Fonte: Gazzetta Ufficiale Italiana on line
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MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 gennaio 2001 - Disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose in recepimento alla direttiva 2000/32/CE. (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 187 alla Gazzetta Ufficiale Italiana n. 164 del 17 luglio 2001)

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, come modificato con decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 90, ed in particolare l'art. 37, comma 2;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione dell'art. 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52;

Vista la direttiva 2000/32/CE della Commissione del 19 maggio 2000, recante ventiseiesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 136 dell'8 giugno 2000);

Attuata con ministeriale del 10 gennaio 2001 la disposizione prevista dall'art. 37, comma 2, relativa alla comunicazione ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1

1. L'allegato I al decreto ministeriale 28 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni, è cosi' ulteriormente modificato:

a) le voci di cui all'allegato 1A sostituiscono le voci corrispondenti;

b) sono aggiunte le voci di cui all'allegato 1B.

2. La frase di rischio dell'allegato 2 sostituisce la corrispondente frase dell'allegato III al decreto ministeriale 28 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'allegato IV al decreto ministeriale 28 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni, è cosi' ulteriormente modificato:

4.

a) il consiglio di prudenza S 56 dell'allegato 3A sostituisce la voce corrispondente;

b) la combinazione delle frasi S 29/56 dell'allegato 3B sostituisce la voce corrispondente.

5. L'allegato V al decreto ministeriale 28 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni, è cosi' ulteriormente modificato:

a) il testo dell'allegato 4A sostituisce il testo della parte B, punto 10;

b) il testo dell'allegato 4B sostituisce il testo della parte B, punto 11;

c) il testo dell'allegato 4C sostituisce il testo della parte B, punto 12;

d) il testo dell'allegato 4D sostituisce il testo della parte B, punti 13 e 14;

e) il testo dell'allegato 4E sostituisce il testo della parte B, punto 17;

f) il testo dell'allegato 4F sostituisce il testo della parte B, punto 23; viene anche modificato il titolo del punto B.23 nella nota esplicativa all'introduzione generale della parte B;

g) è aggiunto il testo dell'allegato 4G come parte B, punto 39;

h) è soppresso il quarto trattino dell'introduzione generale alla parte C.

6. L'allegato 5 sostituisce l'allegato IX al decreto ministeriale 28 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 1° giugno 2001.

Roma, 26 gennaio 2001 Il Ministro: Veronesi

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2001

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Sanità, foglio n. 338.

ALLEGATI (omissis....)