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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art.5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo del periodo domenicale e settimanale, il quale prevede che il riposo di 24 ore consecutive può cadere in un giorno diverso dalla domenica, mediante turni al personale addetto all'esercizio di determinate attività;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1935 e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla determinazione delle attività alle quali è applicabile l'art. 5 della citata legge 22 febbraio 1934, n. 370;
Sentite le organizzazioni sindacali del settore;
Ritenuta la necessità di aggiungere alla tabella I annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935 una nuova voce relativa alle aziende produttrici di display e di moduli a cristalli liquidi;
Decreta:
Alla tabella annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, concernente la determinazione delle attività alle quali è applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, è aggiunta la seguente voce n. 45:
Numero Natura dell'attività Operazioni per le quali è concessa la deroga ------ ----- ----- 45 Industria elettronica: produzione di display e di moduli a cristalli liquidi siano essi a matrice attiva o passiva Per il personale addetto alla fabbricazione, al controllo ed al collaudo, alla manutenzione degli impianti e delle macchine della produzione Roma, 20 dicembre 2000
Il Ministro: Salvi
Avvertenze: Il decreto ministeriale 22 giugno 1935 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1935, n. 161.
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