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DECRETO 7 dicembre 2001 - Proroga dei termini previsti dal decreto 14 ottobre 1999 recante colorazione del corpo delle bombole per gas medicinali. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 297 del 22 dicembre 2001)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 14 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 28 ottobre 1999, il quale ha disposto, al fine di consentire una facile identificazione di tutte le bombole destinate a contenere i gas medicinali elencati nella Farmacopea ufficiale italiana X edizione, l'obbligo di colorazioni particolari di dette bombole prevedendo, per l'adeguamento del parco bombole circolante in Italia, un periodo transitorio della durata di diciotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore del decreto in parola, e cioè entro il 28 aprile 2001;
Visto il decreto del Ministero della sanità 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 276 del 25 novembre 2000, con il quale è stata apportata modifica al testo della Farmacopea ufficiale italiana X edizione, disponendo che la parte cilindrica delle bombole destinate a contenere i gas medicinali deve essere verniciata in bianco (RAL 9010);
Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 8 giugno 2001, con il quale è stato prorogato al 28 ottobre 2001 il termine previsto dal decreto 14 ottobre 1999 del Ministero dei trasporti e della navigazione;
Considerato che prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministero della sanità 4 agosto 2000 non è stato possibile iniziare l'opera di conversione della colorazione del corpo delle bombole per gas medicinali;
Preso atto che il parco bombole per gas medicinali circolante in Italia ammonta a circa 600.000 unità e che non è stato materialmente possibile procedere al loro totale adeguamento nei termini previsti dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 14 ottobre 1999;
Considerato che il termine del 28 ottobre 2001 previsto dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 8 giugno 2001 non consente l'adeguamento di tutto il parco bombole circolante;
Considerato il parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, già espressasi favorevolmente, nella seduta del 15 marzo 2001, sulla possibilità di concedere proroga di un anno a partire dalla data del 28 aprile 2001;
Decreta:
Il termine prescritto all'art. 3, comma 2, del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 14 ottobre 1999, è prorogato fino al 28 aprile 2002.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 dicembre 2001
Il Ministro: LUNARDI
01A13906