Fonte: Gazzetta Ufficiale Italiana on line AVVERTENZA: I testi dei documenti riportati non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa. Il curatore del sito, pur avendo posto la massima cura nell'elaborazione dei testi e nella riproduzione dei documenti, non assume responsabilità per eventuali errori o imprecisioni. Sul sito internet dell'IPZS è possibile consultare gratuitamente la versione elettronica della Gazzetta Ufficiale. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2001, n. 324 - Regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare. (pubblicato nel Supplemento Ordinario 209/L alla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2001)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997), ed in particolare l'articolo 5 e l'allegato C;
Vista la direttiva n. 94/58/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;
Vista la direttiva n. 98/35/CE del Consiglio, del 25 maggio 1998, che modifica la direttiva n. 94/58/CE sopra citata;
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanziona formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, concernente l'attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale per il riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva n. 89/48/CEE;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485;
Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432, di recepimento della direttiva n. 95/21/CE, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, come modificata dalle direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2000;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato n. 192/2000 e n. 128/2000 emessi dalla sezione consultiva per gli atti normativi rispettivamente nell'adunanza del 12 giugno 2000 e del 9 ottobre 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 aprile 2001;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni e della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e dell'ambiente;
EMANA
il seguente regolamento:
Capo I - Campo di applicazione e definizione
Art. 1 - Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima, ad eccezione:
a) delle navi da guerra, ausiliarie della Marina Militare ed altre navi di proprietà o gestite dallo Stato od adibite solo a servizi governativi non commerciali;
b) delle navi da pesca;
c) delle imbarcazioni da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;
d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.
Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «lavoratore marittimo» ogni persona che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa a bordo di una nave;
b) «comandante» l'ufficiale che esercita il comando di una nave;
c) «ufficiale» un membro dell'equipaggio, diverso dal comandante, nominato in tale funzione in forza di leggi o di regolamenti;
d) «ufficiale di coperta» l'ufficiale qualificato in conformità alle disposizioni di cui al capitolo II dell'allegato I;
e) «primo ufficiale di coperta» l'ufficiale, immediatamente sotto il comandante in linea gerarchica, al quale compete il comando della nave qualora il comandante non sia in grado di esercitarlo;
f) «allievo ufficiale di coperta» un membro dell'equipaggio che svolge attività formative a bordo di una nave per acquisire la competenza professionale propria dell'ufficiale di coperta;
g) «direttore di macchina» l'ufficiale di macchina responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave;
h) «ufficiale di macchina» l'ufficiale qualificato in conformità alle disposizioni di cui al capitolo III dell'allegato I;
i) «primo ufficiale di macchina» l'ufficiale di macchina, immediatamente sotto il direttore di macchina in linea gerarchica, al quale compete la responsabilità della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave qualora il direttore di macchina non sia in grado di esercitarla;
l) «allievo ufficiale di macchina» un membro dell'equipaggio che svolge attività formative a bordo di una nave per acquisire la competenza professionale propria dell'ufficiale di macchina;
m) «radioperatore» un membro dell'equipaggio in possesso di un certificato che abilita all'esercizio di una stazione radioelettrica a bordo di navi e di stazioni terrene di navi;
n) «comune di guardia di coperta» un membro dell'equipaggio di una nave che non sia il comandante o un ufficiale di coperta;
o) «comune di guardia di macchina» un membro dell'equipaggio di una nave che non sia il direttore o un ufficiale di macchina;
p) «nave adibita alla navigazione marittima» una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali;
q) «nave battente bandiera di uno Stato membro» una nave registrata in uno Stato membro dell'Unione europea e battente bandiera del medesimo Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo; le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un Paese terzo;
r) «viaggi costieri» i viaggi effettuati in prossimità della costa come definiti dall'articolo 1, comma 1, punti 37 e 39, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
s) «potenza di propulsione» la potenza di uscita totale massima caratteristica continuata in chilowatt sviluppata da tutti gli apparati di propulsione principali della nave che appare sul certificato di iscrizione della nave o su altro documento ufficiale;
t) «nave petroliera» la nave costruita ed adibita per il trasporto alla rinfusa di prodotti infiammabili allo stato liquido;
u) «nave chimichiera» la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti chimici allo stato liquido elencati nel capitolo 17 del codice internazionale dei trasportatori di prodotti chimici alla rinfusa (IBC code);
v) «nave gasiera» la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti gassosi allo stato liquefatto elencati nel capitolo 19 del codice internazionale dei trasportatori di gas (IBG code);
z) «norme radio» le norme relative al servizio mobile marittimo adottate dalla Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni;
