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IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare gli articoli 1 e 4 che conferiscono la delega al Governo per l'attuazione della direttiva comunitaria 94/9/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, e l'art. 47 che dispone un ordine alle relative tariffe e spese;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, per l'attuazione della direttiva 94/9/CE recante norme per l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ed in particolare l'art. 8 relativo alle modalita' per autorizzare gli organismi ad espletare le procedure di conformita';
Vista la risoluzione del Consiglio CEE del 21 dicembre 1989 concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformita', in merito anche alla rispondenza degli organismi di certificazione alle norme della serie EN 45000;
Vista la norma UNI-CEI EN 45011 sui criteri generali per gli organismi di certificazione dei prodotti e in particolare il punto 10;
Vista la norma UNI-CEI EN 45012 sui criteri generali per gli organismi di certificazione dei sistemi di qualita';
Vista la norma UNI-EN 30011/2 sui criteri generali per le verifiche ispettive dei sistemi di qualita' per la qualificazione dei valutatori di sistemi di qualita' (Auditors);
Ritenuta l'opportunita' di fissare, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, i requisiti e le procedure per l'accertamento dell'idoneita' degli organismi a valutare la conformita' alla direttiva 94/9/CE degli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva e dei sistemi di garanzia e di qualita', ai fini della immissione in commercio e messa in servizio degli apparecchi e sistemi di protezione stessi e dei relativi accessori;
Decreta:
Art. 1 - R e q u i s i t i
1. Gli organismi per essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, debbono:
a) soddisfare i criteri previsti dall'allegato XI del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126;
b) disporre di personale qualificato in numero sufficiente e dei mezzi tecnici necessari per assolvere adeguatamente le mansioni tecniche ed amministrative connesse con le procedure per l'attestazione di conformita', come previsto dall'allegato XI del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126;
c) dotarsi di un manuale di qualita' redatto in conformita' alla norma UNI-CEI EN 45011 e prevedere una regolamentazione su cui impegnare il cliente che, tra l'altro, definisca l'iter amministrativo interno e le procedure per l'ottenimento delle possibili attestazioni di conformita';
d) dimostrare che i locali interessati ed i rispettivi impianti garantiscono le norme di igiene ambientale e la sicurezza del lavoro.
Art. 2 - Presentazione della domanda
1. L'istanza dell'organismo relativa alla richiesta di autorizzazione ad espletare le procedure di valutazione di conformita' di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, deve essere indirizzata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G.S.P.C. Ispettorato tecnico, via Molise, 2 - 00187 Roma.
2. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo e contenente il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la camera di commercio competente, va prodotta in originale bollato e in duplice copia e contenere l'esplicita indicazione del tipo di autorizzazione richiesta e per quali prodotti o famiglia di prodotti viene richiesta, in relazione ai compiti di valutazione di cui agli allegati del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.
Art. 3 - Documentazione richiesta per la certificazione di prodotto
1. Alle richieste di autorizzazione alla certificazione, da inviarsi con le modalita' di cui all'art. 2, devono essere allegati i seguenti documenti in duplice copia:
a) copia dell'atto costitutivo o statuto, per i soggetti di diritto privato, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico, da cui risulti costitutivamente l'esercizio dell'attivita' di certificazione per direttive comunitarie;
b) elenco di macchinari e attrezzature, corredato delle caratteristiche tecniche ed operative, possedute in proprio;
c) elenco delle attrezzature possedute da eventuali laboratori convenzionati con il richiedente, presso cui vengono effettuati esamie/o prove complementari;
d) elenco dettagliato del personale con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni e organigramma complessivo dell'organismo da cui si evinca il ruolo svolto dai preposti alla direzione delle diverse attivita';
e) polizza di assicurazione per la responsabilita' civile, con massimale non inferiore a lire tre miliardi, per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' di attestazione di conformita' in ambito comunitario; tale obbligo non e' richiesto agli organismipubblici;
f) manuale di qualita' dell'organismo, redatto in base alla norma UNI-CEI EN 45011 contenente, tra l'altro, la specifica sezione per la direttiva 94/9/CE in cui, in conformita' al punto 10 della norma UNI-CEI EN 45011, per ogni famiglia di prodotti vengono dettagliate le attrezzature e gli strumenti necessari nonche' le procedure che verranno seguite per la certificazione.
