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DECRETO 7 febbraio 2001 - Approvazione delle determinazioni dell'INAIL concernenti integrazioni agli articoli 7, 11, 12, e 28 del regolamento, approvato con decreto ministeriale 15 settembre 2000, di attuazione dell'art. 23 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante: "Programmi e progetti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro". (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2001)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente programmi e progetti in materia di sicurezza del lavoro;
Visto, in particolare, il comma 3 di detto articolo, che demanda all'INAIL, nell'ambito dei poteri programmatori, la determinazione dei criteri di priorità per l'ammissione dei progetti, le modalità per la formulazione e i termini di presentazione degli stessi e l'entità delle risorse da destinare annualmente allo scopo;
Visto anche, in particolare, il successivo comma 4, che demanda ad un provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale l'approvazione delle determinazioni assunte dall'INAIL ai sensi del precedente comma;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 15 settembre 2000, concernente l'approvazione della delibera del consiglio di amministrazione INAIL n. 428 del 27 luglio del 2000, relativa al regolamento di attuazione di cui all'art. 23 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 21 adottata in data 25 gennaio 2001, concernente l'inserimento di integrazioni relativamente ai criteri di priorità negli articoli 12 e 28 e i relativi allegati n. 1 e n. 4, nonché negli articoli 7 e 11 del regolamento di attuazione approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 15 settembre 2000;
Ritenuto di approvare la suddetta delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 21 del 25 gennaio 2001;
Decreta:
È approvata, nel testo allegato al presente decreto di cui fa parte integrante, la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 21 del 25 gennaio 2001.
Roma, 7 febbraio 2001
Il Ministro: Salvi
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ALLEGATO
INTERVENTI DI SOSTEGNO IN MATERIA PREVENZIONALE Art. 23 DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 38/2000
Il consiglio di amministrazione nella seduta del 25 gennaio 2001 Visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 24 settembre 1997;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo n. 38/2000 "Programmi e progetti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro";
Viste le proprie deliberazioni n. 428 del 27 luglio 2000 e n. 436 del 28 settembre 2000;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 15 settembre 2000 di approvazione del regolamento di attuazione dell'art. 23 del predetto decreto legislativo n. 38/2000;
Visti gli articoli 12 e 28 del citato regolamento di attuazione che prevedono, in caso di insufficienza delle risorse disponibili a livello regionale, come primo criterio di priorità per l'ammissione al finanziamento dei programmi e dei progetti, la rilevanza del fenomeno infortunistico delle diverse lavorazioni;
Vista la relazione del direttore generale in data 24 gennaio 2001;
Considerato che, a seguito di approfondimenti sugli aspetti applicativi ed organizzativi del sistema di incentivazione alla prevenzione in sede di commissione consiliare comunicazione e prevenzione e di incontri con consiglieri del consiglio di indirizzo e vigilanza e con le parti sociali, è emersa l'opportunità di integrare il sopracitato criterio di priorità con ulteriori parametri relativi all'estensione del tessuto tecnico produttivo delle diverse lavorazioni ed all'impatto prevenzionale di ciascun programma e progetto;
Ritenuto di dover procedere all'inserimento delle predette integrazioni ai criteri di priorità negli articoli 12 e 28 del regolamento di attuazione ed all'introduzione di apposite tabelle, da allegare al regolamento, per l'attribuzione dei relativi punteggi;
Visti gli articoli 7 e 11 del regolamento di attuazione in ordine al sostegno all'asse n. 5 - Implementazione di sistemi di gestione aziendale della sicurezza secondo parametri conformi alla normativa internazionale e le relative modalità per l'ammissione al finanziamento;
Considerate la particolare rilevanza e novità, anche in ambito comunitario, della predetta tipologia di interventi in campo prevenzionale e l'opportunità di accrescere l'interesse delle imprese alla implementazione dei sistemi di gestione aziendale della sicurezza, anche incentivando la progettualità e il diretto impegno dei lavoratori dipendenti;
Ritenuto, altresì, di dover procedere all'integrazione dei predetti articoli 7 e 11 del regolamento al fine di consentire il finanziamento dei costi sostenuti dalle imprese di interventi relativi all'asse n. 5 dei programmi di adeguamento, realizzati anche attraverso il personale da loro dipendente, contenuti comunque entro un limite massimo di cento milioni;
Considerato che il decreto legislativo n.38/2000, all'art. 23, demanda all'Istituto l'adozione di norme regolamentari per l'attuazione degli interventi di sostegno alla prevenzione con successiva approvazione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il parere della Commissione consiliare comunicazione e prevenzione reso nella seduta del 25 gennaio 2001;
Sentito il direttore generale il quale si è espresso favorevolmente all'adozione del provvedimento;
Delibera:
Di approvare le integrazioni agli articoli 12 e 28 ed i relativi allegati n. 1 e n. 4, nonché agli articoli 7 e 11 del regolamento di attuazione dell'art. 23 del decreto legislativo n. 38/2000, come riportate nel testo allegato, che forma parte integrante della presente delibera.
La presente delibera sarà trasmessa per l'approvazione, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 38/2000, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Il presidente: BILLIA
Il segretario: CHIAVARELLIREGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL D.Lgs.23 FEBBRAIO 2000, N. 38, ART. 23 "PROGRAMMI E PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO"
Articolo 12 - Criteri di priorità
Qualora vengano presentate domande di finanziamento per un importo complessivamente superiore alle risorse destinate, a livello regionale, agli assi di finanziamento secondo la ripartizione di cui all'articolo 8, si utilizzeranno, per l'ammissione dei programmi, i seguenti criteri di priorità:
- rilevanza del fenomeno infortunistico ed estensione dei tessuto tecnico- produttivo della lavorazione a cui si riferisce il programma ed impatto prevenzionale dell'intervento proposto attraverso l'attribuzione di un punteggio secondo le modalità previste nella tabella, allegato n.1;
- realizzazione di interventi previsti dalla legislazione nazionale di recepimento di Direttive Comunitarie, i cui termini di adeguamento non siano scaduti all'arto della presentazione della domanda, in caso di parità del precedente criterio;
- momento di presentazione della domanda, in caso di parità dei precedenti criteri di priorità.