aa) «nave da passeggeri» la nave adibita alla navigazione marittima abilitata al trasporto di più di dodici passeggeri;
bb) «nave da pesca» la nave adibita alla cattura di pesce o altre risorse vive del mare;
cc) «Convenzione STCW» (Standards of Trainig, Certification and Watchkeeping) la Convenzione internazionale sui requisiti minimi di addestramento, certificazione e tenuta della guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739, e i successivi emendamenti;
dd) «annesso alla Convenzione STCW» il documento allegato alla Convenzione STCW 1978 come sostituito con la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, allegato I del presente regolamento;
ee) «codice STCW» (Standards of Training, Certification and Watchkeeping) il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia adottato con la risoluzione n. 2 dalla Conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
ff) «funzioni» una serie di compiti, servizi e responsabilità, come specificatamente indicati dal codice STCW, necessari per la conduzione della nave, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell'ambiente marino;
gg) «servizi radio» le funzioni, a seconda del caso, di tenuta della guardia, di radiocomunicazione, di manutenzione e di riparazione tecnica eseguite in conformità delle norme radio, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974, e successive modifiche ed integrazioni, e delle pertinenti raccomandazioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO);
hh) «Convenzione SOLAS» (Safety of Life at Sea) la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;
ii) «nave da passeggeri ro-ro» (roll on roll off) la nave da passeggeri espressamente progettata e costruita anche per il trasporto di veicoli con imbarco e sbarco sulle proprie ruote e di carichi, disposti su pianali o in contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote;
ll) «compagnia di navigazione» la persona fisica o giuridica proprietaria della nave o qualsiasi altra persona fisica o giuridica quale l'armatore o il noleggiatore a scafo nudo della nave, che abbia rilevato dal proprietario responsabilità inerenti alla conduzione della stessa, assumendosi così tutti i doveri e le responsabilità gravanti sulla compagnia ai sensi delle disposizioni del presente regolamento;
mm) «certificato» qualsiasi documento valido, a prescindere dalla denominazione con la quale sia noto, rilasciato ai sensi della Convenzione STCW del 1978 dall'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea, o con l'autorizzazione di quest'ultimo, abilitante il titolare ad assolvere le funzioni menzionate in detto documento o autorizzate dalle norme nazionali;
nn) «certificato adeguato» il documento previsto nell'annesso alla Convenzione STCW, rilasciato e convalidato conformemente al presente regolamento, che abilita il titolare a prestare servizio nella qualifica e a svolgere le funzioni corrispondenti al livello di responsabilità menzionate sul certificato medesimo a bordo di una nave del tipo e dalle caratteristiche di tonnellaggio e potenza di propulsione considerati e nel particolare viaggio cui essa è adibita;
oo) «servizio di navigazione» il servizio svolto a bordo di una nave rilevante ai fini del rilascio di un certificato o di un certificato adeguato ovvero per il conseguimento di un'altra qualifica;
pp) «Paese terzo» il Paese che non è uno Stato membro dell'Unione europea;
qq) «mese» un mese civile o un periodo di trenta giorni risultante dalla somma di periodi inferiori.
Capo II - Certificati
Art. 3 - Amministrazioni competenti
1. Le Amministrazioni marittime periferiche di cui all'articolo 124 del Codice della navigazione rilasciano i certificati adeguati di cui all'annesso alla Convenzione STCW, ad eccezione dei certificati di cui ai commi 2 e 3.
2. Il Ministero della sanità rilascia i certificati adeguati di cui alla regola VI/4 dell'annesso alla Convenzione STCW.
3. Il Ministero delle comunicazioni rilascia i certificati adeguati di cui alle regole IV/1, paragrafo 3, e IV/2 dell'annesso alla Convenzione STCW.
4. Le amministrazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono altresì competenti alla convalida dei certificati di cui si chiede il rinnovo ai sensi dell'articolo 6 o il riconoscimento ai sensi degli articoli 7 e 8.
Art. 4 - Certificati e modelli
1. Il comandante, il direttore di macchina, gli ufficiali di coperta e di macchina, i comuni di guardia di coperta e di macchina e, ove previsto, gli altri membri dell'equipaggio contemplati nelle regole dell'annesso alla Convenzione STCW, devono essere in possesso di un certificato adeguato, rilasciato o convalidato da una delle amministrazioni indicate all'articolo 3, che abilita il titolare a svolgere le competenze menzionate nel certificato stesso.
2. Sono parimenti validi i certificati adeguati relativi all'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta rilasciati o convalidati dalle autorità competenti di uno Stato membro a cittadini di stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'annesso alla Convenzione STCW.
3. I certificati rilasciati dalle amministrazioni di cui all'articolo 3 sono conformi al modello di cui alla sezione A-I/2, paragrafo 1, del Codice STCW, riportato nell'allegato III/1.
4. La convalida conseguente al rinnovo di un certificato ai sensi dell'articolo 6 può essere attestata incorporandola nel modello di certificato indicato al comma 3. Se emessa altrimenti, la convalida è redatta sul modello indicato nella sezione A-I/2, paragrafo 2, del Codice STCW, riportato nell'allegato III/2.
5. La convalida conseguente alla decisione di riconoscimento di un certificato ai sensi degli articoli 7 e 8 è conforme al modello indicato nella sezione A-I/2, paragrafo 3, del Codice STCW, riportato nell'allegato III/3.
