IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con
modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e particolarmente
l'art. 8, comma 1, che demanda al Ministro dell'interno di disporre,
con proprio decreto, per specifiche esigenze di pubblica sicurezza o
per la prevenzione di gravi reati, speciali limiti o condizioni
all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di
detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensita' e degli
altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il relativo regolamento di
esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Vista la legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per il
controllo delle armi;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni
e degli esplosivi;
Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul
controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di
armamento;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme
di recepimento della direttiva n. 93/15/CEE del 1993 relativa
all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul
mercato e controllo degli esplosivi per uso civile;
Letto l'art. 11 della predetta direttiva n. 93/15/CEE, che
consente, nel caso di minacce gravi o di pregiudizi alla sicurezza
pubblica l'adozione, nel rispetto del principio di proporzionalita',
di misure necessarie per la limitazione della circolazione di
esplosivi o di munizioni per prevenire la detenzione o l'uso illecito
degli stessi;
Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con i
Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa
e delle attivita' produttive, in data 19 settembre 2002, n. 272,
recante il regolamento di esecuzione del citato decreto legislativo
2 gennaio 1997, n. 7, ed in particolare l'art. 17, che, modificando
l'allegato C al regolamento del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, ha previsto che per il trasporto degli esplosivi si
applicano le disposizioni nazionali che recepiscono gli accordi
internazionali in materia di trasporto delle merci pericolose su
strada «A.D.R.», per ferrovia «R.I.D.», per via aerea «I.C.A.O.», per
mare «I.M.O» e nelle acque interne «ADNR»;
Visto il capitolo 8.4 «Prescrizioni relative alla sorveglianza dei
veicoli» del decreto 2 settembre 2003 del Ministro delle
infrastrutture e trasporti, con il quale, per i trasporti interni, e'
stato recepito l'Accordo europeo sul trasporto internazionale di
merci pericolose (ADR);
Viste le disposizioni applicative del predetto regolamento n. 272
del 2002, adottate anche in applicazione della direttiva n.
2004/57/CEE del 23 aprile 2004 e della decisione della Commissione
delle Comunita' europee del 15 aprile 2004, diramate con circolare n.
557/P.A.S.12664-XV.H.MASS(53) del 5 maggio 2005;
Visto l'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei
mezzi di accensione, per l'impiego minerario, istituito presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato -
Direzione generale delle miniere, ai sensi dell'art. 1 del decreto
ministeriale 21 aprile 1979 recante le «Norme per il rilascio
dell'idoneita' di prodotti esplodenti ed accessori di tiro
all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128» e dei relativi
decreti attuativi;
Ritenuto di dover circoscrivere, fino al 31 dicembre 2007,
l'impiego dei detonatori ad accensione elettrica, attivabili mediante
apparecchiature elettriche comuni a basso amperaggio, e l'impiego di
esplosivi bi-componenti in confezioni portatili, in quanto
suscettibili di agevolare il compimento di atti terroristici o altre
attivita' delittuose;
Ritenuto di dover aggiornare e integrare le disposizioni
applicative concernenti il trasporto delle sostanze esplosive;
Ritenuta altresi', la necessita' di aggiornare le disposizioni
vigenti sul controllo degli accessi nei luoghi in cui si
confezionano, si detengono o si impiegano esplosivi e sulle
prescrizioni di sicurezza per la prevenzione dei rischi di
sottrazione di prodotti esplodenti durante le attivita' di trasporto;
Udito il parere della Commissione consultiva centrale per il
controllo delle armi, per le funzioni consultive in materia di
sostanze esplosive ed infiammabili, espresso nella seduta
straordinaria del 5 agosto 2005 e ritenuto di accoglierne i
suggerimenti;
Considerato che ulteriori provvedimenti, anche normativi, potranno
essere adottati a seguito del monitoraggio disposto al fine di
accertare l'efficienza e l'efficacia delle misure di sicurezza dei
luoghi di fabbricazione e deposito di prodotti esplosivi;
Decreta:
Art. 1.