In detta sezione dovranno essere indicati anche i seguenti elementi: normativa seguita, ente che ha effettuato la taratura e scadenza della taratura degli strumenti di misura;
g) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e del laboratorio in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature e la funzione degli ambienti;
h) documentazione, rilasciata dalle autorita' competenti, comprovante l'idoneita' dei locali e degli impianti dal punto di vista dell'igiene ambientale e della sicurezza del lavoro.
Nelle more della presentazione della documentazione anzidetta, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente puo' essere provvisoriamente attestata da atto notorio o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante;
i) dichiarazione impegnativa in ordine al puntuale soddisfacimento dei requisiti minimi di cui all'allegato XI del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.
2. Il ricorso a strutture diverse da quelle del richiedente, limitatamente ad esami o prove complementari o particolari, deve essere specificato nella domanda e documentato mediante copia autenticata della apposita convenzione, stipulata nelle forme di legge.
3. L'eventuale accreditamento del laboratorio dell'organismo da parte di un ente specializzato facente parte del sistema europeo di accreditamento sara' considerato utile elemento di valutazione.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si riserva comunque di richiedere ogni altra documentazione che a suo insindacabile giudizio dovesse ritenersi necessaria.
Art. 4 - Documentazione richiesta per la certificazione dei sistemi di qualita' aziendali
1. Alle richieste di autorizzazione alla certificazione di sistemi di qualita' delle aziende produttrici, da inviarsi con le modalita' di cui al precedente art. 1, devono essere allegati i seguenti documenti in duplice copia:
a) per le imprese non individuali copia dell'atto costitutivo o statuto, dal cui oggetto sociale risulti l'esercizio dell'attivita' di certificazione dei sistemi di qualita' delle aziende ovvero per i soggetti di diritto pubblico gli estremi dell'atto normativo;
b) documentazione relativa a:
manuale di qualita' dell'organismo redatto secondo le norme 45012;
i livelli di competenza minimi richiesti agli ispettori in relazione alle regole che l'organismo si e' dato sulla base delle UNI-EN 30011;
le istruzioni dettagliate sulle procedure seguite per la valutazione della conformita' alle norme della serie UNI-EN ISO 9000;
il regolamento per accedere alla certificazione ed il facsimile della domanda;
il manuale di qualita'-tipo che viene sottoposto alle aziende richiedenti l'attestazione di conformita' per il sistema qualita';
le normative di riferimento;
c) planimetria, in scala adeguata, degli uffici;
d) elenco dettagliato del personale con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni e organigramma complessivo nominativo, dell'organismo;
e) elenco dettagliato delle risorse di personale esterne utilizzate;
f) data di inizio dell'attivita' ed elenco dettagliato delle certificazioni gia' effettuate in relazione alla materia oggetto della domanda.
2. Nel caso in cui l'organismo richiedente l'autorizzazione sia accreditato da parte di un ente specializzato facente parte del sistema europeo di accreditamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si riserva di effettuare verifiche e controlli in ordine al possesso dei requisiti dichiarati.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si riserva comunque di richiedere ogni altra documentazione necessaria per la verifica del possesso dei requisiti.
Art. 5 - Autorizzazoni e verifiche
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge l'attivita' istruttoria, dispone le relative ispezioni da effettuarsi presso le sedi dell'organismo e di eventuali altri soggetti o laboratori convenzionati, per la verifica dei requisiti dichiarati o di ogni altro elemento ritenuto necessario per constatare l'idoneita' del richiedente l'autorizzazione.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base dei risultati dell'attivita' istruttoria e dei rapporti ispettivi a seguito delle visite di valutazione, determina se l'organismo richiedente ha una struttura, una organizzazione e procedure conformi ai criteri che regolano la concessione dell'autorizzazione. In caso positivo il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana il relativo provvedimento di autorizzazione e l'organismo viene iscritto in apposito registro.
3. L'autorizzazione ha validita' quinquennale e puo' essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo dell'istruttoria di rinnovo da effettuarsi secondo le modalita' previste nei commi precedenti.
4. Durante il periodo di validita' dell'autorizzazione, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' procedere al controllo periodico della sussistenza dei presupposti di base dell'idoneita' medesima, avvalendosi, se del caso, anche di organismi pubblici all'uopo autorizzati.
Art. 6 - T a r i f f e
1. Le tariffe e le spese relative all'autorizzazione ed il controllo degli organismi abilitati ad effettuare le procedure di certificazione ed attestazione di conformita', sono determinate con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
2. Gli oneri relativi all'attivita' ispettiva di autorizzazione o rinnovo e quelli di vigilanza sono a carico dell'organismo interessato.
Roma, 12 marzo 1999
Il Ministro: Bersani