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D.L.gs 25 novembre 1996, n. 624 - Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto e sotterranee. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.O. 293 del 14 dicembre 1997)

TITOLO III - NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE CONDOTTE MEDIANTE PERFORAZIONE

Capo I - NORME COMUNI APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ DI TERRAFERMA ED IN MARE

Art. 64 - Campo di applicazione - 1.   Il presente titolo prescrive misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro nelle attività estrattive condotte mediante perforazione, intendendosi per tali:

a) le attività di coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o condizione fisica, attuata mediante perforazione;

b) le attività di prospezione e di ricerca finalizzate a tale coltivazione;

c) le attività di lavorazione e di stoccaggio delle materie estratte per renderle idonee alla commercializzazione, escluse le successive attività di trasformazione delle materie stesse, relativamente ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze minerarie ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto n. 1443 del 1927, anche se ubicati al di fuori del perimetro delle concessioni;

d) le attività di stoccaggio in giacimento attuate mediante perforazione.

2. Le norme del presente titolo non si applicano alle perforazioni eseguite all'interno dei sotterranei delle miniere e delle cave.

 

Art. 65 - Autorizzazione alla perforazione e sistemi di protezione - 1.  Il primo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente:

«I titolari di permesso di prospezione, di permesso di ricerca o di concessione di coltivazione per idrocarburi liquidi e gassosi nonché per fluidi geotermici o gas diversi dagli idrocarburi, prima dell'inizio di ogni perforazione superiore a 200 m di profondità sono tenuti ad inviare all'autorità di vigilanza competente, per l'autorizzazione alla perforazione, il relativo programma, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento».

2.  L'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 é sostituito dal seguente:

«Art. 72. 1. Una tabella indicante la portata nominale della torre di perforazione deve essere apposta sul piano sonda. Nel documento di sicurezza e di salute devono essere indicati i provvedimenti necessari affinché l'operatore all'argano possa conoscere in ogni momento il tiro massimo applicabile.

2. Il datore di lavoro determina i sistemi e tipi di protezione dalle cadute dei lavoratori operanti su scale, piani e luoghi strutturalmente particolari della torre di perforazione, che garantiscano una protezione efficace in tutte le condizioni di lavoro.

3. In particolare, il piano sonda deve essere protetto con balaustre fisse, tranne sulle aperture che danno sul parco tubi e in corrispondenza degli scivoli di emergenza, dove devono essere apposte protezioni amovibili a seconda delle esigenze di lavoro.

4. L'impianto deve essere comunque dotato di dispositivi per la pronta discesa del pontista in condizioni di sicurezza in caso di emergenza, quali un cavo di discesa. In tal caso, non devono essere frapposti ostacoli lungo il percorso del cavo fino al punto d'arrivo, che deve essere tenuto sgombro da materiali o altro.

5. Le misure di prevenzione di cui ai commi precedenti sono riportate nel documento di sicurezza e di salute.

6. La torre di perforazione deve essere collegata elettricamente a terra».

 

Art. 66 - Controllo dei pozzi - 1.   Il titolare valuta la possibilità del verificarsi di eruzioni durante la perforazione e adotta le adeguate attrezzature di sicurezza per prevenire tale rischio, stabilendo le misure di controllo del fango, nonché le misure di emergenza in caso di eruzione; tali attrezzature devono consentire la chiusura del pozzo in ogni condizione operativa. Il titolare può prevedere nel DSS l'uso parziale o il non impiego delle attrezzature di sicurezza nei soli casi di perforazioni intese allo sviluppo e alla coltivazione di giacimenti di caratteristiche già note quando egli esclude la possibilità di eruzioni.

2.  l'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente:

«Art. 82. - 1. Il titolare prevede:

a) le misure di controllo del fango e a testa pozzo in riferimento alle diverse situazioni operative;

b) i provvedimenti di sicurezza in caso di comportamenti anomali del pozzo, con l'indicazione del personale incaricato di attuare le procedure;

c) un piano di emergenza per far fronte ad avvenute eruzioni di fluidi di strato indicando modalità di intervento, mezzi da coinvolgere, servizi e personale da utilizzare.

2. Il direttore responsabile in caso di avvenuta eruzione ne dà immediata comunicazione all'autorità di protezione civile e all'autorità di vigilanza. L'autorità di protezione civile provvede al coordinamento delle operazioni necessarie a fronteggiare l'evento con riferimento alla tutela della pubblica incolumità, avvalendosi dell'autorità di vigilanza per gli interventi di natura tecnica necessari alla messa in sicurezza del luogo di lavoro interessato ed alla ripresa del controllo del pozzo».

