AVVERTENZA: I testi dei documenti riportati non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa. Il curatore del sito, pur avendo posto la massima cura nell'elaborazione dei testi e nella riproduzione dei documenti, non assume responsabilità per eventuali errori o imprecisioni. Sul sito internet dell'IPZS è possibile consultare gratuitamente la versione elettronica della Gazzetta Ufficiale.

Pagine verdi di ambiente.it

DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 298 - Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 27 agosto 1999).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 93/103/CE del Consiglio del 23 novembre 1993,riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1995-1997), ed in particolare gli articoli 1 e 51, nonche' gli allegati A e B;

Vista la legge 10 aprile 1981, n. 157;

Vista la legge 10 aprile 1981, n. 158;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 14 maggio 1999;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 agosto 1999;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le politiche agricole, dei trasporti e della navigazione e della sanita';

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo fissa prescrizioni minime di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori a bordo delle navi da pesca quali definite all'articolo 2.

2. Le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, nonche' della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si applicano al settore di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo.

Art. 2 - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

a) nave da pesca: ogni imbarcazione battente bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o registrata sotto la piena giurisdizione di uno Stato membro, impiegata per fini commerciali per la cattura, o per la cattura e la lavorazione, del pesce o di altre risorse vive del mare;

b) nave da pesca nuova: ogni nave da pesca la cui lunghezza fra le perpendicolari e' superiore o uguale a quindici metri, per la quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto:

1) e' stato concluso un contratto di costruzione o di importante trasformazione;

oppure

2) in mancanza di un contratto di costruzione, e' stata effettuata la posa della chiglia, ovvero e' stata effettuata una costruzione identificabile con una nave particolare, ovvero e' iniziato il montaggio, con l'impiego di almeno 50 tonnellate o l'1% della massa stimata di tutti i materiali di struttura, se quest'ultimo valore e' inferiore;

c) nave da pesca esistente: ogni nave da pesca la cui lunghezza fra le perpendicolari e' superiore o uguale a diciotto metri e che non e' una nave da pesca nuova;

d) nave: ogni nave da pesca nuova od esistente;

e) lavoratore marittimo: qualsiasi persona che svolga un'attivita' professionale a bordo di una nave, nonche' i tirocinanti e gli apprendisti, ad esclusione del personale a terra che effettua lavori a bordo di una nave all'ormeggio e dei piloti portuali;

f) armatore: il proprietario registrato di una nave. Se la nave e' stata noleggiata a scafo nudo o e' gestita interamente o parzialmente da una persona fisica o giuridica diversa dal proprietario registrato in base ad un contratto di gestione, si considera armatore rispettivamente il noleggiatore a scafo nudo o la persona fisica o giuridica che gestisce la nave;

g) comandante: la persona cui e' affidato il comando della nave.

 

Art. 3 - Obblighi dell'armatore

1. L'armatore, fatta salva la responsabilita' del comandante ai sensi della legislazione vigente e tenendo conto delle condizioni meteorologiche prevedibili, nonche' delle caratteristiche tecniche operative della nave, assicura che la stessa venga impiegata senza compromettere la sicurezza e la salute dei lavoratori.

2. In particolare, l'armatore:

a) assicura la manutenzione tecnica delle navi, degli impianti e dei dispositivi, in particolare di quelli indicati agli allegati I e II e l'eliminazione dei difetti riscontrati;

b) adotta misure organizzative intese a garantire la regolare pulizia delle navi e del complesso degli impianti e dei dispositivi per mantenere condizioni adeguate di igiene;

c) tiene a bordo delle navi mezzi di salvataggio e di sopravvivenza appropriati, in buono stato di funzionamento e in quantita' sufficiente per i lavoratori;

d) osserva le prescrizioni minime di sicurezza e di salute riguardanti i dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza di cui all'allegato III;

e) osserva, fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, titolo IV, e successive modifiche ed integrazioni, le specifiche in materia di dispositivi di protezione individuali di cui all'allegato IV;

f) fornisce al comandante i mezzi necessari per conformarsi agli obblighi contenuti nel presente decreto legislativo;

g) dispone che gli eventi verificatisi durante la navigazione e che hanno o che possono avere effetto sulla sicurezza e la salute dei lavoratori a bordo siano oggetto di un resoconto dettagliato da trasmettere all'autorita' marittima del primo porto di approdo e siano accuratamente e circostanziatamente registrati per iscritto;

h) assicura che anche nei confronti dei lavoratori non marittimi presenti a bordo, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, si applichino le disposizioni previste per i lavoratori marittimi.

 

Art. 4 - Requisiti di sicurezza e di salute

1. Le navi da pesca nuove e quelle oggetto di riparazioni, ovvero trasformazioni, ovvero modifiche di grande portata devono soddisfare alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato I a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Fermo restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, le navi da pesca esistenti devono essere adeguate alle prescrizioni di sicurezza e di salute di cui all'allegato II entro il 23 novembre 2002.

 

Art. 5 - Informazione dei lavoratori

1. Le informazioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, che i lavoratori devono ricevere a bordo della nave da pesca sulla quale sono imbarcati devono essere comprensibili per tutti i lavoratori.

 

Art. 6 - Formazione dei lavoratori

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 27, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, l'armatore deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in particolare:

a) per quanto riguarda la sicurezza e la salute a bordo delle navi, con particolare riferimento alla lotta antincendio e all'impiego di mezzi di salvataggio e di sopravvivenza, in conformita' al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 474;

b) per quanto attiene il pronto soccorso e l'assistenza medica a bordo ai sensi della normativa vigente;

c) in relazione all'impiego delle apparecchiature utilizzate e delle attrezzature di trazione, nonche' ai differenti metodi di segnalazione specie di quella gestuale.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', da adottarsi entro il 31 marzo 2000, sono definiti la durata ed i contenuti minimi della formazione di cui al comma 1, lettera c).