6. I certificati di cui al comma 3 e gli attestati di convalida di cui ai commi 4, secondo periodo, e 5, sono annotati, previa attribuzione di un numero progressivo, nel registro istituito ai sensi dell'articolo 10.
Art. 5 - Rilascio dei certificati
1. Per il rilascio di uno dei certificati di cui all'articolo 3, comma 1, i lavoratori marittimi, ivi compresi quelli appartenenti agli altri Stati membri dell'Unione europea, devono:
a) avere un'età non inferiore a quella prevista per ciascun certificato nelle regole dell'annesso alla Convenzione STCW;
b) possedere i requisiti di idoneità fisica, in particolare per quanto riguarda la vista e l'udito, previsti ed accertati ai sensi della vigente normativa;
c) aver effettuato il servizio di navigazione e tutte le relative attività di formazione e di addestramento prescritte dalle regole dell'annesso alla Convenzione STCW e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW;
d) aver sostenuto, con esito favorevole, davanti ad una delle amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, l'esame atto a dimostrare il possesso delle competenze del livello prescritte dalle regole dell'annesso alla convenzione STCW e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW.
2. Per il rilascio dei certificati di cui all'articolo 3, comma 2, i lavoratori di cui al comma 1 devono possedere i requisiti di cui allo stesso comma, lettere a) e b), e aver sostenuto, ai sensi del decreto del Ministro della sanità in data 25 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 1997, con esito favorevole l'esame teorico-pratico in materia di primo soccorso sanitario o l'esame conclusivo del corso teorico-pratico di assistenza medica previsti per l'attività a bordo di navi mercantili dalla vigente normativa.
3. Per il rilascio dei certificati di cui all'articolo 3, comma 3, i lavoratori di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti previsti dallo stesso comma, lettere a) e b), e delle cognizioni di cui alle regole IV/1, paragrafo 3, e IV/2 dell'annesso alla Convenzione STCW.
Art. 6 - Rinnovo dei certificati
1. I comandanti, gli ufficiali ed i radioperatori, titolari di un certificato adeguato conseguito ai sensi delle disposizioni dei capitoli dell'annesso alla Convenzione STCW, con esclusione del capitolo VI/2, 3 e 4, paragrafo 1 che prestano servizio in mare oppure intendono riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra, per essere ritenuti idonei al servizio in mare devono chiedere, ad intervalli non superiori a cinque anni, la convalida del loro certificato, dimostrando:
a) di soddisfare i requisiti di idoneità fisica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
b) di continuare a possedere la competenza professionale necessaria all'assolvimento delle funzioni relative al certificato adeguato da rinnovare.
2. Il requisito di cui al comma 1, lettera b), è soddisfatto se l'interessato ha effettuato negli ultimi cinque anni uno o più periodi di navigazione, complessivamente non inferiori ad un anno, nelle funzioni corrispondenti al certificato da rinnovare ovvero ha svolto funzioni equivalenti a quelle corrispondenti al certificato da rinnovare per almeno un anno negli ultimi cinque. In caso contrario, per ottenere il rinnovo del certificato, l'interessato deve soddisfare una delle seguenti condizioni:
a) aver effettuato un periodo di navigazione di almeno tre mesi in soprannumero con funzioni corrispondenti a quelle del certificato da rinnovare o con funzioni ritenute immediatamente inferiori prima di assumere le funzioni corrispondenti a quelle del certificato da rinnovare;
b) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame atto a dimostrare di possedere la competenza professionale necessaria per l'assolvimento delle funzioni relative al certificato da rinnovare;
c) aver completato con esito positivo un corso di aggiornamento.
3. I comandanti, i direttori di macchina, gli ufficiali di coperta e di macchina e i radioperatori, per proseguire il servizio a bordo di navi per le quali sono stabiliti a livello internazionale ulteriori requisiti di formazione speciale, devono aver completato la relativa formazione.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, in occasione del rinnovo di un certificato rilasciato in conformità alla legge 21 novembre 1985, n. 739, al fine di adeguare i requisiti posseduti dal titolare ai requisiti dei certificati adeguati di cui all'articolo 5, si procede ad un raffronto fra gli stessi disponendo, se necessario, un'appropriata integrazione.
5. Con i decreti di cui all'articolo 7, comma 3, sono definite le modalità necessarie all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
Art. 7 - Riconoscimento dei certificati
1. I certificati di cui all'articolo 2, lettera mm), relativi all'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta e rilasciati da uno Stato membro a cittadini di Stati membri dell'Unione europea ed a cittadini di Paesi terzi, sono soggetti a riconoscimento da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 3, competenti per materia.
2. Nel caso in cui la formazione attestata dai titoli del richiedente è mancante di una formazione specifica o di un tirocinio o esperienza professionale prescritti dai certificati di cui all'articolo 4 e ritenuti fondamentali, il riconoscimento è subordinato al compimento, a scelta del richiedente, di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale.