Articolo 28 - Criteri di priorità
Qualora vengano presentate domande di finanziamento per un importo complessivamente superiore alle risorse assegnate a livello regionale, agli assi di finanziamento secondo la ripartizione del precedente articolo 22, verrà data priorità ai progetti in relazione alla rilevanza del fenomeno infortunistico ed all'estensione del tessuto tecnico produttivo della lavorazione svolta dalle imprese cui appartengono i destinatari degli interventi informativi e formativi ed in relazione all'impatto prevenzionale dei predetti interventi attraverso l'attribuzione di un punteggio secondo le modalità previste nella tabella, allegato n.4.
In caso di ulteriore insufficienza delle risorse, sarà attribuita priorità ai progetti in relazione ai destinatari, alla presenza sia dell'informazione che della formazione ed alle caratteristiche dei soggetti proponenti, attraverso l'attribuzione di un punteggio secondo la tabella, allegato n.5.
Nel caso di ulteriore parità tra progetti in base ai predetti criteri, si terrà conto della data di presentazione della domanda.
ALLEGATO 1: MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI IN APPLICAZIONE DEI CRITERI DI PRIORITA' PER L'AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO IN CONTO INTERESSI - Omesso (n.d.r.) ALLEGATO 4: MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI IN APPLICAZIONE DEI CRITERI DI PRIORITA' PER L'AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE - Omesso (n.d.r.)
Articolo 7 - Assi di finanziamento
Per essere ammessi al finanziamento i programmi presentati dalle Imprese dovranno essere ricompresi in uno o più dei seguenti assi:
1. eliminazione di macchine prive di marcatura CE e loro sostituzione con macchine marcate CE, comprese le macchine per il sollevamento e la movimentazione dei carichi e quelle che sono escluse dal campo di applicazione del D.Lgs. n.459/96, articolo 1, comma 5, lettera n);
2. acquisto, installazione, ristrutturazione e/o modifica di impianti, apparecchi e dispositivo per:
l'incremento del livello di sicurezza contro gli infortuni;
la riduzione della esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, fisici e biologici;
l'eliminazione o la riduzione dell'impiego di sostanze pericolose dal cielo produttivo;
3. installazione di dispositivo di monitoraggio dello stato dell'ambiente di lavoro al fine di controllare l'esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, fisici e biologici;
4. ristrutturazione e/o modifica strutturale degli ambienti di lavoro;
5. implementazione di sistemi di gestione aziendale della sicurezza secondo parametri conformi alla normativa internazionale.
Sono ammissibili i costi di progettazione per gli interventi per i quali si richiede il finanziamento, ad esclusione dell'asse n. 1, che non eccedano il 10% dell'importo complessivo richiesto.
Per quanto riguarda gli assi n. 2 e n. 3 sono considerati ammissibili i costi per le opere edili strettamente necessarie ed intrinsecamente connesse con la realizzazione degli interventi previsti in tali assi purché adeguati all'intervento da realizzare e, che comunque, non risultino prevalenti.
Sono esclusi dal finanziamento i seguenti interventi:
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale;
- l'acquisto di macchine destinate ad essere incorporate o assemblate con altre macchine per costituire un insieme di macchine e di apparecchi che, per raggiungere un risultato determinato, sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
- l'acquisto di qualsiasi genere di automezzi per il trasporto di persone c/o merci, impianti a fune per il trasporto di persone, mezzi di trasporto per vie d'acqua, mezzi di trasporto aereo;
- il costo del personale interno all'impresa impegnato nella realizzazione del programma, ad eccezione, entro un limite massimo di cento milioni, degli interventi previsti dall'asse n.5.
Articolo 11 - Criteri per l'ammissione al finanziamento
I programmi dovranno rispondere ai seguenti criteri per essere ammessi al Contributo economico da parte dell'Istituto:
01A1489- essere congruenti con le attività esercitate e i cicli produttivi adottati dall'azienda;
- essere congruenti, qualora costituiscano una parte di un intervento più ampio che. l'azienda intende realizzare, con la totalità dell'intervento;
- prevedere un importo richiesto per il finanziamento proporzionato e congruente con l'intervento da realizzare;
- trovare rispondenza con quanto individuato nella valutazione dei rischi effettuata ai sensi del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e una riduzione complessiva dell'entità del rischio;
- prevedere tempi di esecuzione congruenti con l'intervento proposto e che comunque non eccedano i due anni dalla data di comunicazione di approvazione del programma;
- comprendere, ad esclusione dell'asse n. 1, fasi di verifica e di attestazione finale sulla corretta realizzazione e l'efficacia prevenzionale;
- prevedere, per l'asse n. 1, l'attestazione relativa all'eliminazione da qualsiasi attività produttiva della macchina sostituita, all'equivalenza in termini di funzionalità ed al miglioramento in termini di sicurezza della macchina sostitutiva rispetto a quella eliminata;
- comprendere, per l'asse n. 5, l'indicazione della normativa tecnica utilizzata, la descrizione degli specifici interventi organizzativi e procedurali da realizzarsi nell'impresa, l'indicazione, qualora il programma sia realizzato con personale dipendente dall'impresa, di costi congruenti e proporzionati con la dimensione aziendale e con i contenuti dei programma proposto nonché una dichiarazione di responsabilità attestante l'efficacia del sistema di gestione della sicurezza realizzato.