Art. 7 - Formazione del comandante della nave da pesca

1. L'armatore assicura che il comandante riceva una formazione approfondita riguardante in particolare:

a) la prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro a bordo e le misure da prendere in caso di infortuni;

b) la stabilita' della nave ed il mantenimento della stabilita' stessa in tutte le condizioni prevedibili di carico e all'atto delle operazioni di pesca;

c) la navigazione e le comunicazioni via radio, comprese le procedure.

 

Art. 8 - Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione del presente decreto e' svolta ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.

 

Art. 9 - Sanzioni

1. L'armatore e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 3, comma 2, lettere a), c), d), e) ed f), 4 e 7.

2. L'armatore ed il comandante sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 3, comma 2, lettera h), e 6;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 3, comma 2, lettera b), e 5.

3. L'armatore ed il comandante sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione dell'articolo 3, comma 2, lettera g).

 

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore sei mesi dopo la data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 17 agosto 1999

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Letta, Ministro per le politiche comunitarie

Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Dini, Ministro degli affari esteri

Diliberto, Ministro di grazia e giustizia

Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

De Castro, Ministro per le politiche agricole

Treu, Ministro dei trasporti e della navigazione

Bindi, Ministro della sanita'

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

 

Allegato 1

PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LE NAVI DA PESCA NUOVE

(art. 3, comma 2, lettera a) e art. 4, comma 1)

Osservazione preliminare

Gli obblighi previsti dai presenti allegati sono di applicazione ogniqualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro o dell'attivita', le condizioni o un rischio a bordo di una nave da pesca nuova.

1. Navigabilita' e stabilita'.

1.1. La nave deve essere mantenuta in buone condizioni di navigabilita' e dotata di attrezzature appropriate alla sua destinazione ed al suo impiego.

1.2. Le informazioni sulle caratteristiche di stabilita' della nave devono essere disponibili a bordo e accessibili al personale di guardia.

1.3. Ogni nave che non sia in avaria deve avere e conservare una stabilita' sufficiente nelle condizioni operative previste.

Il comandante deve prendere le misure precauzionali necessarie per conservare l'adeguata stabilita' della nave.

Vanno rigorosamente seguite le istruzioni relative alla stabilita' della nave.

 

2. Impianto meccanico ed elettrico.

2.1. L'impianto elettrico deve essere concepito e realizzato in modo da non costituire pericolo e garantire:

la protezione dell'equipaggio e della nave contro i rischi elettrici;

il buon funzionamento di tutte le apparecchiature necessarie per mantenere la nave in condizioni operative e di abitabilita' normali senza dover fare ricorso ad una fonte di energia elettrica di emergenza;

il funzionamento, nei vari casi di emergenza, delle apparecchiature elettriche essenziali per la sicurezza.

2.2. Deve essere prevista una fonte di energia elettrica di emergenza.

Essa deve essere sistemata, tranne nelle navi con ponte aperto, al di fuori della sala macchine ed essere progettata in modo da assicurare, in caso di incendio o altro guasto dell'impianto elettrico principale, il funzionamento simultaneo, per almeno tre ore:

del sistema di comunicazione interno, dei rilevatori antincendio e dei segnali necessari in caso di emergenza;

delle luci di navigazione e dell'illuminazione di emergenza;

del sistema di radiocomunicazione;

della pompa elettrica antincendio di emergenza, se disponibile sulla nave.


Se la fonte di energia elettrica di emergenza e' costituita da una batteria di accumulatori, in caso di guasto dell'impianto elettrico principale, la batteria di accumulatori deve essere collegata automaticamente al pannello di distribuzione di energia elettrica di emergenza e deve garantire l'alimentazione senza interruzioni per tre ore dei servizi indicati al secondo comma, primo, secondo e terzo trattino.

Il pannello di distribuzione di energia elettrica ed il pannello di emergenza dovrebbero, per quanto possibile, essere installati in maniera che non si trovino esposti simultaneamente all'acqua o al fuoco.

2.3. I pannelli di comando devono recare indicazioni chiare; le scatole dei fusibili e il supporto dei fusibili devono essere periodicamente controllati per accertare che la taratura dei fusibiIi utilizzati sia corretta.

2.4. Gli scompartimenti che ospitano le batterie di accumulatori per l'elettricita' devono essere adeguatamente aerati.

2.5. I sistemi elettronici di assistenza alla navigazione devono essere controllati frequentemente e sottoposti a manutenzione.

2.6. Tutte le attrezzature impiegate per il sollevamento devono essere controllate e provate periodicamente.

2.7. Tutte le parti dei dispositivi di sollevamento, di trazione e delle attrezzature ad essi affini devono essere mantenute in buono stato di funzionamento.

2.8. Gli impianti di refrigerazione ed i sistemi ad aria compressa eventualmente installati a bordo devono essere sottoposti a manutenzione e controllati periodicamente.

2.9. Gli apparecchi per la cottura e quelli per uso domestico che funzionano con gas pesanti devono essere impiegati solo in locali ben aerati; occorre evitare accuratamente le concentrazioni pericolose di gas.

I cilindri metallici che contengono gas infiammabili e altri gas pericolosi devono riportare una indicazione chiara del loro contenuto e devono essere ubicati in coperta.

Tutte le valvole, i regolatori della pressione e le tubazioni di collegamento a detti cilindri devono essere protetti contro i guasti.

 

3. Impianto di radiocomunicazione.

Gli impianti di radiocomunicazione devono permettere di entrare in collegamento in qualsiasi momento con almeno una stazione costiera o terrestre costiera, tenuto conto delle normali condizioni di propagazione delle onde radioelettriche.