3. Il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale, così come definiti rispettivamente dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, sono disciplinati con decreti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri titolari delle amministrazioni di cui all'articolo 3 competenti per materia.
4. Gli attestati di convalida dei certificati di cui al comma 1 sono validi fino alla scadenza, alla revoca, alla sospensione o all'annullamento dei certificati a cui si riferiscono e comunque non oltre cinque anni dalla data del rilascio degli attestati stessi.
Art. 8 - Riconoscimento dei certificati adeguati rilasciati da Paesi terzi
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i certificati di cui all'articolo 2, lettera nn), relativi all'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta rilasciati da un Paese terzo che è parte della Convenzione STCW, sono soggetti a riconoscimento da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 3 competenti per materia, secondo le procedure ed i criteri previsti nell'allegato II.
2. Agli attestati di convalida dei certificati di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4.
3. Le autorità di cui al comma 1 informano la Commissione europea dei certificati adeguati che hanno riconosciuto o che intendono riconoscere secondo i criteri indicati nell'allegato II, e, ove necessario, prendono adeguate misure per attuare le decisioni della Commissione relative alle informazioni fornite anche dagli altri Stati membri.
4. I lavoratori marittimi in possesso di certificati adeguati in corso di validità rilasciati e convalidati da un Paese terzo, non ancora convalidati dalle autorità di cui al comma 1, possono essere autorizzati, in caso di necessità, a prestare servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana, per un periodo non superiore a tre mesi per l'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta, nonché da quelle di ufficiale radio o di radioperatore, ad eccezione dei casi previsti dalle norme radio. La prova dell'avvenuta presentazione della domanda di riconoscimento alle competenti autorità è custodita dal comandante della nave, ai sensi dell'articolo 11, comma 1.
Art. 9 - Dispense
1. In caso di straordinaria necessità dovuta ad accertata indisponibilità di lavoratori marittimi in possesso del certificato adeguato che abilita allo svolgimento di una determinata funzione, il comandante del porto ove staziona la nave o, se del caso, la locale autorità consolare, se a suo parere ciò non reca pregiudizio alle persone, ai beni e all'ambiente, può rilasciare, su richiesta della compagnia, un documento di dispensa che permette di svolgere detta funzione, per un periodo non superiore a sei mesi, da parte di altro lavoratore marittimo in possesso di un certificato che lo abilita ad occupare il posto immediatamente sottostante.
2. Nel caso in cui non sia prescritto il possesso di un certificato adeguato per la posizione sottostante, la dispensa può essere rilasciata per un lavoratore marittimo avente, a giudizio delle autorità di cui al comma 1, una pratica equivalente ai requisiti richiesti per il posto da occupare.
3. La dispensa non può essere concessa per lo svolgimento delle funzioni di comandante o di direttore di macchina, salvo in caso di forza maggiore e, in questo caso, per il minor tempo possibile.
4. La dispensa non può essere concessa per lo svolgimento delle funzioni di radioperatore, se non con l'eccezione di quanto stabilito dalle norme radio.
Art. 10 - Registro dei certificati
1. Presso l'unità di gestione del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne è istituito un registro, anche elettronico, dei certificati adeguati rilasciati e convalidati dai soggetti delle amministrazioni di cui all'articolo 3, nel quale per ogni certificato, previa attribuzione di un numero progressivo, sono annotati:
a) le generalità complete del titolare;
b) la data del rilascio;
c) la regola di riferimento dell'annesso alla Convenzione STCW;
d) la scadenza, se prevista;
e) il rinnovo, se previsto;
f) gli estremi degli eventuali provvedimenti di sospensione o di annullamento;
g) l'eventuale denuncia di distruzione, sottrazione o smarrimento;
h) gli estremi del rilascio di eventuali duplicati.
2. Presso l'unità di cui al comma 1 è istituito altresì un registro delle dispense concesse ai sensi dell'articolo 9.
3. L'unità di cui al comma 1 è tenuta a comunicare le informazioni concernenti i certificati, le convalide e le dispense agli altri Stati membri dell'Unione europea o agli altri Stati parti della Convenzione STCW e alle compagnie che intendono verificare l'autenticità e la validità dei certificati esibiti dai marittimi che chiedono il riconoscimento dei loro certificati o l'imbarco a bordo di una nave.
Art. 11 - Tenuta dei certificati
1. Il comandante della nave custodisce, in originale, i certificati e le eventuali dispense di cui sono titolari i lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo della nave e, se del caso, le prove dell'avvenuta presentazione alle competenti autorità della domanda di convalida dei certificati adeguati di Paesi terzi non ancora convalidati da uno Stato membro.
2. I documenti di cui al comma 1 sono riconsegnati ai titolari all'atto dello sbarco dalla nave.
Art. 12 - Servizio di guardia
1. Gli ufficiali ed i comuni che disimpegnano servizio di guardia di navigazione ovvero servizio di guardia di macchina fruiscono ogni ventiquattro ore di un periodo di riposo della durata minima di dieci ore, che può essere suddiviso in non più di due periodi, uno dei quali deve avere una durata di almeno sei ore.
