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Comunicato relativo al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25, recante: «Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.». (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 57 dell'8 marzo 2002). (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 83 del 9 aprile 2002)
Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel suddetto supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti correzioni:
agli articoli 2, 3 e 7, ovunque indicato il numero «60», leggasi: «72»;
all'articolo 2, comma 1, laddove si introduce il nuovo articolo 72-terdecies (Adeguamenti normativi), al comma 2 della predetta norma, primo periodo, dove è scritto: «...., la Commissione di cui al comma 1 ...», leggasi «...., il Comitato di cui al comma 1 ...»;
all'articolo 7, comma 1, laddove è introdotto il nuovo ALLEGATO VIII-ter, la tabella indicante i VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE, deve intendersi pubblicata nel testo seguente:
ALLEGATO VIII-ter
(articolo 72-ter, comma 1, lettera d)
«VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
1. EINECS European Inventory of Existing Chemical Substances.
EINECS 1) CAS 2) NOME AGENTE VALORI LIMITE
NOTAZIONE 3) . . . 8 ore
4)Breve Termine
5). . . .
mg/m3 6)
Ppm
7)
mg/m3 6)
ppm
7)
. . . Piombo inorganico e suoi composti 0,15
. . . . 2. CAS Chemical Abstract Service Registry Number.
3. La notazione "Pelle" attribuita ai valori limite di esposizione indica la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle.
4. Misurato e calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore.
5. Valore limite al di sopra del quale non vi deve essere esposizione e si riferisce ad un periodo di 15 minuti se non altrimenti specificato.
6. mg/m3: milligrammi per metro cubo di aria a 20o C e 101,3 KPa.
7. ppm: parti per milione di aria (ml/m3).
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