 

4. Vie e uscite di sicurezza.

4.1. Le vie e le uscite che possono essere utilizzate come vie e uscite di sicurezza non devono mai essere ostruite, devono essere facilmente accessibili e condurre il piu' direttamente possibile in coperta o in area sicura e da qui ai dispositivi di salvataggio in modo che i lavoratori possano evacuare rapidamente e in condizioni di massima sicurezza i posti di lavoro o gli alloggi.

4.2. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite che possono essere utilizzate come vie e uscite di sicurezza devono dipendere dall'impiego, dall'attrezzatura e dalle dimensioni del posto di lavoro e di alloggio e dal numero massimo di persone che possono trovarvisi.

In caso di emergenza le uscite che possono essere utilizzate come uscite di sicurezza e che sono chiuse devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da qualunque lavoratore o da squadre di salvataggio.

4.3. La tenuta alle intemperie e all'acqua delle porte di emergenza e delle altre uscite di sicurezza deve essere adeguata all'ubicazione e alla funzione specifica.

Le porte di emergenza e le altre uscite di sicurezza devono avere una capacita' di resistenza al fuoco pari a quella delle pareti.

4.4. Le vie e le uscite di sicurezza devono essere indicate da segnali in conformita' della normativa vigente.

I segnali devono essere apposti nei punti appropriati ed essere fatti per durare.

4.5. Le vie di emergenza, i mezzi di evacuazione e le uscite di sicurezza che richiedono illuminazione devono essere dotati di luci di emergenza di sufficiente intensita' per i casi di guasto all'illuminazione.

 

5. Rilevazione incendio e lotta antincendio.

5.1. A seconda delle dimensioni e dell'impiego della nave, dell'attrezzatura che essa contiene, delle proprieta' fisiche e chimiche delle sostanze presenti e del numero massimo di persone che possono trovarsi a bordo, gli alloggi, i posti di lavoro chiusi, compresa la sala macchine nonche' la stiva per il pesce eventualmente necessaria, devono essere equipaggiati con adeguate attrezzature antincendio e, se necessario, con sistemi di rilevamento e di allarme antincendio.

5.2. Le attrezzature antincendio devono essere sempre tenute nei luoghi appositi, devono essere mantenute in condizione di funzionare e devono essere immediatamente accessibili.

I lavoratori devono sapere dove si trovano le attrezzature antincendio, come funzionano e come si usano.

La presenza degli estintori e delle altre attrezzature portatili antincendio deve essere verificata prima dell'approntamento della nave.

5.3. Le attrezzature antincendio azionate manualmente devono essere facilmente accessibili e di facile uso e devono essere indicate mediante segnali in conformita' della normativa vigente.

Questi segnali devono essere apposti in luoghi appropriati ed essere fatti per durare.

5.4. I sistemi di rilevazione incendio e di relativo allarme devono essere regolarmente provati e sottoposti a manutenzione.

5.5. Le esercitazioni antincendio devono essere effettuate regolarmente.

 

6. Aerazione dei posti di lavoro chiusi.

Nei posti di lavoro chiusi si deve garantire che vi sia sufficiente aria pulita, tenuto conto dei metodi di lavoro impiegati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

Se viene usato un sistema di aerazione meccanico, esso deve essere sottoposto a manutenzione.

 

7. Temperatura dei locali.

7.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati, degli sforzi fisici imposti ai lavoratori e delle condizioni meteorologiche esistenti o che possono esistere nella regione in cui opera la nave.

7.2. La temperatura degli alloggi, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso, ove esistano deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.

8. Illuminazione naturale e artificiale dei posti di lavoro.

8.1. I posti di lavoro devono disporre per quanto possibile di una illuminazione naturale sufficiente e essere dotati di dispositivi di illuminazione artificiale adeguata alle condizioni di pesca senza mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o la navigazione delle altre navi.

8.2. Gli impianti di illuminazione dei posti di lavoro, scale, scale a pioli e corridoi devono essere installati in modo tale che il tipo di illuminazione previsto non presenti un rischio di infortunio per i lavoratori e non ostacoli la navigazione della nave.

8.3. Nei posti di lavoro in cui i lavoratori sono particolarmente esposti a pericoli nel caso di guasto all'illuminazione artificiale si deve prevedere una illuminazione di emergenza di intensita' adeguata.

8.4. L'illuminazione di emergenza deve essere mantenuta in buone condizioni di funzionamento e deve essere controllata periodicamente.

 

9. Pavimenti, pareti e soffitti.

9.1. I locali accessibili ai lavoratori devono essere antisdrucciolevoli o essere dotati di altri dispositivi contro la caduta ed essere esenti da ostacoli per quanto possibile.

9.2. I locali comprendenti posti di lavoro devono disporre di un isolamento acustico e termico sufficiente, tenuto conto del tipo di mansioni e dell'attivita' fisica dei lavoratori.

9.3. Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite o deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.

 

10. Porte.

10.1. Le porte devono sempre potersi aprire dall'interno senza un dispositivo particolare.

Esse devono potersi aprire da entrambi i lati quando i posti di lavoro sono in uso.

10.2. Le porte, e in particolare le porte scorrevoli quando non se ne possa fare a meno, devono funzionare nel modo piu' sicuro possibile per i lavoratori, specialmente in condizioni di cattivo tempo e di mare agitato.

 

11. Vie di circolazione - Zone di pericolo.

11.1. Corridoi, cofani, la parte esterna della tuga e in generale tutte le vie di circolazione devono essere dotate di battagliole, corrimano guardacorpo o altri dispositivi per garantire la sicurezza dei lavoratori nello svolgimento delle loro attivita' a bordo.

11.2. Qualora sussista il rischio che il lavoratore cada attraverso un boccaporto del ponte o da un ponte all'altro, si deve prevedere, per quanto possibile, un'adeguata protezione.

Allorche' detta protezione e' assicurata da una battagliola, questa deve avere una altezza di almeno un metro.