2. Nonostante le prescrizioni di cui al comma 1, il periodo minimo di riposo può essere ridotto a non meno di sei ore consecutive, purché tale riduzione non si protragga per più di due giorni consecutivi e siano fruite almeno settantasette ore complessive di riposo ogni sette giorni.
3. Il servizio di guardia di navigazione e, laddove attivato, il servizio di guardia di macchina, al fine di prevenire la fatica e non compromettere l'efficienza di coloro che disimpegnano il servizio stesso, sono organizzati in turni di guardia alternati a turni di riposo la cui durata minima non deve essere inferiore a quanto prescritto nei commi 1 e 2. Il personale addetto alla prima guardia all'inizio del viaggio e quello addetto alle guardie successive deve essere sufficientemente riposato e comunque idoneo al servizio.
4. L'organizzazione del servizio di guardia di navigazione e del servizio di guardia di macchina compete al comandante della nave. Per il servizio di guardia di macchina il comandante può delegare l'organizzazione del servizio al direttore di macchina.
5. L'organizzazione dei servizi di guardia di cui al comma 4 è stabilita per iscritto in un documento ovvero in documenti separati nei quali sono riportati chiaramente i nominativi dei membri dell'equipaggio chiamati a disimpegnare il servizio di guardia ed i turni assegnati ad ognuno di essi. Il documento ovvero i documenti devono essere affissi almeno ventiquattro ore prima dell'inizio del servizio di guardia in prossimità del ponte di comando e del locale apparato motore.
6. Il comandante può disporre l'avvicendamento di coloro che sono chiamati a disimpegnare il servizio di guardia nei vari turni che compongono il servizio stesso, tenendo conto delle esigenze operative e delle condizioni di idoneità al servizio delle persone impegnate.
7. Nelle situazioni di emergenza ovvero in occasione di esercitazioni volte a preparare l'equipaggio a fronteggiare le situazioni di emergenza ovvero nei casi in cui si vengono a determinare situazioni operative eccezionali in occasione delle quali attività essenziali non possono essere rinviate per motivi di sicurezza o di protezione ambientale o perché non è stato ragionevolmente possibile eseguire tali attività in precedenza, il comandante può disporre diversamente rispetto a quanto prescritto nel presente articolo.
Capo III - Addestramento
Art . 13 - Disposizioni generali in materia di addestramento
1. L'addestramento dei lavoratori marittimi nelle materie di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione è oggetto di appositi corsi, il cui svolgimento può essere affidato a istituti, enti e società ritenuti idonei e autorizzati con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione.
2. I decreti di cui al comma 1 stabiliscono:
a) i programmi, comprensivi anche della materia sulla sicurezza del lavoro, e le modalità di svolgimento dei corsi conformemente alla normativa vigente e nel rispetto delle regole dell'annesso alla convenzione STCW e delle corrispondenti sezioni del codice STCW;
b) la composizione quantitativa e qualitativa del corpo istruttori formato da persone in possesso di conoscenze teoriche e di esperienza professionale pratica ritenute adeguate agli specifici tipi e livelli dell'attività di addestramento. In ogni caso, ogni istruttore deve:
1) conoscere il programma e gli obiettivi specifici del particolare tipo di addestramento;
2) aver ricevuto, se l'addestramento è effettuato con l'ausilio di simulatori, un'istruzione adeguata circa le tecniche di insegnamento che comportano l'uso di simulatori ed aver maturato sufficiente esperienza pratica nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato;
c) la composizione quantitativa e qualitativa delle commissioni davanti alla quale, al termine del corso, l'allievo deve sostenere un esame teorico-pratico. In ogni caso, la commissione deve essere composta da persone in grado di saper valutare il possesso da parte dell'allievo delle conoscenze teoriche e delle abilità pratiche richieste. Prima di assumere le relative funzioni, ogni esaminatore deve:
1) aver ricevuto un'istruzione adeguata circa i metodi e le pratiche di valutazione;
2) aver maturato, qualora l'attività di valutazione è effettuata con l'ausilio di un simulatore, una sufficiente esperienza pratica del simulatore medesimo, come strumento di valutazione.
3. Gli istituti, gli enti e le società di cui al comma 1 rilasciano, a coloro che abbiano superato l'esame di cui al comma 2, lettera c), l'attestato dell'addestramento conseguito.
4. L'addestramento svolto a bordo non deve essere di ostacolo alle normali operazioni della nave.
5. Le qualifiche e l'esperienza professionale degli istruttori e degli esaminatori sono disciplinate dalle disposizioni sugli standards di qualità di cui all'articolo 15.
6. Le spese derivanti dalle attività espletate dal Ministero dei trasporti e della navigazione ai fini del rilascio delle autorizzazioni a nuovi istituti, enti e società di addestramento sono a carico dei richiedenti non pubblici sulla base del costo effettivo della prestazione resa. Sono altresì a carico dei richiedenti le spese connesse con l'attività di vigilanza. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative e di vigilanza, nonché le modalità di versamento delle tariffe medesime.