3. L'articolo 83 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente:

«Art. 83. - 1. Le attrezzature di sicurezza contro le eruzioni libere devono constare di dispositivi atti ad operare la chiusura del pozzo in ogni condizione operativa.

2. Per le attività di perforazione per idrocarburi, deve essere previsto in particolare il montaggio di un sistema a ganasce trancianti con dispositivo di comando doppio, nonché le relative modalità di azionamento.

3. I comandi, oltre che sul piano sonda, devono essere dislocati lungo una delle vie di fuga o in altro luogo opportuno stabilito dal titolare.

4. Ciascun impianto di perforazione deve essere corredato di tali attrezzature, le quali devono essere poste in opera previa cementazione dalla tubazione di ancoraggio. Durante le manovre della batteria di aste, della tubazione di rivestimento, di attrezzi o di altri apparecchi, devono essere disponibili sul piano sonda teste di chiusura per le aste o per le tubazioni di manovra.

5. L'eventuale linea elettrica per l'azionamento delle attrezzature contro le eruzioni deve essere collegata anche all’impianto elettrico di emergenza, ove esistente».

4. L'articolo 85 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente

«Art. 85. - 1. Le attrezzature di sicurezza contro le eruzioni libere e le relative linee devono essere sottoposte a prove di tenuta dopo la loro installazione secondo modalità stabilite dal titolare. I risultati sono annotati sul giornale di sonda.

2. Le attrezzature di cui al comma 1 sono sottoposte a periodiche manutenzioni e revisioni per verificarne lo stato di usura e deterioramento.

3. In ogni caso tale controllo deve essere eseguito prima della messa in posto in ogni nuovo luogo di lavoro. Gli esiti sono annotati nel giornale di sonda».

 

Art. 67 - Personale addetto - 1.  Il personale addetto alla manovra dei dispositivi per l'azionamento delle attrezzature di sicurezza deve essere sottoposto da parte del datore di lavoro, ogni due anni, ad un corso di aggiornamento sulle tecniche operative di controllo delle eruzioni.

2. Al termine del corso di cui al comma 1 devono essere rilasciati i relativi attestati.

 

Art. 68 - Cementazioni - 1. L'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente:

«Art. 89.   -  1. Devono essere eseguite prove o controlli sulla riuscita delle cementazioni delle tubazioni di rivestimento, secondo le modalità stabilite nel documento di sicurezza e di salute; il metodo impiegato ed i risultati ottenuti sono annotati sul giornale di sonda».

 

Art. 69 - Circolazione del fango - 1.   Il secondo comma dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente:

«In caso di avarie che comportino la circolazione con l'uso di una sola pompa, le operazioni di perforazione possono proseguire solo per pozzi di sviluppo qualora la conoscenza delle condizioni stratigrafiche e giacimentologiche, in base a quanto specificato nel documento di sicurezza e di salute e nel programma di perforazione, permetta di escludere ogni rischio derivante dall'eventuale arresto accidentale della pompa attiva; in tal caso il datore di lavoro ne dà comunicazione all'autorità di vigilanza competente»

 

Art. 70 - Perforazioni con fluidi diversi dal fango - 1.  Quando la situazione geologica e giacimentologica lo imponga, l'autorità di vigilanza può autorizzare la perforazione di pozzi o di parte di essi con circolazione a fanghi aerati o ad aria.

2.  Sono comunque obbligatori un dispositivo rotante di protezione contro le eruzioni, una pompa collegabile al foro e vasche con riserve di fango o acqua pari ad almeno il 150% del volume del foro previsto.

 

Art. 71 - Perforazioni per minerali salini - 1. Alle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione di minerali salini per dissoluzione non si applicano gli articoli 73, 74, 75, 83, 84, 85, 86 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, come modificati dal presente decreto, nonché l'articolo 66, comma 1.

 

Art. 72 - Rivelazione delle atmosfere nocive o potenzialmente esplosive - 1.  Durante le operazioni di perforazione, nonché in quelle di coltivazione di idrocarburi, il datore di lavoro, in relazione alla valutazione dei rischi, provvede a che siano installati sistemi per valutare la presenza e misurare la concentrazione di sostanze nocive o potenzialmente esplosive, con particolare riguardo agli idrocarburi gassosi e all'idrogeno solforato, entro le zone definite pericolose nonché nei locali chiusi in cui possa verificarsi la formazione, anche accidentale, di concentrazioni di tali sostanze.

2.  I sistemi di cui al comma 1 devono essere in grado di fornire, a livelli di concentrazione prefissati, un allarme generale luminoso ed uno acustico, udibile in tutti i punti del luogo di lavoro, e devono contenere, ove necessario, dispositivi per l'arresto automatico delle attrezzature elettriche e dei motori a combustione interna.