11.3. Gli accessi agli impianti previsti al di sopra del ponte ai fini del loro impiego o manutenzione devono essere tali da garantire la sicurezza dei lavoratori.

Parapetti o dispositivi similari di protezione di altezza adeguata devono essere previsti per prevenire cadute.

11.4. Le impavesate o altri mezzi previsti per evitare le cadute fuori bordo devono essere mantenuti efficienti.

Dei parapetti di scarico o altri dispositivi simili devono essere previsti nell'impavesata per un rapido scolo delle acque.

11.5. Su pescherecci per traino poppiero dotati di rampe, la parte superiore di queste ultime deve essere equipaggiata con una porta o un altro dispositivo della stessa altezza delle impavesate, o altri dispositivi adiacenti, che impediscano l'accesso per proteggere i pescatori dal rischio di cadere nella rampa.

Questa porta o altro dispositivo deve essere di facile apertura e chiusura, preferibilmente con telecomando, deve essere aperta soltanto per salpare ed issare a bordo la rete.

 

12. Struttura dei posti di lavoro.

12.1. Le aree di lavoro devono essere tenute sgombre e, per quanto possibile, protette contro il moto del mare e devono fornire un'adeguata protezione ai lavoratori contro le cadute a bordo o fuori
bordo.

Le aree di lavorazione del pesce saranno sufficientemente spaziose sia in termini di altezza che di superficie.

12.2. Quando viene effettuato dalla sala macchine, il comando dei motori deve essere effettuato in un locale separato, isolato acusticamente e termicamente da detta sala e accessibile senza attraversare la sala stessa.

Il ponte di comando e' considerato un locale conforme ai requisiti previsti nel primo comma.

12.3. I comandi dei dispositivi di trazione devono essere installati in un area sufficientemente ampia per consentire ai manovratori di operare senza ostacoli.

I dispositivi di trazione devono inoltre essere muniti di congegni di sicurezza adeguati per i casi di emergenza, compresi congegni di arresto di emergenza.

12.4. Il manovratore dei dispositivi di trazione deve avere un campo di visione adeguato su tali dispositivi e sui lavoratori all'opera.

Se i comandi dei dispositivi di trazione sono manovrati dal ponte, il manovratore deve avere anche in questo caso una visione libera sui lavoratori all'opera, sia direttamente, sia tramite un altro mezzo adeguato.

12.5. Fra il ponte e la coperta di lavoro deve essere impiegato un sistema di comunicazione affidabile.

12.6. Durante l'attivita' di pesca o quando altri lavori sono svolti in coperta deve essere sempre mantenuta un'attenta vigilanza e l'equipaggio deve essere avvertito del pericolo imminente di ondate in arrivo.

12.7. Il tratto non protetto di funi e cavi e degli elementi mobili dell'attrezzatura deve essere ridotto al minimo prevedendo dispositivi di protezione.

12.8. Devono essere installati dispositivi per il controllo delle masse in movimento, particolarmente sui pescherecci per traino poppiero:

dispositivi di blocco dei bozzelli divergenti,

dispositivi per il controllo delle oscillazioni del sacco della rete.

 

13. Alloggi.

13.1. L'ubicazione, la struttura, l'isolamento acustico e termico e le dotazioni degli alloggi per i lavoratori e se del caso dei locali di servizio e delle relative vie di accesso devono essere tali da garantire adeguata protezione contro le intemperie e il moto del mare, contro le vibrazioni, il rumore, nonche' contro esalazioni da altri locali che possano disturbare i lavoratori durante il loro periodo di riposo.

Se la struttura, le dimensioni e/o lo scopo della nave lo consentono, gli alloggi per i lavoratori devono essere ubicati in modo da ridurre al minimo gli effetti di movimenti e accelerazioni.

Adeguate misure devono essere adottate per quanto possibile per la protezione dei non fumatori contro il disagio provocato dal fumo di tabacco.

13.2. Gli alloggi per i lavoratori devono essere correttamente ventilati per garantire un costante rifornimento di aria pulita e per prevenire la condensa.

Negli allogqi per i lavoratori deve essere prevista un'adeguata illuminazione con:

illuminazione normale generale adeguata,

illuminazione generale soffusa per evitare disagio ai lavoratori che riposano,

illuminazione locale in ciascuna cuccetta.

13.3. La cucina e la mensa eventuali devono avere dimensioni adeguate, con appropriata illuminazione e ventilazione e deve essere facile mantenerle pulite.

Devono essere previsti frigoriferi o altre attrezzature di conservazione per mantenere gli alimenti a bassa temperatura.

 

14. Impianti sanitari.

14.1. Sulle navi che dispongono di alloggi per l'equipaggio, devono essere debitamente equipaggiati e installati docce con acqua corrente calda e fredda, lavabi e gabinetti ed i locali rispettivi devono essere opportunamente aerati.

14.2. Ciascun lavoratore deve disporre di un posto in cui sistemare gli effetti personali.

 

15. Pronto soccorso.

Tutte le navi devono essere dotate di materiale di pronto soccorso in conformita' dei requisiti dell'allegato II della direttiva 92/29/CEE , del decreto del Ministero della sanita', di concerto con  il Ministero della marina mercantile del 25 maggio 1988, n. 279, concernente i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi, e del decreto del Ministero della sanita', di concerto con i Ministeri dei trasporti e della pubblica istruzione, del 25 agosto 1998, riguardante la certificazione della gente di mare in materia di pronto soccorso sanitario e di assistenza medica a bordo delle navi.

 

16. Scale e passerelle d'imbarco.

Deve essere disponibile una scala di imbarco, una passerella di imbarco o un altro dispositivo analogo che offra un accesso adeguato e sicuro a bordo della nave.