7. L'addestramento dei lavoratori marittimi nelle materie di cui alla regola VI/4-2 dell'annesso alla Convenzione STCW e della corrispondente sezione del codice STCW è oggetto di appositi corsi gestiti da strutture sanitarie pubbliche ai sensi delle disposizioni vigenti. Le relative spese sono a carico dei richiedenti.
Art. 14 - Uso di simulatori
1. Qualora sia previsto l'uso di simulatori durante l'attività di addestramento ovvero in occasione di ogni valutazione di competenze o ogni dimostrazione di perdurante idoneità prescritta nella parte A del codice STCW, devono essere rispettate le prescrizioni minime e le altre disposizioni di cui alla sezione A-1/12 del codice STCW e le disposizioni previste nella parte A dello stesso codice per ogni certificato.
2. I simulatori installati o messi in uso anteriormente al 1o febbraio 2002 sono esentati dal vincolo di conformità alle prescrizioni minime di cui al comma 1.
Art. 15 - Norme di qualità e controllo
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione controlla costantemente che tutte le attività di addestramento svolte dagli istituti, enti e società di cui all'articolo 13, comma 1, conseguano gli obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori.
2. Ai fini di cui al comma 1, con i decreti previsti dall'articolo 13, comma 1, per ogni corso e programma di addestramento sono stabilite anche norme di qualità che identifichino gli obiettivi dell'addestramento ed i livelli di cognizione e di apprendimento e di capacità professionale da conseguire.
3. Ad intervalli non superiori a cinque anni, il Ministero dei trasporti e della navigazione effettua altresì una valutazione della gestione del sistema di addestramento al fine di verificare l'efficacia e la coerenza delle norme di qualità e dei relativi controlli.
4. Entro sei mesi dalla valutazione di cui al comma 3, il Ministero dei trasporti e della navigazione trasmette alla Commissione europea una relazione sull'esito della valutazione stessa con l'indicazione degli eventuali correttivi adottati.
Capo IV - Controllo e sanzioni
Art. 16 - Compagnia di navigazione
1. La compagnia di navigazione deve assicurare il rispetto delle seguenti condizioni a bordo delle sue navi:
a) i lavoratori marittimi da arruolare siano in possesso di un certificato adeguato rilasciato in conformità alle disposizioni del presente regolamento;
b) la nave sia armata in conformità alle disposizioni in materia di tabelle di armamento stabilite dalla normativa vigente in materia;
c) a bordo della nave siano conservati e disponibili per eventuali controlli i documenti relativi all'idoneità fisica e alla competenza dei lavoratori marittimi imbarcati;
d) i lavoratori marittimi imbarcati, prima dell'effettiva immissione in servizio, acquisiscano familiarità con i loro compiti specifici e con gli impianti e le attrezzature che saranno chiamati ad utilizzare nello svolgimento dei compiti medesimi, comprese le procedure tecniche relative all'utilizzo dei suddetti impianti ed attrezzature, nonché le procedure ai fini della sicurezza sul lavoro;
e) ogni misura sia stata adottata affinché ciascun membro dell'equipaggio possa contribuire con le proprie cognizioni e capacità alla sicurezza della nave e alla prevenzione e contenimento dell'inquinamento.
2. La compagnia, il comandante e i membri dell'equipaggio sono individualmente responsabili del corretto adempimento delle disposizioni di cui al comma 1, ciascuno per la parte di competenza.
3. La compagnia deve fornire al comandante della nave istruzioni scritte recanti le linee guida e le procedure da seguire per garantire che ogni membro dell'equipaggio acquisisca la familiarizzazione di cui al comma 1, lettera d). Le suddette linee guida e procedure devono prevedere:
a) la designazione di un membro dell'equipaggio che deve procedere a fornire in modo efficace le informazioni necessarie a far acquisire al lavoratore marittimo appena imbarcato la familiarizzazione richiesta;
b) la concessione di un sufficiente lasso di tempo per consentire al membro dell'equipaggio di acquisire familiarità con le procedure di guardia, di sicurezza, ivi compresa quella a tutela dei lavoratori, di tutela dell'ambiente e di emergenza specifiche della nave, nonché con gli impianti e le attrezzature di cui al comma 1, lettera d).
Art. 17 - Comunicazione tra i membri dell'equipaggio
1. A bordo di tutte le navi battenti la bandiera di uno Stato membro devono essere apprestati strumenti idonei ad assicurare in qualsiasi momento un'efficace comunicazione orale per scopi di sicurezza tra tutti i membri dell'equipaggio, in particolare ai fini della ricezione e della comprensione tempestiva e corretta delle comunicazioni e degli ordini.