1. Fermo quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e dalla legge 9 luglio
1990, n. 185, la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la
detenzione, la commercializzazione, la cessione a qualsiasi titolo,
il trasporto e l'impiego di detonatori ad accensione elettrica a
bassa e media intensita', e dei prodotti bi-componenti realizzati in
confezioni portatili specificamente destinate alla realizzazione di
esplosivi sono consentiti esclusivamente per le esigenze operative e
di studio delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, secondo
le norme che ne disciplinano l'utilizzazione.
2. Sui detonatori elettrici a bassa e media intensita', importati
prodotti e commercializzati per le finalita' consentite a norma del
comma 1, devono essere apposti elementi di marcatura sicuri,
preventivamente approvati dal Ministero dell'interno, atti a
migliorarne la tracciabilita'.
3. Qualora i materiali di cui al comma 1 siano legittimamente
detenuti in forza di autorizzazioni di polizia rilasciate
anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, essi
potranno essere utilizzati, con le modalita' di cui all'art. 2, per
le sole attivita' di cava, estrattive o di ingegneria civile, fino al
31 ottobre 2005.
4. Trascorso il termine di cui al comma 3, i materiali non
utilizzati e, comunque, quelli non suscettibili di utilizzazione in
attivita' di cava, estrattive o di ingegneria civile devono essere
distrutti, senza diritto a rimborso o indennizzo, o consegnati, entro
i successivi quindici giorni, ad un deposito delle Forze armate o di
polizia, ovvero ad un deposito specificamente autorizzato dal
prefetto, con oneri di custodia a carico degli interessati, salvo i
quantitativi destinati, sulla base dei contratti in corso, agli
approvvigionamenti finalizzati alle attivita' consentite a norma del
comma 1.
5. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto fino al 31 dicembre
2007.
Art. 2.
1. Le attivita' di posizionamento e di sparo dei prodotti esplosivi
di 2ª e 3ª categoria per uso civile deve svolgersi alla presenza
della Forza pubblica, osservate le disposizioni vigenti per i servizi
a pagamento richiesti da privati, o, in mancanza, adottando le misure
di sicurezza e di controllo prescritte dal questore, che puo'
disporre la vigilanza, con spese a carico dell'impresa interessata,
di guardie particolari giurate, munite di specifici ordini di
servizio.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 delle operazioni di
posizionamento e sparo deve essere dato preventivo avviso, almeno
cinque giorni prima, al questore, che, nei tre giorni successivi
comunica la disponibilita' della forza pubblica o prescrive le misure
di sicurezza e di controllo occorrenti.
Art. 3.
1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di
regolamento, l'autorizzazione al trasporto su strada degli esplosivi
destinati ad impieghi civili, e' subordinata alla verifica delle
condizioni tecniche, logistiche e organizzative volte ad assicurare
la costante sorveglianza dei veicoli. A tal fine il trasporto degli
esplosivi e' sempre effettuato con mezzi idonei, chiusi, non
telonati, muniti di idonei apparati di telecomunicazioni, nonche' di
idoneo sistema di teleallarme o telesorveglianza collegato con un
istituto di vigilanza privata in grado di assicurare il costante
monitoraggio degli spostamenti del mezzo, la costante ricezione di
eventuali allarmi, nonche', anche mediante accordi con altri Istituti
di vigilanza privata autorizzati ad operare nel territorio da
attraversare, l'immediato intervento in caso di necessita'.
2. Quando e' prescritta la scorta ed il prefetto non dispone, in
relazione alla tipologia del trasporto, che la stessa sia effettuata
a mezzo della Forza pubblica, il servizio deve essere svolto da
guardie particolari giurate specificamente addestrate, adeguatamente
equipaggiate ed armate e munite di protezione individuale
antiproiettile. L'applicazione della disposizione contenuta all'art.
