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DECRETO 20 aprile 2001 - Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 102 del 4 maggio 2001 )
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il proprio decreto 14 dicembre 1993 (nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993) recante «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura»;
Visto il proprio decreto 27 gennaio 1999 (nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1999) recante «Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura»;
Visto il proprio decreto 28 febbraio 2000 (nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2000) recante «Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni»;
Considerato che, fino a quando non sarà emanata una norma europea per le porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni oppure fino a quando non saranno attivate le procedure tecnico-amministrative previste dall'art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, si rende indispensabile, garantendo i necessari requisiti di sicurezza tutelare gli interessi privati consentendo la commercializzazione e l'installazione delle porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni;
Decreta:
Art. 1 - Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni
L'installazione delle porte resistenti al fuoco di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, e con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri, è consentita, fino all'emanazione della nuova norma europea per le porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni, alle condizioni riportate nell'art. 2 del presente decreto.
Art. 2 - Condizioni per l'utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni
L'installazione delle porte resistenti al fuoco di cui all'art. 1 del presente decreto, con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri, è consentita a condizione che, in sede di rilascio del certificato di prevenzione incendi, sia presentata la seguente documentazione:
a) estensione dell' omologazione del prototipo fino ai limiti massimi previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999;
b) relazione descrittiva della porta e degli ulteriori accorgimenti tecnici adottati per garantire le prestazioni di resistenza al fuoco, firmata dal produttore;
c) dichiarazione in cui il produttore, per ogni esemplare commercializzato e sotto la propria personale responsabilità:
c1) indica le dimensioni della porta;
c2) garantisce le effettive prestazioni di resistenza al fuoco, che dovranno essere non inferiori alla classe REI oppure RE indicata nell'atto di omologazione di cui al punto a);
c3) attesta di aver apposto sulla porta il marchio con l'indicazione permanente ed indelebile degli estremi dell'atto di omologazione di cui alla precedente lettera a), il numero distintivo annuale e il nome del produttore;
d) dichiarazione in cui il produttore attesta di avere predisposto il fascicolo tecnico che dovrà contenere almeno la seguente documentazione:
d1) elaborati grafici dettagliati della porta e di tutte le sue componenti;
d2) manuale delle istruzioni per l'installazione, uso e manutenzione della porta;
d3) valutazione del progettista sulla resistenza al fuoco della porta basata anche su eventuali relazioni di calcolo;
d4) relazione del progettista sui materiali impiegati e gli accorgimenti tecnici adottati in relazione alle dimensioni della porta.
Il suddetto fascicolo tecnico dovrà essere conservato dallo stesso produttore ed esibito per i controlli con le modalità previste dall'art. 7 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2001
Il Ministro: BIANCO
01A4664