3.  In caso di fuori servizio del sistema di monitoraggio, le operazioni di perforazione o di coltivazione possono essere proseguite per la sola messa in sicurezza dell'impianto, o per il tempo strettamente necessario alla riattivazione del sistema, a condizione che un adeguato controllo venga assicurato mediante apparecchiature portatili a rilevazione continua.

4.  Il datore di lavoro prevede il collegamento dei dispositivi di monitoraggio ad un sistema di registrazione dei valori, ove esistente, per i controlli dell'autorità di vigilanza.

5.  Il datore di lavoro, ove abbia previsto la possibile presenza di sostanze nocive o potenzialmente esplosive nell'atmosfera, prevede sistemi per l’aspirazione o per la diluizione in modo da non creare rischi per i lavoratori, nonché un numero sufficiente di mezzi individuali di protezione quali autorespiratori e mezzi di rianimazione da conservare in modo adeguato.

6.  La dislocazione e il numero di sensori, il livello di allarme, gli interventi da compiere e le misure da adottare, e i sistemi e i mezzi di cui al comma 5 devono essere indicati in un ordine di servizio, trasmesso all'autorità di vigilanza dal direttore responsabile.

7.  Nei luoghi di cui al comma 6 deve essere presente un numero sufficiente di lavoratori in grado di azionare i sistemi di aspirazione.

8.  Le parti del luogo di lavoro interessate da possibile presenza di idrogeno solforato devono essere individuate con apposita segnaletica conforme alla normativa vigente.

 

Art. 73 - Uso di esplosivo nelle operazioni di prospezione e di perforazione - 1.  Per le operazioni di prospezione che avvengano mediante l'uso di esplosivo, il DSS deve essere redatto tenendo presenti gli articoli 296, 297, 305, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 336, 337, 338, 339, 340, 342, 343, 345, 346, 349, 350, 352, 353, 354 e 355 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959.

2.  Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, l'impiego di esplosivi per le operazioni di perforazione e taglio delle colonne, di prelievo delle carote di parete e di svincolo delle batterie, non è soggetto all'autorizzazione dell’autorità di vigilanza.

3.  Nelle operazioni di cui al comma 2 l'incaricato delle operazioni in possesso di patente di fochino, avvertito il sorvegliante, dà esecuzione ai lavori relativi, in conformità alle disposizioni e cautele stabilite dal direttore responsabile, in particolare per quanto riguarda il trasporto degli esplosivi all'interno del luogo di lavoro, la detenzione delle attrezzature di innesco e le operazioni preparatorie.

 

Art. 74 - Porte e portoni - 1.  La posizione, il numero, i materiali da utilizzare per la loro costruzione e le dimensioni di porte e portoni devono essere determinati in funzione della natura e della destinazione dei locali o delle aree interessate.

2.  Ove, per impedire l'accesso ad un'area, si usino catene o dispositivi analoghi, questi devono essere chiaramente visibili ed opportunamente indicati con segnali di divieto o di avvertimento.

3.  Alle attività di cui al presente capo si applica l'articolo 14, commi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 come sostituito dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994.

 

Art. 75 - Misure generali per la libertà di movimento nel posto di lavoro - 1. Nei luoghi di lavoro di cui al presente capo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 2, 3 e 4.

 

Art. 76 - Operazioni simultanee - 1.   Si intendono per operazioni simultanee tutte quelle operazioni, da effettuarsi in contemporanea da uno stesso cantiere o piattaforma per lo sviluppo e la coltivazione di un giacimento, che, oltre alla perforazione, prevedono produzione, work-over, lavori di saldatura e taglio, o comunque uso di fiamme libere, nonché movimentazione di carichi suscettibile di arrecare danni ad apparecchiature ed impianti.

2.  Il titolare che intenda eseguire operazioni simultanee è tenuto a chiedere autorizzazione all'autorità di vigilanza presentando un piano dei lavori comprensivo:

a) del programma di perforazione dei pozzi;

b) del programma di intervento ai pozzi;

c) delle operazioni speciali da eseguire.

3.  Il piano di cui al comma 2, deve essere modificato o aggiornato ogni qualvolta vengano programmate operazioni simultanee che differiscano in modo significativo da quelle indicate nel piano operativo generale.

4.  Il titolare deve prevedere nel DSS un programma generale delle attività simultanee da condurre e deve in particolare dimostrare che dallo svolgimento delle attività simultanee non deriva un aggravio dei rischi per il personale, le strutture, l'ambiente ed il buon governo del giacimento.

5.  Durante lo svolgimento delle operazioni simultanee il direttore responsabile deve essere presente sul luogo di lavoro.

6.  Nel caso di operazioni in mare il direttore responsabile assume anche le funzioni di Capo piattaforma e si deve avvalere di un sorvegliante per l'attività di perforazione o di work-over e di un sorvegliante per le attività di produzione.

