Fonte: Gazzetta Ufficiale Italiana on line
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 maggio 2001 - Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI). (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 226 alla Gazzetta Ufficiale Italiana n. 209 del 8 settembre 2001)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 45, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, che dispone la determinazione dei criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio;

Ravvisata la necessità di riferirsi a norme di buona tecnica per la determinazione dei suddetti criteri;

Vista la norma UNI EN 458 (1995) concernente DPI per la protezione dell'udito;

Vista la norma UNI 10720 (1998) concernente DPI per la protezione delle vie respiratorie;

Viste le norme UNI EN 169 (1993), UNI EN 170 (1993) e UNI EN 171 (1993) concernenti DPI per la protezione degli occhi;

Vista la norma UNI 9609 (1990) concernente DPI relativi ad indumenti protettivi da agenti chimici;

Considerato che le norme sopraindicate costituiscono utili riferimenti di buona tecnica per l'individuazione dei suddetti criteri;

Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

Decreta:

Art. 1

1. Sono approvati i criteri per l'individuazione e l'uso di DPI relativi:

a) alla protezione dell'udito, come riportati nell'allegato 1 del presente decreto;

b) alla protezione delle vie respiratorie, come riportati nell'allegato 2 del presente decreto;

c) alla protezione degli occhi:

i) filtri per saldatura e tecniche connesse,

ii) filtri per radiazioni ultraviolette,

iii) filtri per radiazioni infrarosse, come riportati nell'allegato 3 del presente decreto;

d) a indumenti protettivi da agenti chimici, come riportati nell'allegato 4 del presente decreto.

Art. 2

1. I criteri per l'individuazione e l'uso di DPI, diversi da quelli approvati al precedente art. 1, devono garantire un livello di sicurezza equivalente.

Art. 3

1. Con successivi decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, si provvederà all'indicazione dei criteri per l'individuazione e l'uso di altre tipologie di DPI nonché all'aggiornamento degli allegati del presente decreto in relazione al progresso tecnologico.

Roma, 2 maggio 2001

p. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Il Sottosegretario di Stato

GUERRINI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato

LETTA

ALLEGATI

Allegato 1: Si riporta di seguito la norma UNI EN 458 (1995) - Protettori auricolari - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida. Omissis......

Allegato 2: Si riporta di seguito la norma UNI 10720 (1988) - Guida alla scelta e all'uso degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Omissis......

Allegato 3: Si riportano di seguito le appendici delle norme UNI EN 169 (1993), UNI EN 170 (1993) e Uni EN 171 (1993) - Protezione personale degli occhi. Omissis......

Allegato 4: Si riporta di seguito la norma UNI 9609 (1990) - Indumenti protettivi da agenti chimici solidi, liquidi e gassosi pericolosi - Raccomandazioni per la selezione, l'uso e la manutenzione. Omissis......