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D.L.gs 25 novembre 1996, n. 624 - Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto e sotterranee. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.O. 293 del 14 dicembre 1997)

TITOLO V - SANZIONI

 

Art. 104 - Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro, dai titolari, dai dirigenti e dai direttori responsabili - 1.  Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli: 6 commi 2 e 3; 52 comma 1.

2.  Il titolare è punito:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli: 9 comma 2 lettera b); 66 comma 1; 76 commi 2, 3 e 4;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli: 20 comma 5; 88 comma 1.

3.  Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli: 11; 12; 13; 15 comma 1; 19; 24; 33; 35 comma 2; 36; 37 commi 2 e 3; 38 comma 3; 43 comma 1; 44; 45 commi 1 e 2; 48 commi 1 e 2; 55 comma 1; 56 comma 2; 60; 61; 63; 67 comma 1; 70 comma 2; 72 commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7; 78; 79; 80 commi 2 e 3; 83; 87; 89; 94; 95 commi 1, 2 e 3; 96;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli: 6 comma 4; 7 comma 1 lettera a); 22; 46 comma 1; 55 comma 2; 80 comma 1; 95 comma 4; 98 commi 2 e 3;

c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli: 7 comma 1 lettera b); 31 comma 1.

4.  Il direttore responsabile è punito:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli: 35 commi 1 e 3; 43 comma 2; 47 comma 1; 49; 57 comma 2; 76 comma 5;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli: 23; 25 commi 3, 4, 5 e 7.

 

Art. 105 - Contravvenzioni commesse dai preposti e dai sorveglianti - 1.  I preposti sono puniti:

a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli: 11; 12; 13; 15 comma 1; 19; 24; 33; 35 comma 2; 36; 37 commi 2 e 3; 38 comma 3; 43 comma 1; 44; 45 commi 1 e 2; 48 comma 1; 55 comma 1; 56 comma 2; 60; 61 comma 1; 70 comma 2; 72 commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7; 78; 79 comma 1 lettere b) e c); 80 commi 2 e 3; 87; 89; 94; 95 commi 1, 2 e 3; 96 commi 2, 3 e 4;

b) con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la violazione degli articoli: 22; 46 comma 1; 55 comma 2; 80 comma 1; 95 comma 4; 98 commi 2 e 3.

2.  I sorveglianti sono puniti con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la violazione degli articoli: 23; 25 comma 2.

 

Art. 106 - Violazioni amministrative - 1.   Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 43 comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.

 

Art. 107 - Estinzione delle contravvenzioni - 1.  Si applica il Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, alle contravvenzioni di cui all'articolo 104, commi 1, 2, 3 lettere a) e b) e 4 e all'articolo 105.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.