7.  L'autorità di vigilanza richiede il parere del competente Comando provinciale dei VV.F. sulle misure previste per la protezione antincendio.

 

Art. 77 - Intervento ai pozzi - 1.  Il titolare, prima dell'inizio delle operazioni di intervento ai pozzi, presenta alla autorità di vigilanza il programma dei lavori che deve contenere il motivo dell'intervento, tutti i dati significativi del pozzo, l'impianto impiegato, le apparecchiature di sicurezza previste, la sequenza delle operazioni con le eventuali alternative, la metodologia di controlli di eventuali pozzi adiacenti, la durata stimata delle operazioni.

2.  Trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento del programma lavori senza che l'autorità di vigilanza abbia comunicate le proprie decisioni, il programma si intende approvato.

3.  L'autorità di vigilanza può impartire eventuali disposizioni in merito all'esecuzione delle operazioni di intervento.

4.  Interventi di emergenza ai pozzi possono essere effettuati in qualsiasi momento dandone successiva comunicazione alla autorità di vigilanza.

 

Art. 78 - Comunicazioni in condizioni normali e in caso di emergenza - 1.  Il datore di lavoro, in relazione alla valutazione dei rischi, fornisce per ogni luogo di lavoro occupato da lavoratori:

a) un sistema capace di dare l'allarme con segnali visivi ed acustici in ogni posto di lavoro occupato da lavoratori;

b) un sistema di comunicazione udibile distintamente in tutti i punti dell'impianto;

c) per le attività che si svolgono in mare, un sistema in grado di mantenere le comunicazioni con la terraferma e i sensori di emergenza.

2.  I dispositivi di attivazione dell'allarme di cui al comma 1, lettera a), devono essere collocati in apposite postazioni.

3.  Il datore di lavoro, in caso di presenza di lavoratori in luoghi di lavoro non abitualmente presidiati, deve mettere a loro disposizione sistemi di comunicazione adeguati alle circostanze.

4.  Per le attività che si svolgono in mare, i sistemi di cui al comma 1 devono poter rimanere operativi anche in caso di emergenza; il sistema acustico deve essere integrato da sistemi alimentati da fonti energetiche non vulnerabili.

 

Art. 79 - Esercitazioni di sicurezza - 1.  Ad intervalli regolari, in tutti i luoghi di lavoro abitualmente occupati devono essere effettuate esercitazioni di sicurezza nel corso delle quali:

a) si cura e si verifica l'addestramento dei lavoratori incaricati, in caso di emergenza, di compiti specifici per i quali sia necessario usare, maneggiare o mettere in funzione attrezzature di soccorso, nonché la loro attitudine ad eseguire i compiti loro affidati; ove possibile, i lavoratori devono potersi esercitare ad usare, maneggiare o mettere in funzione dette attrezzature;

b) tutte le attrezzature di soccorso usate durante l’esercitazione sono esaminate, pulite ed eventualmente ricaricate o sostituite e tutte le attrezzature portatili rimesse nel luogo nel quale abitualmente sono riposte;

c) viene verificato, per le attività che si svolgono in mare, il funzionamento delle imbarcazioni di sopravvivenza.

 

Capo II - NORME APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ DI TERRAFERMA

Art. 80 - Sicurezza e lotta antincendio - 1.   Sul luogo di lavoro devono essere esposte le istruzioni antincendio, in cui siano specificate le misure previste per prevenire, individuare e combattere l'innesco e la propagazione di incendi.

2.  I luoghi di lavoro devono essere dotati di rivelatori di incendio collegati a un sistema di allarme, da collocare in idonee postazioni, capace di dare l'allarme con segnali visivi ed acustici; il segnale acustico deve esser udibile in tutti i punti del luogo di lavoro.

3.  Le reti antincendio devono avere un numero adeguato di idranti, razionalmente distribuiti e devono disporre di una alimentazione alternativa; l'avviamento delle pompe della rete antincendio deve essere automatico, comandato dalla pressione di rete.

 

Art. 81 - Norme antincendio per i pozzi - 1.  Al primo comma dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, le parole «Entro 30 m dall'asse del pozzo» sono sostituite da: «Nell'intorno dei pozzi e nei luoghi ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato la possibilità di accumulo di gas, ed in ogni caso entro le aree pericolose».

2.  Al quarto comma dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, le parole «con le cautele che per ogni singolo pozzo o gruppo di pozzi sono stabilite con ordine di servizio predisposto dalla direzione del cantiere.» sono sostituite da: «con le modalità stabilite per iscritto dal datore di lavoro; durante tali lavori deve essere sempre disponibile sul posto un estintore.»

