AVVERTENZA: I testi dei documenti riportati non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa. Il curatore del sito, pur avendo posto la massima cura nell'elaborazione dei testi e nella riproduzione dei documenti, non assume responsabilità per eventuali errori o imprecisioni. Sul sito internet dell'IPZS è possibile consultare gratuitamente la versione elettronica della Gazzetta Ufficiale.

Pagine verdi di ambiente.it

Decreto Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale del 5 dicembre 1996 - Modificazione al registro degli infortuni sul lavoro con riferimento all'inabilita' temporanea. (pubblicato sulla G.U. n. 300 del 23 dicembre 1996)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4, comma 5, lettera o), primo periodo, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, il quale prevede che nel registro infortuni vengano annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno;

Visto l'art. 4, comma 5, lettera o), secondo periodo, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per un nuovo modello di registro infortuni;

Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro;

Decreta:

Articolo unico.

La nota esplicativa di cui alla lettera d), punto 1), dell'allegato B, del decreto ministeriale 12 settembre 1958 e' modificata come segue: "inabilita' temporanea: quando l'infortunio comporta un'assenza di almeno un giorno escluso quello dell'evento".