Fonte: Gazzetta Ufficiale Italiana on line
AVVERTENZA: I testi dei documenti riportati non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa. Il curatore del sito, pur avendo posto la massima cura nell'elaborazione dei testi e nella riproduzione dei documenti, non assume responsabilità per eventuali errori o imprecisioni. Sul sito internet dell'IPZS è possibile consultare gratuitamente la versione elettronica della Gazzetta Ufficiale.

Pagine verdi di ambiente.it

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 aprile 2001 - Recepimento della direttiva 2000/33/CE recante XXVII adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose. (pubblicato nel Suppl. Ordinario n.203 alla gazzetta Ufficiale Italiana n. 172 del 26 luglio 2001)

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, come modificato con decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 90, ed in particolare l'articolo 37, comma 2;

VISTO il decreto ministeriale 28 aprile 1997, come modificato con decreto ministeriale 1 settembre 1998, ed in particolare l'allegato V, che definisce i metodi di determinazione delle proprietà fisico-chimiche, della tossicità ed ecotossicità di sostanze e preparati;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, di attuazione della direttiva 86/609/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici; e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, che stabilisce che si eviterà di eseguire un esperimento qualora per ottenere il risultato cercato sia ragionevolmente e praticamente applicabile un altro metodo, scientificamente valido, che non implichi ]'impiego di animali;

VISTA la direttiva 2000/33/CE della Commissione del 25 aprile 2000, recante ventisettesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;

RITENUTO di dover introdurre all'allegato V del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, metodi di prova alternativi che non comportino l'impiego di animali per la sperimentazione di sostanze chimiche;

RITENUTO altresì necessario pubblicare un elenco consolidato delle sostanze chimiche di cui all'allegato ! del decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni

ATTUATA con ministeriale del 15 marzo 2001 la disposizione prevista dall'articolo 37, comma 2, relativa alla comunicazione ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente;

DECRETA

Art. 1

1. I testi degli allegati I e II del presente decreto sono aggiunti all'allegato V, Parte B, del decreto ministeriale 28 aprile 1997.

Art. 2

1. L'elenco delle sostanze di cui all'allegato III del presente decreto sostituisce l'elenco di cui all'allegato I del decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni;

Art. 3

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 1 ottobre 2001.

Roma, 11 aprile 2001

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2001

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alle persona e dei beni culturali, registro n. 2 Sanità, foglio n. 123

ALLEGATI (omissis....)