2. A bordo di tutte le navi da passeggeri battenti la bandiera di uno Stato membro e di tutte le navi da passeggeri provenienti da o dirette ad un porto di uno Stato membro, deve essere stabilita e iscritta nel registro di bordo una lingua di lavoro per garantire prestazioni efficaci dell'equipaggio in materia di sicurezza. La compagnia o il comandante, come opportuno, determinano la lingua di lavoro appropriata. Ciascuna delle persone che prestano servizio a bordo è tenuta a comprendere e, se del caso, a impartire ordini e istruzioni, nonché a riferire in tale lingua. Se la lingua di lavoro non è una lingua ufficiale dello Stato membro, tutti i piani e gli elenchi da affiggere devono includere una traduzione nella lingua di lavoro.
3. A bordo delle navi da passeggeri il personale incaricato, nel ruolo d'appello, di aiutare i passeggeri in situazioni di emergenza deve essere facilmente individuabile e dotato di capacità di comunicazione sufficienti per questo scopo in base ad un'adeguata combinazione dei seguenti criteri:
a) la lingua utilizzata o le lingue utilizzate dai passeggeri delle principali nazionalità trasportati su una rotta determinata;
b) la probabilità che la capacità di utilizzare un elementare vocabolario d'inglese per impartire istruzioni basilari possa consentire di comunicare con un passeggero che necessiti di aiuto, sia che il passeggero e il membro dell'equipaggio abbiano o meno una lingua in comune;
c) l'eventuale necessità, allorché la comunicazione orale è inattuabile, di comunicare in situazioni di emergenza con altri mezzi: ad esempio dando l'esempio, gestualmente, ovvero richiamando l'attenzione sull'ubicazione delle istruzioni, dei punti di raccolta, dei dispositivi di salvataggio o delle vie d'uscita;
d) la misura in cui sono state fornite le istruzioni di sicurezza complete ai passeggeri nella o nelle loro madrelingue;
e) le lingue in cui gli annunci di emergenza possono essere trasmessi in situazioni critiche o durante esercitazioni per fornire accurate direttive ai passeggeri e facilitare ai membri dell'equipaggio l'assistenza dei passeggeri.
4. A bordo delle navi petroliere, delle navi chimichiere e delle navi gasiere battenti bandiera di uno Stato membro, il comandante, gli ufficiali e i marinai devono essere in grado di comunicare tra loro in una o più lingue di lavoro comuni.
5. A bordo di tutte le navi battenti la bandiera di uno Stato membro devono essere previsti adeguati strumenti per la comunicazione tra la nave e le autorità di terra in una lingua comune o nella lingua di tale autorità.
6. Durante le ispezioni a bordo, ai sensi delle norme che regolano il controllo dello Stato d'approdo, gli ispettori controllano che anche le navi battenti bandiera di un Paese terzo osservino il presente articolo.
Art. 18 - Controllo dello Stato di approdo e fermo
1. Durante le ispezioni a bordo, ai sensi delle vigenti norme sul controllo dello Stato di approdo, gli ispettori verificano comunque che:
a) tutti i lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo e che sono tenuti ad avere un certificato ai sensi della Convenzione STCW siano in possesso di tale certificato o di una valida dispensa, oppure forniscano prova di aver presentato domanda di riconoscimento;
b) il numero e le qualifiche dei lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo siano conformi alle norme in materia di sicurezza previste dallo Stato di bandiera della nave.
2. Gli ispettori valutano, in conformità con le norme stabilite nella parte A del codice STCW, l'idoneità dei lavoratori marittimi in servizio sulla nave a svolgere al servizio di guardia qualora ci sono fondati motivi per ritenere che tali norme non sono state osservate in una delle seguenti situazioni:
a) la nave è stata coinvolta in una collisione, in un arenamento o in un incaglio;
b) si è verificato, durante la navigazione o mentre la nave era alla fonda o all'ormeggio, uno scarico illecito di sostanze dalla nave in violazione di convenzioni internazionali;
c) la nave è stata manovrata in maniera irregolare o pericolosa per la sicurezza contravvenendo a disposizioni in materia di rotta adottate dall'Organizzazione marittima internazionale o alle disposizioni concernenti la sicurezza della navigazione e la tutela dell'ambiente marino;
d) le condizioni di esercizio della nave sono tali da costituire un pericolo per le persone, le cose o l'ambiente;
e) un certificato è stato ottenuto con la frode o il possessore di un certificato non è la persona a cui questo è stato originariamente rilasciato;
f) la nave batte la bandiera di un Paese che non ha ratificato la Convenzione STCW o il comandante, gli ufficiali o i marinai sono in possesso di certificati rilasciati da un Paese terzo che non ha ratificato la Convenzione STCW.
3. Oltre a verificare il possesso dei certificati, gli ispettori possono imporre ai lavoratori marittimi, anche ai fini della valutazione di cui al comma 2, di dimostrare le rispettive competenze in relazione alle funzioni assegnate a ciascuno. Tale dimostrazione può includere la verifica dell'osservanza delle prescrizioni operative in materia di guardia e di capacità di ciascun lavoratore marittimo di reagire adeguatamente nei casi di emergenza a livello delle proprie competenze.