 

Art. 82 - Distanze di sicurezza - 1.   All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, le parole «Distanze minori, fino a 20 m e 10 m rispettivamente, possono essere consentite dal capo della Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi al servizio di impianto per profondità inferiore ai 1000 m» sono sostituite dalle seguenti:«Distanze minori, su richiesta motivata del titolare, possono essere consentite dall'autorità di vigilanza, purché' siano adottate misure di sicurezza equivalenti».

 

Art. 83 - Servizio antincendio e piano di emergenza - 1.  Nei luoghi di lavoro presidiati permanentemente dai lavoratori il datore di lavoro deve organizzare un servizio antincendio costituito da un capo responsabile e da una squadra di emergenza.

 

Art. 84 - Presentazione dei progetti - 1.   I progetti degli impianti destinati alla produzione, alla raccolta, al trasporto, al trattamento, alla prima trasformazione del minerale estratto ove questo debba necessariamente essere utilizzato in loco, direttamente connessi ai giacimenti in produzione, sono depositati dal titolare, in duplice copia per la parte relativa alle misure antincendio, presso la competente autorità di vigilanza corredati da una dichiarazione esplicita del progettista circa il rispetto delle norme inerenti i criteri di progettazione e di sicurezza, debitamente elencate, delle norme dei citati decreti n. 128 del 1959 e n. 886 del 1979, e di quelle del presente decreto, nonché di quanto in particolare previsto dallo specifico DSS.

2.  L'autorità di vigilanza trasmette copia dei progetti, per la parte relativa alle misure di prevenzione e protezione antincendio, al competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco per un parere sulle stesse, con particolare riferimento alle norme del presente decreto e ai decreti del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 settembre 1934, n. 228, e 24 novembre 1984, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 15 gennaio 1985, e successive modifiche ed integrazioni.

3.  Il parere di cui al comma 2 deve essere rilasciato entro 90 giorni dal ricevimento.

4.  L'esame del progetto di cui al comma 2 da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco ricade tra i servizi di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, con oneri a carico del titolare.

5.  L'autorità di vigilanza può impartire prescrizioni o chiedere modifiche al progetto, ove questo non risulti adeguato al piano di sviluppo e coltivazione approvato.

6.  Acquisito il parere di cui al comma 2, l'autorità di vigilanza autorizza l'inizio dei lavori di costruzione.

 

Art. 85 - Verifica e collaudo degli impianti - 1.   La verifica della rispondenza delle misure di prevenzione e di protezione antincendio realizzate con quanto previsto in progetto nonché con quanto stabilito dal presente decreto, ed in particolare dallo specifico DSS, e, ove necessario, il relativo collaudo, è effettuato dal responsabile o da un funzionario dell'autorità di vigilanza e dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o da un funzionario tecnico da lui designato.

2.  Il favorevole esito della verifica di rispondenza delle misure realizzate e del collaudo dei sistemi antincendio, documentato da apposito verbale, vale ai fini del rilascio da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco del certificato di prevenzione incendi, ove previsto dalla vigente normativa.

3.  La procedura di cui ai commi 1 e 2 trova applicazione in caso di modifiche rilevanti degli impianti, a giudizio dell'autorità di vigilanza.

4.  L'autorizzazione all'inizio della produzione ed all'esercizio degli impianti è accordata dall'autorità di vigilanza dopo l'effettuazione della verifica di rispondenza ed il collaudo, che devono essere eseguiti entro 60 giorni dalla richiesta del titolare ad ultimazione dei lavori.

5.  Decorso tale termine, è facoltà dell'autorità di vigilanza, ravvisatane l'opportunità e l'urgenza, di accordare una autorizzazione provvisoria di esercizio degli impianti, subordinatamente alla presentazione, da parte del titolare, di una esplicita dichiarazione che l'opera e le relative dotazioni di sicurezza sono state realizzate conformemente al progetto, corredata delle dichiarazioni di conformità per gli impianti di cui ai punti a, b, c, d, e, f, g, dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46.

 

Art. 86 - Impianti elettrici - 1.  Alle installazioni elettriche e di illuminazione utilizzate nelle attività estrattive condotte mediante perforazione che si svolgono in terraferma si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e successive modifiche.

 

Art. 87 - Attrezzature di salvataggio - 1.  Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di salvataggio, pronte all'uso e collocate in apposite postazioni facilmente accessibili.

2.  Ove le vie di emergenza siano difficilmente percorribili e in caso di presenza o di possibile presenza di atmosfere irrespirabili, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori un'apparecchiatura autonoma di salvataggio per uso immediato.

