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DECRETO 31 maggio 1999 - Individuazione delle lavorazioni vietate per la fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196. (Pubbilcato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1999)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1, comma 4, lettera f), della legge 24 giugno 1997, n. 196, il quale prevede che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale individui le lavorazioni che richiedono una sorveglianza medica speciale e i lavori particolarmente pericolosi da vietare per la fornitura di lavoro temporaneo;

Considerato che le attivita' lavorative possono comportare un rischio di infortunio o di tecnopatia;

Considerata la necessita' di individuare le lavorazioni particolarmente pericolose in quanto presentano un rischio di infortunio grave per il lavoratore interessato e per i compagni di lavoro e in quanto, per alcune fattispecie, sono prive di specifica disciplina normativa;

Considerata altresi' la necessita' di individuare le lavorazioni a rischio di tecnopatia, che richiedono una sorveglianza medica speciale in quanto comportano l'opportunita' di accertamenti sanitari
anche dopo la cessazione dell'attivita' lavorativa;


Decreta:

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto individuano le lavorazioni particolarmente pericolose e quelle richiedenti una sorveglianza medica speciale, per le quali e' vietata la fornitura di lavoro temporaneo.

 

Art. 2 - Lavorazioni che espongono a rischio di grave infortunio

1. Sono vietate le seguenti lavorazioni particolarmente pericolose:

 

Art. 3 - Lavorazioni che espongono a rischio di tecnopatia grave

1. Sono vietate le lavorazioni che espongono i lavoratori a: 


Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1999

p. Il Ministro: Caron