106, comma 2, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza e' limitata, fino alla data del
31 dicembre 2007, ai casi assolutamente eccezionali individuati dal
Dipartimento della pubblica sicurezza, per i quantitativi minimi
dallo stesso indicati.
3. In caso di brevi soste, per comprovate necessita', il veicolo
deve essere collocato in un'area di parcheggio o di sosta nella quale
non corra il rischio di essere danneggiato da altri veicoli, e deve
essere costantemente vigilato dal personale di bordo o, se
prescritta, da quello di scorta.
4. Per le soste prolungate che non prevedono la presenza del
personale di bordo o di scorta, i veicoli debbono essere custoditi
all'interno di aree o stabilimenti che, sentito il parere della
Commissione tecnica provinciale di cui all'art. 49 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, offrano tutte le garanzie per la
sicurezza e l'incolumita' pubblica previste dalle norme vigenti ed a
condizione che:
a) il luogo sia chiuso o recintato, dotato di idonei sistemi di
protezione passiva, di tecnologie di telesorveglianza, prevenzione
delle intrusioni ed allarme e di adeguata vigilanza a mezzo guardie
particolari giurate;
b) il veicolo sia perfettamente chiuso, con il motore spento, e
con il sistema di teleallarme o telesorveglianza costantemente in
funzione;
c) i sistemi di allarme del luogo di sosta e del veicolo siano
collegati con il personale di vigilanza o con un istituto di
vigilanza, in grado di intervenire immediatamente in caso di
necessita';
d) dopo ogni sosta il veicolo e il carico siano attentamente
controllati.
5. I dati relativi al trasporto degli esplosivi, compresi quelli
dei commi 1, 2 e 3, devono essere conservati per almeno tre anni e
sono comunicati, a richiesta, all'autorita' di pubblica sicurezza.
6. E' vietato trasportare a bordo del veicolo altre persone oltre i
componenti dell'equipaggio (guidatore e personale di scorta), i cui
nominativi debbono essere comunicati alla competente autorita' di
pubblica sicurezza.
7. L'equipaggio non puo' aprire i colli, dei quali ha l'obbligo di
verificare preventivamente l'integrita', ma deve consegnarli chiusi
al destinatario finale indicato nell'autorizzazione al trasporto,
previa identificazione del medesimo.
Art. 4.
1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di
regolamento, le disposizioni dell'art. 3 si applicano anche, in
quanto compatibili, alle autorizzazioni di pubblica sicurezza per il
trasporto di esplosivi destinati ad impieghi civili via aerea, via
mare, attraverso acque interne o a mezzo ferrovia.
Art. 5.
1. Tutte le licenze e le autorizzazioni di polizia finalizzate
all'acquisto ed alla movimentazione degli esplosivi debbono
riportare, oltre agli estremi dei riconoscimenti, delle
certificazioni e delle prese d'atto previste dalle norme vigenti
rilasciate per gli esplosivi stessi, le generalita' complete ed il
numero di codice fiscale dei titolari e delle persone che, comprese i
fochini, sono incaricate della loro effettiva manipolazione ed uso.
Alle annotazioni puo' provvedersi anche mediante estensioni
debitamente vidimate dalla competente autorita' di pubblica
sicurezza.
2. I produttori, i titolari di depositi e gli utilizzatori degli
esplosivi sono tenuti ad impedire l'accesso e la permanenza di
estranei nelle aree in cui insistono le fabbriche o i depositi di
esplosivi ovvero in quelle in cui gli esplosivi devono essere
utilizzati e ad annotare nel registro di cui all'art. 55 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, o in apposito registro
debitamente vidimato, le generalita' complete dei loro dipendenti e
di tutte le altre persone che, in ragione dell'incarico affidato o
per altre giustificate ragioni sono autorizzate ad accedere nei
predetti luoghi, nonche' delle persone comunque incaricate della
movimentazione degli esplosivi, comunicando al questore, senza
ritardo, ogni variazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrera' in vigore a decorrere dal
quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 15 agosto 2005
Il Ministro: Pisanu
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