 

17. Rumore.

Si devono prendere le opportune misure tecniche affinche' il livello sonoro sui luoghi di lavoro e negli alloggi sia ridotto al minimo, tenuto conto della stazza della nave.

 

Allegato II

PRESCRIZIONI MINIME Dl SICUREZZA E DI SALUTE PER LE NAVI DA PESCA ESISTENTI

(art. 3, comma 2, lettera a) e art. 4, comma 2)

Osservazione preliminare

Gli obblighi previsti dal presente allegato sono di applicazione, nella misura consentite dalle caratteristiche del luogo di lavoro o dell'attivita', le condizioni o un rischio a bordo di una nave da pesca esistente.

 

1. Navigabilita' e stabilita'.

1.1. La nave deve essere mantenuta in buone condizioni di navigabilita' e dotata di attrezzature appropriate alla sua destinazione ed al suo impiego.

1.2. Le informazioni sulle caratteristiche di stabilita' della nave, se esistono, devono essere disponibili a bordo e accessibili al personale di guardia.

1.3. Ogni nave che non sia in avaria deve avere e conservare una stabilita' sufficiente nelle condizioni operative previste.

Il comandante deve prendere le misure precauzionali necessarie per conservare l'adeguata stabilita' della nave.

Vanno rigorosamente seguite le istruzioni relative alla stabilita' della nave.

 

2. Impianto meccanico ed elettrico.

2.1. L'impianto elettrico deve essere concepito e realizzato in modo da non costituire pericolo e garantire:

la protezione dell'equipaggio e della nave contro i rischielettrici;

il buon funzionamento di tutte le attrezzatture necessarie per mantenere la nave in condizioni operative e di abitabilita' normali senza dover fare ricorso ad una fonte di energia elettrica di emergenza;

il funzionamento degli apparecchi elettrici essenziali per la sicurezza nelle possibili situazioni di emergenza.

2.2. Deve essere prevista una fonte di energia elettrica di emergenza.

Essa deve essere sistemata, tranne nelle navi con ponte aperto, a di fuori della sala macchine ed essere progettata in modo da assicurare, in caso di incendio o altro guasto dell'impianto elettrico principale, il funzionamento simultaneo, per almeno tre ore:

del sistema di comunicazione interno, dei rilevatori antincendio e dei segnali necessari in caso di emergenza;

delle luci di navigazione e dell'illuminazione di emergenza;

del sistema di radiocomunicazione;

della pompa elettrica antincendio di emergenza, se disponibile sulla nave.

Se la fonte di energia elettrica di emergenza e' costituita da una batteria di accumulatori, in caso di guasto dell'impianto elettrico principale, la batteria di accumulatori deve essere collegata automaticamente al pannello di distribuzione di energia elettrica di emergenza e deve garantire l'alimentazione senza interruzioni per tre ore dei servizi indicati al secondo comma, primo, secondo e terzo trattino.

Il pannello di distribuzione di energia elettrica ed il pannello di emergenza dovrebbero, per quanto possibile, essere installati in maniera che non si trovino esposti simultaneamente all'acqua o al fuoco.

2.3. I pannelli di comando devono recare indicazioni chiare; le scatole dei massimi fusibili e il supporto dei fusibili devono essereperiodicamente controllati per accertare che la taratura dei fusibili utilizzati sia corretta.

2.4. Gli scompartimenti che ospitano gli accumulatori per l'elettricita' devono essere adeguatamente aerati.

2.5. I sistemi elettronici di assistenza alla navigazione devono essere controllati frequentemente e sottoposti a manutenzione.

2.6. Tutte le attrezzature impiegate per il sollevamento devono essere controllate e provate periodicamente.

2.7. Tutte le parti dei dispositivi di sollevamento, di trazione e delle attrezzature ad essi affini devono essere mantenute in buono stato di funzionamento.

2.8. Gli impianti di refrigerazione ed i sistemi ad aria compressa eventualmente installati a bordo devono essere sottoposti a manutenzione e controllati periodicamente.

2.9. Gli apparecchi per la cottura e quelli per uso domestico che funzionano con gas pesanti devono essere impiegati solo in locali ben aerati; occorro evitare accuratamente le concentrazioni pericolose di gas.

I cilindri metallici che contengono gas infiammabili e altri gas pericolosi devono riportare una indicazione chiara del loro contenuto e devono essere ubicati in coperta.

Tutte le valvole, i regolatori della pressione e le tubazioni di collegamento a detti cilindri devono essere protetti contro i guasti.

 

3. Impianto di radiocomunicazione.

Gli impianti di radiocomunicazione devono permettere di entrare in collegamento in qualsiasi momento con almeno una stazione costiera o terrestre costiera, tenuto conto delle normali condizioni di propagazione delle onde radioelettriche.

 

4. Vie e uscite di sicurezza.

4.1. Le vie e le uscite che possono essere utilizzate come vie e uscite di sicurezza non devono mai essere ostruite, devono essere facilmente accessibili e condurre il piu' direttamente possibile in coperta o in area sicura e da qui ai dispositivi di salvataggio, in modo che i lavoratori possano evacuare rapidamente e in condizioni di massima sicurezza i posti di lavoro o gli alloggi.

4.2. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite che possono essere utilizzate come vie e uscite di sicurezza devono dipendere dall'impiego, dall'attrezzatura e dalle dimensioni del posto di lavoro e di alloggio e dal numero massimo di persone che possono trovarsi a bordo.

Le uscite che possono essere utilizzate come uscite di sicurezza e che sono chiuse devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente in caso di emergenza da qualunque lavoratore o da squadre di salvataggio.

4.3. Le vie e le uscite di sicurezza devono essere indicate da segnali in conformita' della normativa vigente.

I segnali devono essere apposti nei punti appropriati ed essere fatti per durare.

