SOTTERRANEE, NONCHE' AGLI IMPIANTI PERTINENTI DI SUPERFICIE
Capo I - Norme comuni: Art. 43 - Disposizioni sui rischi di esplosione, di incendio e da atmosfere nocive; Art. 44 - Protezione contro il rischio di esplosione; Art. 45 - Protezione dalle atmosfere nocive; Art. 46 - Misure generali per la protezione dai rischi di incendio; Art. 47 - Trasporti; Art. 48 - Attrezzature di salvataggio; Art. 49 - Esercitazioni di sicurezza; Art. 50 - Misure generali per le aree di deposito; Art. 51 - Disposizioni particolari per gli impianti di superficie.
Capo II - Norme applicabili alle attività a cielo aperto: Art. 52 - Coltivazione.
Capo III - Norme applicabili alla attività in sotterraneo: Art. 53 - Piani topografici dei lavori; Art. 54 - Vie di uscita; Art. 55 - Misure generali di tutela per gli impianti in sotterraneo; Art. 56 - Armature di sostegno e stabilita' dei terreni; Art. 57 - Ventilazione; Art. 58 - Cantieri grisutosi; Art. 59 - Misure generali di tutela per le attività in sotterraneo; Art. 60 - Obblighi specifici per le attività in sotterraneo; Art. 61 - Misure preventive per l'evacuazione del personale; Art. 62 - Controllo della presenza in sotterraneo; Art. 63 - Organizzazione del salvataggio.
TITOLO III - NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE APPLICABILI ALLE ATTIVITA' ESTRATTIVE CONDOTTE MEDIANTE PERFORAZIONE
Capo I - Norme comuni applicabili alla attività di terraferma ed in mare: Art. 64 - Campo di applicazione; Art. 65 - Autorizzazione alla perforazione e sistemi di protezione; Art. 66 - Controllo dei pozzi; Art. 67 - Personale addetto; Art. 68 - Cementazioni; Art. 69 - Circolazione del fango; Art. 70 - Perforazioni con fluidi diversi dal fango; Art. 71 - Perforazioni per minerali salini; Art. 72 - Rivelazione delle atmosfere nocive o potenzialmente esplosive; Art. 73 - Uso di esplosivo nelle operazioni di prospezione e di perforazione; Art. 74 - Porte e portoni; Art. 75 - Misure generali per la libertà di movimento nel posto di lavoro; Art. 76 - Operazioni simultanee; Art. 77 - Intervento ai pozzi; Art. 78 - Comunicazioni in condizioni normali e in caso di emergenza; Art. 79 - Esercitazioni di sicurezza.
Capo II - Norme applicabili alle attività di terraferma: Art. 80 - Sicurezza e lotta antincendio; Art. 81 - Norme antincendio per i pozzi; Art. 82 - Distanze di sicurezza; Art. 83 - Servizio antincendio e piano di emergenza; Art. 84 - Presentazione dei progetti; Art. 85 - Verifica e collaudo degli impianti; Art. 86 - Impianti elettrici; Art. 87 - Attrezzature di salvataggio;
Capo III - Norme applicabili alle attività a mare: Art. 88 - Capo piattaforma e Comandante; Art. 89 - Misure generali di prevenzione degli incendi; Art. 90 - Prevenzione incendi sulle unità fisse o assimilabili; Art. 91 - Norme antincendio; Art. 92 - Impianti modulari; Art. 93 - Prescrizioni per gli impianti di superficie e sottomarini; Art. 94 - Comandi a distanza in caso di emergenza; Art. 95 - Punti sicuri di raduno e liste d'appello; Art. 96 - Evacuazione e salvataggio; Art. 97 - Camera iperbarica; Art. 98 - Alloggi; Art. 99 - Movimento degli elicotteri.
TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 100 - Norma finale ; Art. 101 - Adeguamento tecnico; Art. 102 - Disposizioni finanziarie; Art. 103 - Norme soppresse.
TITOLO V - SANZIONI
Art. 104 - Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro, dai titolari, dai dirigenti e dai direttori responsabili; Art. 105 - Contravvenzioni commesse dai preposti e dai sorveglianti; Art. 106 - Violazioni amministrative; Art. 107 - Estinzione delle contravvenzioni.