Fonte: Gazzetta Ufficiale Italiana on line
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 novembre 2001, n.402 Testo del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 263 del 12 novembre 2001), coordinato con la legge di conversione 8 gennaio 2002, n. 1 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: «Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario». (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n.8 del 10 gennaio 2002)

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Omissis ......

Art. 1-bis. (( Modifica al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 ))

(( 1. All'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo le parole: «o in clinica del lavoro», sono inserite le seguenti: «o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni» )).

Riferimenti normativi:

- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro».

- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera d), numero 1), del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal presente articolo:

«Art. 2 (Definizioni). - 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

(Omissis);

d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;»

Art. 1-ter. (( Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e di Bolzano )) (( 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti )).

Art. 2. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

02A00125