 

Capo III - NORME APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ A MARE

Art. 88 - Capo piattaforma e Comandante - 1.   Nel caso di attività di perforazione e di intervento ai pozzi eseguite da una piattaforma fissa o mobile o da un mezzo galleggiante assimilabile, nonché nel caso di piattaforme e strutture di produzione abitualmente presidiate, il titolare deve nominare anche il Capo piattaforma di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979.

2.  Restano ferme le responsabilità e i compiti attribuiti al Capo piattaforma ed al Comandante dal decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979.

 

Art. 89 - Misure generali di prevenzione degli incendi - 1.  Devono essere prese precauzioni appropriate per la protezione, la rivelazione e la lotta contro l'innesco e la diffusione degli incendi.

2.  I luoghi di lavoro devono essere dotati di sistemi adeguati di rivelazione, di protezione, di allarme e di lotta antincendio, quali in particolare:

a) sistemi di rivelazione di incendi;

b) allarmi antincendio;

c) condutture principali acqua antincendio;

d) manichette e idranti antincendio;

e) sistemi di allagamento e lance antincendio brandeggiabili;

f) impianti a pioggia;

g) sistemi di estintori a gas;

h) sistemi di estintori a schiuma;

i) estintori portatili;

l) sistemi tagliafuoco per segregare le zone a rischio d'incendio.

3.  A bordo dell'impianto deve essere tenuto a disposizione il piano antincendio, in cui siano specificate in dettaglio le precauzioni opportune di protezione, rivelazione e lotta contro l'innesco e la diffusione degli incendi.

4.  I sistemi di emergenza devono essere isolati e protetti da eventi accidentali, nella misura e nel modo ritenuto adeguato per poter rimanere operativi in caso di emergenza; ove risulti necessario a seguito della valutazione dei rischi, il numero di tali sistemi deve essere raddoppiato.

 

Art. 90 - Prevenzione incendi sulle unità fisse o assimilabili - 1.  Ai fini della prevenzione, individuazione ed estinzione degli incendi sulle piattaforme fisse o strutture fisse assimilabili, il titolare presenta alla Sezione UNMIG del Ministero dell'industria una relazione tecnica in triplice copia, sulle misure di sicurezza antincendio, tenute presenti le norme del decreto di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 e, in quanto applicabili, le norme del decreto del Ministro dell'Interno 31 luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 settembre 1934, n. 228, e successive modifiche ed integrazioni, nel caso di piattaforme di produzione di idrocarburi liquidi, e le norme del decreto del Ministro dell'Interno 24 novembre 1984, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 15 gennaio 1985, e successive modifiche ed integrazioni, nel caso di produzione di idrocarburi gassosi.

2.  La Sezione UNMIG trasmette copia della relazione al competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco per un parere sui sistemi e mezzi di prevenzione ed estinzione previsti; copia della stessa relazione è trasmessa alla Capitaneria di porto competente.

3.  L'esame del progetto di cui al comma 2 da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco ricade tra i servizi di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, con oneri a carico del titolare.

4.  Il parere di cui al comma 2 deve essere reso entro 90 giorni.

5.  Ferme restando le responsabilità del titolare in merito alla valutazione dei rischi per la sicurezza, l'autorità di vigilanza può impartire prescrizioni o chiedere modifiche al progetto, ove questo non risulti adeguato al piano di sviluppo e coltivazione approvato o al contenuto del documento di sicurezza e salute.

6.  Acquisito il parere di cui al comma 2, l'autorità di vigilanza autorizza l'inizio dei lavori di installazione.

7.  Il riscontro delle opere antincendio sulla piattaforma e struttura fissa assimilabile è effettuato dal responsabile dell'autorità di vigilanza o da un funzionario da lui designato, dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o da un funzionano tecnico da lui designato e dal Comandante della Capitaneria di porto o da un ufficiale superiore da lui designato.

8.  Il favorevole esito della verifica di rispondenza delle misure antincendio realizzate, documentato da apposito verbale, vale ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui alla vigente normativa.

9.  La procedura di cui al comma 1, trova applicazione in caso di modifiche rilevanti degli impianti, a giudizio dell'autorità di vigilanza.

 

Art. 91 - Norme antincendio - 1.  Al primo comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, le parole: «deve essere organizzato» sono sostituite da: «il datore di lavoro organizza».

2.  Al secondo comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, le parole: «secondo le procedure e le competenze di cui agli articoli 40 e 41 del presente decreto.» sono sostituite da: «dal datore di lavoro.»

3.  Al terzo comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, le parole: «A cura del capo piattaforma o del comandante, per le unità semoventi o navi di perforazione, deve essere predisposto» sono sostituite da: «Il datore di lavoro, per le unità semoventi o navi di perforazione, predispone».

