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DECRETO 12 agosto 2002 - Recepimento della direttiva 2002/50/CE della Commissione, del 6 giugno 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva 1999/36/CE del Consiglio in materia di attrezzature a pressione trasportabili. (Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo). (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 207 del 4 settembre 2002)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992;
Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1987, che delega i Ministri della Repubblica a dare attuazione, con propri decreti, alle direttive emanate dalla Comunità europea per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità europea già recepite nell'ordinamento nazionale;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2002, di attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili, ed in particolare l'art. 17, comma 1, che stabilisce la competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad adottare, con propri provvedimenti, le modifiche e gli adeguamenti, derivanti anche dal recepimento delle direttive comunitarie, concernenti la materia oggetto del decreto stesso;
Vista la direttiva 2002/50/CE della Commissione, del 6 giugno 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva 1999/36/CE del Consiglio in materia di attrezzature a pressione trasportabili, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 149 del 7 giugno 2002;
ADOTTA
il seguente decreto:
Art. 1.
1. Il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, è così modificato:
a) nell'allegato IV, parte I, modulo D, punto 1, primo periodo, punto 3.1, secondo periodo, terzo trattino, e punto 3.2, primo periodo, le parole «dell'attestato di esame "CE del tipo"» sono sostituite dalle parole «dell'attestato di esame "CE del tipo" o dell'attestato di esame "CE del progetto"».
Art. 2.
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1° gennaio 2003.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 agosto 2002
Il Ministro: LUNARDI
02A11075