4. Gli ispettori verificano che a bordo delle navi siano a disposizione dei comandanti, degli ufficiali e dei radioperatori i testi aggiornati delle normative nazionali e internazionali in materia di sicurezza della vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino.
5. Qualora dall'esito delle verifiche, di cui ai commi precedenti, risultino carenze che costituiscano pericolo per le persone, le cose o l'ambiente, gli ispettori ne informano immediatamente il comandante del porto, ai fini dell'adozione del provvedimento di fermo, ai sensi dell'articolo 181 del codice della navigazione.
Art. 19 - Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1178 del codice della navigazione l'armatore o il comandante della nave che ammette a far parte dell'equipaggio una persona non in possesso dei certificati prescritti. La stessa sanzione si applica al comandante della nave che viola l'obbligo di tenuta dei certificati o che non riconsegna gli stessi ai titolari all'atto dello sbarco.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1223 del codice della navigazione l'armatore o il comandante della nave che consente l'esercizio di una funzione per la quale è richiesto il certificato ad una persona priva dello stesso ovvero non abilitata in base alla dispensa di cui all'articolo 9.
Art. 20 - Norme transitorie
1. Fino al 1° febbraio 2002, le amministrazioni di cui all'articolo 4 possono continuare a rilasciare e convalidare certificati ai sensi delle disposizioni vigenti anteriormente al 1° febbraio 1997, data di entrata in vigore degli emendamenti del 1995 alla Convenzione STCW, nei confronti di coloro che hanno iniziato un servizio di navigazione o corsi di formazione e addestramento prima del 1° agosto 1998.
2. Fino al 1° febbraio 2002 i certificati di abilitazione dei lavoratori marittimi per i mezzi di salvataggio (MAMS) possono essere rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 474.
3. Parimenti fino al 1° febbraio 2002, le Autorità di cui all'articolo 4 possono continuare a rinnovare e prorogare certificati e convalide ai sensi delle disposizioni vigenti prima del 1° febbraio 1997.
4. In occasione del rinnovo o della proroga di un certificato ai sensi del comma 3 i limiti di tonnellaggio indicati nel certificato originale possono essere sostituiti come segue:
a) «200 tonnellate di stazza lorda registrata» può essere sostituito con «500 tonnellate di stazza lorda»;
b) «1600 tonnellate di stazza lorda registrata» può essere sostituito con «3000 tonnellate di stazza lorda».
5. I certificati di cui ai precedenti commi, alla scadenza o comunque entro cinque anni dalla data del rilascio, del riconoscimento, della convalida, del rinnovo o della proroga, sono convertiti nei certificati adeguati di cui all'articolo 5, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4 e 5.
6. Fino all'entrata in esercizio della rete informatica unitaria delle pubbliche amministrazioni, ciascuna delle autorità di cui all'articolo 3 tiene i registri previsti all'articolo 10, commi 1 e 2, e cura gli adempimenti di cui allo stesso articolo 10, comma 3.
Art. 21 - Viaggi costieri
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di navi adibite alla navigazione costiera.
Art. 22 - Allegati
1. Fanno parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati relativi a:
a) Allegato I: Requisiti per la formazione fissati dalla Convenzione STCW;
b) Allegato II: Procedure e criteri per il riconoscimento di certificati rilasciati da Paesi terzi, nonché per il riconoscimento di Istituti di formazione marittima e di programmi e corsi di istruzione e di formazione marittima;
c) Allegato III-1: Modello di certificato rilasciato ai sensi della sezione A-I/2: paragrafo 1, del codice STCW;
d) Allegato III-2: Modello di convalida rilasciato ai sensi della sezione A-I/2, paragrafo 2, del codice STCW;
e) Allegato III-3: Modello di convalida rilasciata ai sensi della sezione A-I/2, paragrafo 3, del codice STCW.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 maggio 2001
CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
MATTIOLI, Ministro per le politiche comunitarie
BERSANI, Ministro dei trasporti e della navigazione
CARDINALE, Ministro delle comunicazioni
VERONESI, Ministro della sanità
DINI, Ministro degli affari esteri
FASSINO, Ministro della giustizia
VISCO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
DE MAURO, Ministro della pubblica istruzione
BORDON, Ministro dell'ambiente
Visto, il Guardasigilli: FASSINORegistrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2001 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 336
ALLEGATO I - Requisiti per la formazione fissati dalla Convenzione STCW. (omissis ...)
ALLEGATO II - Procedure e criteri per il riconoscimento di certificati rilasciati da Paesi terzi, nonché per il riconoscimento di Istituti di formazione marittima e di programmi e corsi di istruzione e di formazione marittima di cui all'art. 9, paragrafo 3, lettera a). (omissis ...)
ALLEGATO III - Modello di convalida rilasciato ai sensi della sezione A-I/2, paragrafo 2, del codice STCW. (omissis ...)
NOTE (omissis ...)