4.4. Le vie di emergenza, i mezzi di evacuazione e le uscite di sicurezza che richiedono illuminazione devono essere dotati di luci di emergenza di sufficiente intensita' per i casi di guasto all'illuminazione.

 

5. Rilevazione incendio e lotta antincendio.

5.1. A seconda delle dimensioni e dell'impiego della nave, dell'attrezzatura che essa contiene, delle proprieta' fisiche e chimiche delle sostanze presenti e del numero massimo di persone che possono trovarsi a bordo, gli alloggi, i posti di lavoro chiusi, compresa la sala macchine nonche' la stiva per il pesce eventualmente necessaria, devono essere equipaggiati con adeguate attrezzature antincendio e, se necessario, con sistemi di rilevamento e di allarme antincendio.

5.2. Le attrezzature antincendio devono essere sempre tenute nei luoghi appositi, devono essere mantenute in condizione di funzionare e devono essere immediatamente accessibili.

I lavoratori devono sapere dove si trovano le attrezzature antincendio, come funzionano e come si usano.

La presenza degli estintori e delle altre attrezzature portatili antincendio deve essere verificata prima dell'approntamento della nave.

5.3. Le attrezzature antincendio azionate manualmente devono essere  facilmente accessibili e di facile uso e devono essere indicate mediante segnali in conformita' della normativa vigente.

Questi segnali devono essere apposti in luoghi appropriati ed essere fatti per durare.

5.4. I sistemi di rilevazione incendio e di relativo allarme devono essere regolarmente trovati e sottoposti a manutenzione.

5.5. Le esercitazioni antincendio devono essere effettuate regolarmente.

 

6. Aerazione dei posti di lavoro chiusi.

Nei posti di lavoro chiusi si deve garantire che vi sia sufficiente aria pulita, tenuto conto dei metodi di lavoro impiegati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

Se viene usato un sistema di aerazione meccanico, esso deve essere sottoposto a manutenzione.

 

7. Temperatura dei locali.

7.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati, degli sforzi fisici imposti ai lavoratori e delle condizioni meteorologiche esistenti o che possono esistere nella regione in cui opera la nave.

7.2. La temperatura degli alloggi dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso, ove esistono, deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.

 

8. Illuminazione naturale e artificiale dei posti di lavoro.

8.1. I posti di lavoro devono disporre per quanto possibile di una illuminazione naturale sufficiente e essere dotati di dispositivi di illuminazione artificiale adeguata alle condizioni di pesca senza mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o la navigazione delle altre navi.

8.2. Gli impianti di illuminazione dei posti di lavoro, scale, scale a pioli e corridoi devono essere installati in modo tale che il tipo di illuminazione previsto non presenti un rischio di infortunio per lavoratori e non ostacoli la navigazione della nave.

8.3. Nei posti di lavoro in cui i lavoratori sono particolarmente esposti a pericoli nel caso di guasto all'illuminazione artificiale si deve prevedere una illuminazione di emergenza di intensita' adeguata.

8.4. L'illuminazione di emergenza deve essere mantenuta in buone condizioni di funzionamento e deve essere controllata periodicamente.

 

9. Pavimenti, pareti e soffitti.

9.1. I locali accessibili ai lavoratori devono essere   antisdrucciolevoli o essere dotati di altri dispositivi contro la caduta ed essere esenti da ostacoli per quanto possibile.

9.2. I locali comprendenti posti di lavoro devono disporre, per quanto possibile, di un isolamento acustico e termico sufficiente, tenuto conto del tipo di mansione e dell'attivita' fisica dei lavoratori.

9.3 Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite o deterse per ottenere condizioni adeguate d'igiene.

 

10. Porte.

10.1. Le porte devono sempre potersi aprire dall'interno senza un dispositivo particolare. Esse devono potersi aprire da entrambi i lati quando i posti di lavoro sono in uso.

10.2. Le porte, e in particolare le ponte scorrevoli, quando non se ne possa fare a meno, devono funzionare nel modo piu' sicuro possibile per i lavoratori, specialmente in condizioni di cattivo tempo e  di mare agitato.

 

11. Vie di circolazione - Zone di pericolo.

11.1. Corridoi, cofani, la parte esterna della tuga e in generale tutte le vie di circolazione devono essere dotate di battagliole, corrimano, guardacorpo o altri dispositivi per garantire la sicurezza dei lavoratori nello svolgimento delle loro attivita' a bordo.

11.2. Qualora sussista il rischio che il lavoratore cada attraverso un boccaporto del ponte o da un ponte all'altro, si deve prevedere, per quanto possibile, un'adeguata protezione.

11.3. Gli accessi agli impianti previsti al di sopra del ponte ai fini del loro impiego o manutenzione devono essere tali da garantire la sicurezza dei lavoratori.

Parapetti o dispositivi similari di protezione di altezza adeguata devono essere previsti per prevenire cadute.

11.4. Le impavesate o altri mezzi previsti per evitare le cadute fuori bordo devono essere mantenuti efficienti.

Dei parapetti di scarico o altri dispositivi simili devono essere previsti nell'impavesata per un rapido scolo delle acque.

11.5. Su pescherecci per traino poppiero dotati di rampe, la parte superiore di queste ultime deve essere equipaggiata con una porta o un altro dispositivo della stessa altezza delle impavesate, o altri dispositivi adiacenti, che impediscano l'accesso per proteggere i pescatori dal rischio di cadere nella rampa.

Questa porta o altro dispositivo deve essere di facile apertura e chiusura, deve essere aperta soltanto per salpare ed issare a bordo la rete.

 

12. Struttura dei posti di lavoro.

12.1. Le aree di lavoro devono essere tenute sgombre e, per quanto possibile, protette contro il moto del mare e devono fornire un'adeguata protezione ai lavoratori contro le cadute a bordo o fuori bordo.

Le aree di lavorazione del pesce saranno sufficientemente spaziose sia in termini di altezza che di superficie.

