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DECRETO 26 gennaio 2001 - Disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose in recepimento alla direttiva 2000/32/CE. (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 187 alla Gazzetta Ufficiale Italiana n. 164 del 17 luglio 2001)
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, come modificato con decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 90, ed in particolare l'art. 37, comma 2;
Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione dell'art. 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52;
Vista la direttiva 2000/32/CE della Commissione del 19 maggio 2000, recante ventiseiesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 136 dell'8 giugno 2000);
Attuata con ministeriale del 10 gennaio 2001 la disposizione prevista dall'art. 37, comma 2, relativa alla comunicazione ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente;
Decreta:
Art. 1
1. L'allegato I al decreto ministeriale 28 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni, è cosi' ulteriormente modificato:
a) le voci di cui all'allegato 1A sostituiscono le voci corrispondenti;
b) sono aggiunte le voci di cui all'allegato 1B.
2. La frase di rischio dell'allegato 2 sostituisce la corrispondente frase dell'allegato III al decreto ministeriale 28 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'allegato IV al decreto ministeriale 28 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni, è cosi' ulteriormente modificato:
4.
a) il consiglio di prudenza S 56 dell'allegato 3A sostituisce la voce corrispondente;
b) la combinazione delle frasi S 29/56 dell'allegato 3B sostituisce la voce corrispondente.
5. L'allegato V al decreto ministeriale 28 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni, è cosi' ulteriormente modificato:
a) il testo dell'allegato 4A sostituisce il testo della parte B, punto 10;
b) il testo dell'allegato 4B sostituisce il testo della parte B, punto 11;
c) il testo dell'allegato 4C sostituisce il testo della parte B, punto 12;
d) il testo dell'allegato 4D sostituisce il testo della parte B, punti 13 e 14;
e) il testo dell'allegato 4E sostituisce il testo della parte B, punto 17;
f) il testo dell'allegato 4F sostituisce il testo della parte B, punto 23; viene anche modificato il titolo del punto B.23 nella nota esplicativa all'introduzione generale della parte B;
g) è aggiunto il testo dell'allegato 4G come parte B, punto 39;
h) è soppresso il quarto trattino dell'introduzione generale alla parte C.
6. L'allegato 5 sostituisce l'allegato IX al decreto ministeriale 28 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 2
1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 1° giugno 2001.
Roma, 26 gennaio 2001 Il Ministro: Veronesi
Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2001Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Sanità, foglio n. 338.
ALLEGATI (omissis....)