 

Art. 92 - Impianti modulari - 1.  Ai fini della prevenzione, della individuazione e della estinzione incendi per gli impianti modulari per i quali sia prevista l'installazione temporanea su più piattaforme fisse o strutture assimilabili, il titolare può presentare, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 90, con congruo anticipo rispetto al loro primo impiego, alle Sezioni interessate, ed in triplice copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere - UNMIG, una relazione tecnica sulle misure di sicurezza antincendio, tenute presenti le misure di cui all'articolo 89 e quelle del decreto di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, e, in quanto applicabili, le norme dei decreti del Ministro dell'Interno 31 luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 settembre 1934, n. 228, e 24 novembre 1984, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 12 del 15 gennaio 1985, e successive modifiche ed integrazioni.

2.  Nella relazione di cui al comma 1 sono descritte le misure di prevenzione e protezione antincendio in funzione delle diverse tipologie di piattaforme fisse o strutture fisse assimilabili sulle quali si prevede di installare l'impianto modulare, le eventuali interferenze con le misure di sicurezza antincendio delle stesse, ed i provvedimenti da adottare.

3.  L'UNMIG trasmette copia della relazione al Ministero dell'Interno - Direzione generale protezione civile e servizio antincendio - per un parere sui mezzi di prevenzione e protezione previsti; copia della stessa relazione è trasmessa anche al Ministero dei trasporti e della navigazione.

4.  Il parere di cui al comma 3 è reso entro 90 giorni dal ricevimento.

5.  L'UNMIG trasmette il proprio parere e quello di cui al comma 3 alle Sezioni interessate, specificando le tipologie di piattaforme fisse o strutture assimilabili, sulle quali è compatibile, ai fini della sicurezza antincendio, l'installazione dell'impianto modulare.

6.  Il titolare, all'atto della richiesta alla Sezione competente della autorizzazione ad effettuare la perforazione o l'intervento, specifica la tipologia della piattaforma fissa o struttura assimilabile sulla quale intende installare l'impianto modulare, con riferimento alla relazione di cui al comma 1.

7.  Il riscontro delle misure antincendio dell'impianto modulare e degli eventuali provvedimenti adottati per garantire la sicurezza della piattaforma fissa o struttura assimilabile sulla quale l'impianto è stato installato è effettuato secondo le modalità di cui ai commi 7 e 9 dell'articolo 90.

 

Art. 93 - Prescrizioni per gli impianti di superficie e sottomarini - 1.  I progetti delle piattaforme di produzione e strutture assimilabili rigidamente collegate al fondo marino, di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, devono essere depositati presso la competente autorità di vigilanza e la Capitaneria di porto competente prima dell'inizio della costruzione, corredati da una dichiarazione esplicita del progettista circa il rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979.

2.  Le piattaforme galleggianti e strutture analoghe, quali le unità galleggianti per lo stoccaggio e il trattamento di idrocarburi, di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, devono essere in possesso di valido certificato di classe rilasciato da un ente di classificazione riconosciuto dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

3.  Ai fini della prevenzione incendi si applicano l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 per le unità galleggianti, l'articolo 90 per le piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili rigidamente collegate al fondo marino, e gli articoli 84 e 85 per le centrali di trattamento a terra direttamente collegate mediante tubazioni alle piattaforme e alle strutture di cui al comma 1.

4.  L'autorizzazione all'inizio della produzione e all'esercizio degli impianti è accordata dall'autorità di vigilanza una volta effettuate le verifiche di cui agli articoli richiamati al comma 3, che devono essere effettuate entro 60 giorni dalla richiesta.

5.  Decorso tale termine l'autorità di vigilanza, ravvisatane l'opportunità o l'urgenza, può accordare autorizzazione provvisoria all'esercizio, subordinatamente ad esplicita dichiarazione del concessionario che l'opera e le relative dotazioni sono state eseguite conformemente al progetto.

6.  L'autorizzazione all'esercizio di impianti di produzione e condotte sottomarini è accordata secondo le procedure di cui ai commi 4 e 5.

 

Art. 94 - Comandi a distanza in caso di emergenza - 1.  Il datore di lavoro istituisce un sistema di comandi a distanza in caso di emergenza, munito nei punti appropriati di stazioni di controllo idonee ad essere utilizzate in caso di emergenza, comprese stazioni di controllo nei punti sicuri di raduno e nei posti di evacuazione.

2.  L'obbligo di cui al comma 1 riguarda in particolare i sistemi di ventilazione, i dispositivi di arresto di emergenza delle apparecchiature atte ad innescare incendi, i dispositivi di sicurezza contro la fuga di liquidi e di gas infiammabili, nonché i sistemi di protezione antincendio e di controllo dei pozzi.

