Fonte: Gazzetta Ufficiale Italiana on line
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 luglio 2002 - Approvazione dei modelli di certificati di sicurezza. (Decreto n. 618/2002). (pubblicato Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 212 del 10 settembre 2002)

IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza di navigazione al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

Visto l'art. 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»; Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale è stata ratificata la Convenzione Internazionale SOLAS "74;

Visto il Regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio dell'8 dicembre 1995 sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri Roll-on /Roll-off come modificato dal Regolamento (CE) n. 179/96 della Commissione del 23 gennaio 1998;

Vista la Risoluzione del Comitato per la Sicurezza Marittima dell'International Maritime Organization MSC.36(63) del 20 maggio 1994 con la quale è stato adottato il Codice di sicurezza per le unità veloci, 1994;

Vista la Risoluzione del Comitato per la Sicurezza Marittima dell'International Maritime Organization MSC.97(73) del 5 dicembre 2000 con la quale è stato adottato il Codice di sicurezza per le unità veloci, 2000;

Visti gli emendamenti alla Convenzione Internazionale Solas 74 del dicembre 2002 entrati in vigore il 10 luglio 2002;

Considerata la necessità di procedere all'approvazione dei modelli dei Certificati di sicurezza;

Decreta:

Art. 1 - Approvazione dei modelli di certificati di sicurezza

Sono approvati, nella forma allegata al presente decreto dirigenziale, i modelli dei seguenti certificati di sicurezza:

a) certificato di sicurezza per navi da passeggeri e relativo elenco delle datazioni (Form P);

b) certificato di sicurezza delle datazioni per nave da carico e relativo elenco delle dotazioni (Form P);

c) certificato di sicurezza radioelettrica per nave da carico e relativo elenco delle datazioni (Form R);

d) certificato di esenzione;

e) certificato di sicurezza per unità veloci (HSC 1994);

f) autorizzazione all'esercizio per unità veloci (HSC 1994);

g) certificato di sicurezza per unità veloci (HSC 2000);

h) autorizzazione all'esercizio per unità veloci (2000);

i) documento di conformità (Solas 74, come emendata);

j) documento di conformità provvisorio (Solas 74, come emendata);

k) certificato di gestione della sicurezza (Solas 74, come emendata);

l) certificato di gestione della sicurezza provvisorio (Solas 74, come emendata);

m) documento di conformità (Regolamento CE n. 3051/95);

n) documento di conformità provvisorio (Regolamento CE n. 3051/95);

o) certificato di gestione della sicurezza (Regolamento CE n. 3051/95);

p) certificato di gestione della sicurezza provvisorio (Regolamento CE n. 3051/95).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2002

Il Comandante Generale: SICUREZZA

ALLEGATI: Omissis ....

02A10810