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LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3 - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione. (pubblicata nel Supplemento Ordinario N. 5/L alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 15 del 20 gennaio 2004)
La Camera dei deputati ed Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Omissis ...
CAPO II - NORME DI SEMPLIFICAZIONE
Omissis ...
CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
Omissis ...
CAPO IV - NORME IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
Omissis ...
CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ESTERI
Omissis ...
Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE
Omissis ...
CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA E DI PUBBLICA SICUREZZA
Omissis ...
CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI
Omissis ...
CAPO IX - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE
Omissis ...
Art. 51 - (Tutela della salute dei non fumatori)
1. E' vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonche' i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o piu' locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.
4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori.
5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. [ nota 2 ]
6. [ nota 1 ] Al fine di consentire una adeguata attivita' di informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria piu' rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.
7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonche' l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.
10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.
Omissis ...
CAPO X - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA PATERNITA' E DELLA MATERNITA'
Omissis ...
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 gennaio 2003
CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MAZZELLA, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2122-bis):
Disegno di legge risultante dallo stralcio degli articoli da 21 a 14, da 16 a 20, da 23 a 28 dell'atto C-2122 deliberato nella seduta del 14 gennaio 2002.
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica (Frattini) il 14 gennaio 2002.
Assegnato alla commissione I (Affari costituzionali), in sede referente, il 14 gennaio 2002, con pareri delle commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione I, in sede referente, il 24, 30, 31 gennaio 2002; 6, 12, 20, 26, 27 febbraio 2002 e 7 marzo 2002.
Esaminato in aula l'11, 13, 14 marzo 2002, ed approvato il 19 marzo 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1271):
Assegnato alla commissione 1a (Affari costituzionali), in sede referente, il 21 marzo 2002, con pareri delle commissioni, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a, della Giunta per gli affari delle Comunita' europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione 1a, in sede referente, il 10, 11 aprile 2002, 8 maggio 2002, 4, 12, 13, 20, 27 giugno 2002 e 3, 9, 10, 17 luglio 2002. Relazione presentata il 2 agosto 2002 (atto n. 1271/A - relatore on. Boscetto). Esaminato in aula il 9, 10, 17, 24 ottobre 2002, ed approvato, con modificazioni, il 6 novembre 2002.
Camera dei deputati (atto n. 2122/bis-B):
Assegnato alla commissione I (Affari costituzionali), in sede referente, l'11 novembre 2002, con pareri delle commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e della Commissione parlamenteare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione I, in sede referente, il 27, 28 novembre 2002 e 3, 4, 5 dicembre 2002.
Esaminato in aula il 9, 10 dicembre 2002 ed approvato con modificazioni l'11 dicembre 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1271-B):
Assegnato alla commissione 1a (Affari costituzionali), in sede referente, il 13 dicembre 2002, con pareri delle commissioni 5a, 12a e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione 1a, in sede referente, il 17, 18 dicembre 2002.
Esaminato in aula ed approvato il 21 dicembre 2002.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
02G0320
N.d R.
Nota 1 - Il Decreto-Legge 9 novembre 2004, n. 266 ha prorogato il termine previsto dall'articolo 51, comma 6, fino al 10 gennaio 2005.
Nota 2 - Per le sanzioni vedere anche il comma 189 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005)