 

Art. 95 - Punti sicuri di raduno e liste d'appello - 1.  Il datore di lavoro prende le necessarie precauzioni per la protezione dei posti di abbandono e dei punti sicuri di raduno dal calore radiante, dal fumo e, per quanto tecnicamente possibile, dagli effetti delle esplosioni, e per assicurare che le vie di emergenza a destinazione dei o in provenienza dai posti di abbandono e punti sicuri di raduno restino accessibili; queste misure devono essere tali da offrire ai lavoratori una protezione di durata sufficiente da permettere l'organizzazione e l’esecuzione in tutta sicurezza di un'operazione d'evacuazione e di salvataggio.

2.  Il datore di lavoro prevede che i luoghi protetti di cui al comma 1 siano muniti di impianti di comunicazione con la terraferma e con i servizi di soccorso.

3.  I punti sicuri di raduno e i posti di abbandono devono essere facilmente accessibili dagli alloggi e dalle zone di lavoro.

4.  Il datore di lavoro provvede a tenere aggiornato e ad affiggere in ogni punto sicuro di raduno l'elenco dei nominativi dei lavoratori assegnati a detto punto di raduno e l'elenco dei lavoratori incaricati di mansioni specifiche in caso di emergenza, da affiggere in diversi punti idonei del luogo di lavoro

5.  Il nominativo dei lavoratori di cui al comma 4 deve figurare nelle istruzioni scritte di cui all'articolo 22.

 

Art. 96 - Evacuazione e salvataggio - 1.   Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori seguano un corso di addestramento pratico sulle tecniche di sopravvivenza.

2. Il datore di lavoro provvede a dotare ogni luogo di lavoro di mezzi e attrezzature appropriati che, in caso di emergenza, consentano l'evacuazione e la fuga diretta verso il mare.

3. Il datore di lavoro predispone un piano di soccorso per il salvataggio in mare e l'evacuazione del luogo di lavoro; il piano deve prevedere l'impiego di navi appoggio e di elicotteri adeguati in relazione alla loro capacità e al tempo d'intervento per ogni impianto di perforazione o produzione.

4. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori imbarcazioni di salvataggio, zattere, boe e giubbotti di salvataggio, di tipo approvato, rispondenti ai seguenti criteri:

a) essere adatti ed eventualmente attrezzati per assicurare la sopravvivenza per un tempo sufficiente;

b) essere disponibili in numero sufficiente;

c) essere adeguati al luogo di lavoro;

d) essere muniti di dispositivi che consentano all'utilizzatore di richiamare l'attenzione delle squadre di salvataggio.

 

Art. 97 - Camera iperbarica - 1.   All’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

«Il datore di lavoro deve prevedere la disponibilità, a seconda delle situazioni, di una camera iperbarica a bordo o di un rapido collegamento con un centro di emergenza dotato di tale attrezzatura»

 

Art. 98 - Alloggi - 1.  Ove lo richiedano la natura, l'entità o la durata delle operazioni, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori un alloggio che, oltre a rispettare i requisiti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, deve essere progettato e costruito in modo che sia:

a) adeguatamente protetto contro le conseguenze di una esplosione oltre che contro le infiltrazioni di fumo e di gas, contro gli incendi e il loro propagarsi;

b) dotato ad ogni livello di almeno due uscite indipendenti che conducano a vie di emergenza;

c) protetto contro gli odori e contro i fumi provenienti da altre zone, che possano essere pericolosi, nonché contro le intemperie;

d) situato quanto più possibile distante dalle zone di pericolo.

2.  Gli alloggi devono contenere un numero sufficiente di letti o di cuccette per i lavoratori che devono dormire sul posto; i locali dormitorio devono avere uno spazio adeguato dove gli occupanti possano riporre i loro abiti; devono essere previsti dormitori separati per gli uomini e per le donne.

3.  Gli alloggi devono avere gabinetti, docce e lavabi in numero sufficiente, con acqua corrente calda e fredda; devono essere previsti per docce e gabinetti locali separati per gli uomini e per le donne o l'uso alternato dei medesimi; i locali per le docce devono essere sufficientemente ampi affinché ciascun lavoratore possa lavarsi senza difficoltà e in condizioni igieniche adeguate.

 

Art. 99 - Movimento degli elicotteri - 1. Gli eliporti devono essere progettati e costruiti in modo da garantire facilità di accesso e in modo che gli elicotteri dei quali è previsto l'impiego possano eseguirvi manovre anche nelle condizioni più difficili.

2. Il datore di lavoro provvede affinché l'attrezzatura necessaria al trasporto in elicottero delle persone infortunate sia pronta all'uso nelle immediate vicinanze dell'area di atterraggio.

3. Il datore di lavoro provvede affinché, negli impianti presidiati, la squadra incaricata degli interventi di emergenza sia presente durante le fasi di atterraggio e decollo degli elicotteri secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti.