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DECRETO 15 ottobre 2001 - Fissazione dei termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro, nelle cave localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri, di cui all'art. 114, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 253 del 30 ottobre 2001)
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 (pubblicato nella GUCE L 10 del 13 gennaio 2001), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis);
Visto il regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 (pubblicato nella GUCE L 10 del 13 gennaio 2001) relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato in favore delle PMI, come definite dall'allegato 1 del citato regolamento CE n. 70/2001;
Visto l'art. 114, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede agevolazioni per il sostegno di programmi di particolare valenza e qualità finalizzati all'ottimale ripristino ambientale e all'incremento dei livelli di sicurezza contro gli infortuni, mediante la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro, nelle cave localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri, che per i loro sistemi di fratturazione e per la elevata pendenza presentino situazioni di pericolosità potenziale di particolare rilevanza ai fini della sicurezza dei lavoratori;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dell'8 giugno 2001 ai sensi dell'art. 114, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante le modalità e i criteri di accesso alle agevolazioni di cui al citato art. 114, comma 4, della legge n. 388/2000;
Considerato che, ai sensi del sopracitato decreto dell'8 giugno 2001, con bando di gara, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, devono essere individuati annualmente i limiti temporali per la presentazione delle domande e definite le risorse disponibili per il relativo esercizio finanziario, nonché le modalità di calcolo dei punteggi della graduatoria;
Considerato altresì che, per l'attuazione della norma, nel bando devono essere definiti il modello delle domande di contributo e la relativa documentazione, nonché le istruzioni per la redazione del programma e dei relativi costi;
Decreta:
Art. 1 - Presentazione della domanda
1. I fondi disponibili per la prima attuazione dell'art. 114, comma 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, riferiti agli esercizi finanziari 2001 e 2002, ammontano a 23 miliardi di lire, pari a Euro 11.878.508,68.
2. Le domande di ammissione alle agevolazioni devono essere presentate entro il 31 dicembre 2001.
3. Il modello delle domande di contributo e la relativa documentazione, nonché le istruzioni per la redazione del programma e dei relativi costi, sono riportati negli allegati A1, A2, A3 e A4 al presente decreto.
4. La domanda di ammissione alle agevolazioni, redatta secondo il modello di cui al comma 3, deve essere inviata, completa della documentazione prevista, al Ministero delle attività produttive, Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, ufficio C2, alla regione, al comune ed all'A.S.L. competenti entro e non oltre il termine di cui al comma 2, pena la decadenza della domanda.
Art. 2 - Graduatoria dei programmi agevolabili
1. Per la formulazione della graduatoria dei programmi agevolabili il Ministero delle attività produttive utilizza i seguenti criteri sequenziali:
a) iniziative in ambienti di lavoro con sospensione dell'attività per provvedimenti dell'autorità di vigilanza, ordinate secondo il numero complessivo delle unità lavorative direttamente interessate dall'intervento;
b) ulteriori iniziative non ricadenti nel punto a) ordinate secondo il punteggio derivante dalla somma di due addendi pari a:
1) prodotto dell'indice di frequenza medio degli infortuni dell'area nella quale ricade l'iniziativa accertato dall'INAIL nel triennio antecedente con il numero delle unità lavorative direttamente interessate dall'intervento per milione di investimento ammesso per l'intervento;
2) prodotto dell'indice di gravità medio degli infortuni dell'area nella quale ricade l'iniziativa accertato dall'INAIL nel triennio antecedente con la percentuale delle unità lavorative direttamente interessate dall'intervento sul numero totale delle unità lavorative direttamente interessate da tutti gli interventi ammissibili.
2. Le agevolazioni sono concesse alle iniziative disposte nell'ordine derivante dalla graduatoria di cui al comma 1, fino alla concorrenza dei fondi disponibili. Nel caso di punteggio equivalente l'ordine in graduatoria tiene conto della data di presentazione delle domande.
Art. 3 - Erogazione delle agevolazioni
1. Per l'ottenimento dell'anticipazione del contributo spettante, il richiedente deve presentare specifica domanda e attestazione, come da allegato B1, della data di avvenuto inizio dei lavori. A tale domanda è allegata, inoltre, apposita fidejussione o polizza assicurativa per l'ammontare dell'importo richiesto emessa a favore del Ministero delle attività produttive esclusivamente da istituti di credito o da imprese di assicurazione a tal fine autorizzati, o da società finanziarie iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Ai fini dell'erogazione a saldo, il beneficiario deve allegare alla domanda per l'erogazione del saldo la rendicontazione delle spese sostenute, che deve essere redatta a firma del legale rappresentante come da dichiarazione di cui all'allegato B1, e la relazione tecnica finale concernente la realizzazione dell'intervento, contenente un dettagliato rapporto degli interventi realizzati ed una analisi critica degli obiettivi di sicurezza raggiunti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 ottobre 2001
Il Ministro: MARZANO
ALLEGATI
Allegato 1 - Scheda di domanda di contributo ex art. 114, comma 4 della legge n° 388/200 (
Omissis...);Allegato 2 - Notizie sull'azienda a corredo del modulo per la richiesta delle agevolazioni previste ai sensi dell'art. 114, comma 4, della legge 23.12.2000, n° 388 (
Omissis...);Allegato 3 - Programma di intervento a corredo del modulo per la richiesta di agevolazioni previste ai sensi dell'art. 114, comma 4, della legge 23.12.2000, n° 388 (
Omissis...);Allegato 4 - Documentazione da allegare alla domanda a corredo del modulo per la richiesta di agevolazioni previste ai sensi dell'art. 114, comma 4, della legge 23.12.2000, n° 388 (
Omissis...);Allegato B1 - Documentazione da allegare alla richiesta di erogazione ai sensi dell'art. 114, comma 4, della legge 23.12.2000, n° 388 (Omissis...);