AVVERTENZA: I testi dei documenti riportati non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa. Il curatore del sito, pur avendo posto la massima cura nell'elaborazione dei testi e nella riproduzione dei documenti, non assume responsabilità per eventuali errori o imprecisioni. Sul sito internet dell'IPZS è possibile consultare gratuitamente la versione elettronica della Gazzetta Ufficiale.
D.L.gs 25 novembre 1996, n. 624 - Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto e sotterranee. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.O. 293 del 14 dicembre 1997) TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 100 - Norma finale - 1. I luoghi di lavoro per le attività estrattive, con esclusione di quelle condotte mediante perforazione, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono soddisfare le norme di cui al Titolo I, capi IV e VI e il Titolo II entro il 3 dicembre 2003.
2. I luoghi di lavoro per le attività estrattive condotte mediante perforazione, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono soddisfare le norme di cui al Titolo I, capi IV e VI, e al Titolo III comunque entro il 3 novembre 1999.
3. Qualora i luoghi di lavoro subiscano modifiche o trasformazioni rilevanti dopo la data di entrata in vigore del presente decreto il datore di lavoro adotta i provvedimenti necessari per rendere i luoghi di lavoro conformi alle norme del presente decreto.
4. Gli adempimenti di cui agli articoli 6, commi 2, 3 e 4, e di cui agli articoli 9 e 10, devono essere attuati entro il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Possono continuare nelle funzioni di direttore responsabile di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano tali funzioni da almeno due anni purché il loro esercizio avvenga nella stessa unità produttiva o in attività estrattive similari per tecniche di coltivazione.
Art. 101 - Adeguamento tecnico - 1. Per il settore estrattivo il decreto di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 626 del 1994 è adottato dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dellindustria e del commercio e dell'artigianato, di concerto con ì Ministri dell'interno e della sanità.
Art. 102 - Disposizioni finanziarie - 1. Gli oneri derivanti ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dellinterno e dei trasporti e della navigazione, dalla partecipazione alle Commissioni di cui agli articoli 16 e 17, dalle istruttorie preordinate al rilascio delle autorizzazioni, dalle verifiche, dai collaudi e dal riconoscimento di equivalenza di cui agli articoli 31, 84, 85, 90 e 92 e di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, e di cui all'articolo 687 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 sono posti a carico dei richiedenti secondo tariffe e modalità da stabilirsi, entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti dei Ministri interessati di concerto con il Ministro del Tesoro, sentita la Conferenza permanente Stato Regioni; le somme corrispondenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate con decreto del Ministro del Tesoro, agli stati di previsione dei suddetti ministeri, escluse le fattispecie per le quali, in base alla legislazione vigente, è previsto il versamento al bilancio dello Stato, senza che possa aver luogo la riassegnazione.
2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le tariffe vigenti.
Art. 103 - Norme soppresse - 1. Sono soppresse le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:
a) gli articoli da 10 a 19; il Capo V del Titolo II;
b) la dizione "Capo II - Disposizioni particolari per la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi" che figura nel Titolo III;
c) gli articoli 48 e 51; l'articolo 60, comma 3, l'articolo 75, l'articolo 77, comma 2; gli articoli 94, comma 3, 95 e 142;
d) il secondo e terzo comma dellarticolo 411;
e) il comma 6 dell'articolo 535; gli articoli 662 e 667;
f) la dizione "sentito il Consiglio Superiore delle Miniere" agli articoli 8, 282, 349, 644 e 687 bis;
g) l'articolo 678, ultimo comma.
2. Sono soppresse le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979:
a) articoli 10, 11, 41, 50 e 51;
b) i commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 75.