12.2. Quando viene effettuato dalla sala macchine, il comando dei motori deve essere effettuato in un locale separato, isolato acusticamente e termicamente da detta sala e accessibile senza attraversare la sala stessa.

Il ponte di comando e' considerato un locale conforme ai requsiti previsti nel primo capoverso.

12.3. I comandi dei dispositivi di trazione devono essere installati in un'area sufficientemente ampia per consentire ai manovratori di operare senza ostacoli.

I dispositivi di trazione devono inoltre essere muniti di congegni di sicurezza adeguati per i casi di emergenza, compresi congegni di arresto di emergenza.

12.4. Il manovratore dei dispositivi di trazione deve avere un campo di visione adeguato su tali dispositivi e sui lavoratori all'opera.

Se i comandi dei dispositivi di trazione sono manovrati dal ponte, il manovratore deve avere anche in questo caso una visione libera sui lavoratori all'opera, sia direttamente, sia tramite un altro mezzo adeguato.

12.5. Fra il ponte e la coperta di lavoro deve essere impiegato un sistema di comunicazione affidabile.

12.6. Durante l'attivita' di pesca o quando altri lavori sono svolti in coperta deve essere sempre mantenuta un'attenta vigilanza e l'equipaggio deve essere avvertito del pericolo imminente di ondate in arrivo.

12.7. Il tratto non protetto di funi e cavi e degli elementi mobili dell'attrezzatura deve essere ridotto al minimo prevedendo dispositivi di protezione.

12.8. Devono essere installati dispositivi per il controllo delle masse in movimento, particolarmente sui pescherecci per traino poppiero:

dispositivi di blocco dei bozzelli divergenti;

dispositivi per il controllo delle oscillazioni del sacco della rete.

 

13. Alloggi.

13.1. Gli eventuali alloggi dei lavoratori devono essere strutturati in modo tale che al rumore, le vibrazioni, gli effetti di movimenti e accelerazioni nonche' le esalazioni da altri locali siano ridotti al minimo.

Negli alloggi deve essere prevista un'adeguata illuminazione.

13.2. La cucina e la mensa eventuali devono avere dimensioni adeguate, con appropriata illuminazione e ventilazione e deve essere facile mantenerle pulite.

Devono essere previsti frigoriferi o altre attrezzature di conservazione per mantenere gli alimenti a bassa temperatura.

 

14. Impianti sanitari.

14.1. Sulle navi che dispongono di alloggi per l'equipaggio, devono essere installati lavabi, gabinetti e, se possibile, una doccia e i rispettivi locali devono essere debitamente aerati.

 

15. Pronto soccorso.

Tutte le navi devono essere dotate di materiale di pronto soccorso in conformita' dei requisiti della vigente normativa.

 

16. Scale e passerelle d'imbarco.

Deve essere disponibile una scala d'imbarco, una passerella di imbarco o un altro dispositivo analogo che offra un accesso adeguato e sicuro a bordo della nave.

 

Allegato III

PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE RIGUARDANTI I DISPOSITIVI DI SALVATAGGIO DI SOPRAVVIVENZA

(art. 3, comma 2, lettera d)

Osservazione preliminare

Gli obblighi previsti dal presente allegato sono di applicazione ogniqualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro o dell'attivita', le condizioni o un rischio a bordo di una nave da pesca.

1. Le navi da pesca devono disporre di adeguati dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza, comprese le attrezzature adeguate per recuperare i lavoratori caduti in mare, nonche' di dispositivi di salvataggio radio, segnatamente di un radiofaro per la localizzazione dei sinistri, munito di un dispositivo a sganciamento idrostatico, tenuto conto del numero di persone a bordo e dell'area in cui la navesvolge la sua attivita'.

2. Tutti i dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza devono trovarsi al posto previsto, essere mantenuti in buono stato di funzionamento ed essere disponibili per un'utilizzazione immediata.

Essi devono essere controllati prima che la nave lasci il porto e durante il viaggio.

 

3. I dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza sono soggetti a ispezione a intervalli regolari.

 

4. Tutti i lavoratori devono essere debitamente addestrati e istruiti in previsione di qualsiasi emergenza.

 

5. Se la lunghezza della nave e' superiore a 45 m o se l'equipaggio comporta cinque o piu' lavoratori, deve essere fornito a ciascun lavoratore un elenco con chiare istruzioni da seguire in caso di emergenza.

 

6. Ogni mese devono essere effettuate, in porto e/o in mare, adunate dei lavoratori a scopo di esercitazioni di salvataggio. Tali esercitazioni devono garantire che i lavoratori comprendano in modo esauriente le operazioni da svolgere per l'impiego e il maneggiamento dei dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza e siano addestrati in tali operazioni.

I lavoratori devono essere addestrati nel montaggio e nell'impiego dell'apparecchiatura radiofonica portatile, se esiste a bordo.

 

Allegato IV

PRESCRIZIONIMINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE RIGUARDANTI LE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (art. 3, comma 2, lettera e)

Osservazione preliminare

Gli obblighi previsti dal presente allegato sono di applicazione ogniqualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro o dell'attivita', le condizioni o un rischio a bordo di una nave da pesca.

1. Qualora non fosse possibile escludere o limitare in modo sufficiente i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori mediante i mezzi collettivi o tecnici di protezione, essi devono essere dotati di attrezzature di protezione individuale.

2. Le attrezzature di protezione individuale portate come indumenti o sopra un indumento devono essere di colore vivace ben contrastante con l'ambiente marino e ben visibili.

 

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.).

Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La direttiva 93/103/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L. 307 del 13 dicembre 1993. - La direttiva 89/391/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L. 183 del 29 giugno 1989.

- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 1995-1997)". L'art. 1 e l'art. 51 nonche' gli allegati A e B cosi' recitano:

"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A; la scadenza e' prorogata di sei mesi se, per effetto di direttive notificate nel corso dell'anno di delega, la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco e' modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri con competenza istituzionale nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al, comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi dell'art. 17.

5. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

6. Il Governo e delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1996, n. 494, di recepimento della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, e dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52. Nell'esercizio della delega il Governo dispone l'applicazione delle norme di cui all'art. 10 del citato decreto legislativo n. 494 del 1996 a laureati con adeguata competenza tecnica o documentabile esperienza curriculare e professionale nel settore della sicurezza.

7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, alle direttive dei Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

8. Il Governo e' delegato ad emanare, secondo i criteri e i principi direttivi di cui all'art. 2, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, alla direttiva 86/653/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, uniformandosi ai criteri e ai principi generali di cui all'art. 2, e' data attuazione:

a) alla direttiva 93/118/CE del Consiglio, che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile, uniformandosi anche ai criteri specifici previsti all'art. 35 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e tenendo conto delle direttive del Consiglio 94/64/CE, 95/24/CE, 96/17/CE e 96/43/CE, di modifica della citata direttiva 85/1973/CEE;

b) alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, uniformandosi anche ai criteri specifici previsti all'art. 37 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

c) alla direttiva 95/29/CE del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e alla direttiva 97/2/CE del Consiglio sulle norme minime per la protezione dei vitelli, tenendo conto della decisione della commissione 97/182/CE".


"Art. 51 (Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro e prescrizioni minime di sicurezza e salute per il   lavoro a bordo delle navi da pesca: criteri di delega). - 1. L'attuazione delle direttive 93/88/CE, 931/103/CE e 95/63/CE del Consiglio si uniforma ai principi direttivi stabiliti dall'art. 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni. 2. All'art. 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il n. 2) della lettera g) del comma l deve intendersi nel senso che gli oneri derivanti dalle attivita' di informazione, consulenza ed assistenza in materia antinfortunistica e di prevenzione svolte da istituzioni ed enti pubblici di formazione in detta materia sono a carico del datore di lavoro; qualora il datore di lavoro sia un amministrazione pubblica, ai predetti oneri si provvede con le ordinarie risorse di bilancio dell'amministrazione interessata".

"Allegato A

(Omissis).

93/103/CE: direttiva del Consiglio del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

(Omissis)".

"Allegato B

(Omissis)

93/103/CE: direttiva del Consiglio del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

(Omissis)." - La legge 10 aprile 1981, n. 157, reca:

"Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'Organizzazione internazionale del lavoro". - La legge 10 aprile 1981, n. 158, reca: "Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 92, 133 e 143 dell'Organizzazione internazionale del lavoro". - Il   D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435, reca:

"Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare". - Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, reca: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro". - Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271, reca: "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali".

Note all'art. 1:

- Per il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, vedi nelle note alle premesse. - Per il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271, vedi nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

- Il titolo IV del citato D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, reca: "Uso dei dispositivi di protezione individuale".

Note all'art. 5:

- L'art. 21 del citato D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, cosi' recita:

"Art. 21 (Informazione dei lavoratori). - 1. Il datore di lavoro provvede affinche' ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:

a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attivita' dell'impresa in generale;

b) le misure e le attivita' di protezione e prevenzione adottate;

c) i rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attivita' svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;

f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;

g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.

2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3". - L'art. 27 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n 271, cosi' recita:

"Art. 27 (Informazione e formazione dei lavoratori marittimi). - 1. L'armatore ed il comandante provvedono affinche' ciascun lavoratore marittimo imbarcato riceva una adeguata informazione su:

a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'esercizio della navigazione marittima;

b) le misure e le attivita' di protezione adottate;

c) i rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attivita' svolta a bordo, le normative di sicurezza e le disposizioni armatoriali in materia;

d) i pericoli connessi all'uso di sostanze e dei preparati pericolosi preseriti a bordo;

e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'abbandono nave;

f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione a bordo ed il medico competente.

2. L'armatore assicura che ciascun lavoratore marittimo riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento alla tipologia di nave ed alle mansioni svolte a bordo.

3. La formazione deve avvenire in occasione:

a) dell'imbarco;

b) del trasferimento e cambiamento di mansioni;

c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi.

4. La formazione deve essere ripetuta periodicamente in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.

5. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', d'intesa con le organizzazioni di categoria degli armatori e dei lavoratori, puo' promuovere, istituire ed organizzare corsi di formazione ed aggiornamento dei lavoratori marittimi in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca, tenendo presente quanto indicato in merito dalle convenzioni internazionali di settore.

6. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione saranno stabiliti i criteri per il rilascio delle certificazioni relative alla formazione del personale marittimo".

Note all'art. 6:

- L'art. 38 del citato D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, cosi' recita:

"Art. 38 (Formazione ed addestramento). - 1. Il datore di lavoro si assicura che:

a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro;

b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilita' particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone". - Per l'art. 27 D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271, vedi nelle note all'art. 5. - Il D.P.R. 29 luglio 1996, n. 474, reca: "Regolamento concernente i requisiti ed il programma di esame per il rilascio del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio".

Nota all'art. 8:

- L'art. 28 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271, cosi' recita:

"Art. 28 (Vigilanza). - 1. L'attivita' di vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo delle navi o unita' di cui all'art. 2, e' di competenza dell'organo di vigilanza di cui all'art. 3, comma 1, lettera i).

2. Le visite e gli accertamenti di cui agli articoli 19, 20 e 21 sono effettuati dalle commissioni territoriali e dagli uffici periferici della sanita' marittima del Ministero della sanita'.

3. Con atto di indirizzo e coordinamento, su proposta dei Ministri dei trasporti e della navigazione, del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri per assicurare unitarieta' ed omogeneita' di comportamento in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori marittimi".