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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, concernente nuove norme
per l'organizzazione dei servizi antincendi;
Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente
l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco;
Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la
disciplina delle tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi
al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a
pagamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, e successive modificazioni, recante l'approvazione del
regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e
di vigilanza antincendi;
Rilevata la necessita' di aggiornare le disposizioni di prevenzione
incendi per la realizzazione dei vani degli impianti di sollevamento
ubicati nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi;
Visto il progetto di regola tecnica elaborato dal Comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162 «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva
95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la
concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonche'
della relativa licenza di esercizio;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Nel rispetto della direttiva 95/16/CE la regola tecnica allegata
al presente decreto si applica, in conformita' alle specifiche
prescrizioni di settore in materia di prevenzione incendi, ai vani
degli impianti di sollevamento installati nelle nuove attivita'
soggette ai controlli di prevenzione incendi ed in quelle esistenti,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di
modifiche sostanziali.
2. Per modifiche sostanziali agli edifici si intendono:
a) l'installazione di nuovi impianti di sollevamento;
b) le modifiche costruttive degli impianti quali l'aumento delle
fermate, oppure il cambiamento del tipo di azionamento;
c) la sostituzione delle pareti del vano di corsa, delle porte di
piano, del locale del macchinario e/o delle pulegge di rinvio, se
eseguita con materiali, modelli, dimensioni e/o criteri costruttivi
diversi da quelli esistenti;
d) il rifacimento dei solai dell'edificio, quando coinvolge le
strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento;
e) il rifacimento strutturale delle scale dell'edificio, quando
coinvolge le strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento;
f) l'aumento in altezza dell'edificio, se coinvolgente le
strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento;
g) il cambiamento della destinazione d'uso degli ambienti,
interni all'edificio, in cui si esercitano attivita' riportate
nell'allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e successive
modifiche ed integrazioni.
3. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti
disposizioni tecniche si rinvia alle specifiche prescrizioni tecniche
di settore.
Art. 2.
Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione degli incendi, della sicurezza delle
persone e della tutela dei beni contro i rischi di incendio, i vani
degli impianti di sollevamento di cui all'art. 1 devono essere
realizzati in modo da:
a) minimizzare le cause d'incendio;
b) limitare danni alle persone ed alle cose;
c) limitare danni all'edificio ed ai locali serviti;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali
contigui;
e) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di
sicurezza.
Art. 3.
Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi descritti e'
approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al
presente decreto.
Art. 4.
Commercializzazione CE
1. I materiali ed i prodotti per la protezione contro l'incendio
provenienti da uno degli Stati membri dell'Unione europea o dalla
Turchia, ovvero da uno degli Stati aderenti all'Associazione europea
di libero scambio (EFTA), firmatari dell'accordo SEE, legalmente
riconosciuti sulla base della conformita' alle direttive europee
applicabili possono essere impiegati nel campo di applicazione
disciplinato dal presente decreto sempre che garantiscano un livello
di protezione equivalente a quello previsto dalla allegata regola
tecnica.
Art. 5.
Disposizioni finali e abrogazioni
1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni tecniche di
prevenzione incendi impartite in materia e sostituite dall'allegata
regola tecnica.
2. Il punto 2.5. «Ascensori» dell'allegato al decreto del Ministro
dell'interno 16 maggio 1987, n. 246, recante «Norme di sicurezza
antincendio per edifici di civile abitazione» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 27 giugno
1987 e' sostituito dal seguente: «2.5. Ascensori. Il vano di corsa
dell'ascensore deve avere le stesse caratteristiche di resistenza al
fuoco del vano scala (vedi tabella A) e deve essere conforme alle
specifiche disposizioni vigenti».
3. Il punto 6.8. «Ascensori antincendio» della parte prima
«Attivita' di nuova costruzione» del titolo II «Disposizioni relative
alle attivita' ricettive con capacita' superiore a venticinque posti
letto» dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile
1994, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la costruzione e l'esercizio delle attivita' ricettive
turistico-alberghiere» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 95 del 26 aprile 1994 e' sostituito dal
seguente: «6.8. Ascensori antincendio. Nelle strutture ricettive,
ubicate in edifici aventi altezza antincendio superiore a 54 m,
devono essere installati ascensori di soccorso, da realizzare in
conformita' alle specifiche disposizioni vigenti».
4. Il punto 3.6.1. «Montalettighe utilizzabili in caso di incendio»
del titolo II «Strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni
in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno» dell'allegato al decreto del Ministro
dell'interno 18 settembre 2002, recante «Approvazione della regola
tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle
strutture sanitarie, pubbliche e private» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002 e'
sostituito dal seguente: «3.6.1. Montalettighe utilizzabili in caso
di incendio. Gli edifici destinati anche in parte ad aree di tipo D
devono disporre di almeno un ascensore montalettighe antincendio, da
realizzare in conformita' alle specifiche disposizioni vigenti. Negli
edifici, destinati anche in parte ad aree di tipo D, aventi altezza
antincendio superiore a 24 m, deve essere installato almeno un
ascensore di soccorso da realizzare in conformita' alle specifiche
disposizioni vigenti». Il punto. 15.7 «Montalettighe utilizzabili in
caso di incendio» del titolo III «Strutture esistenti che erogano
prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime
residenziale a ciclo continuativo e/o diurno» dell'allegato allo
stesso decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 e'
sostituito dal seguente: «15.7. Montalettighe utilizzabili in caso di
incendio. Gli edifici di altezza antincendio superiore a 12 m,
destinati anche in parte ad aree di tipo D, devono disporre di almeno
un ascensore montalettighe antincendio, da realizzare in conformita'
alle specifiche disposizioni vigenti».
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il centoventesimo
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 15 settembre 2005
Il Ministro: Pisanu
Allegato
Regola tecnica di prevenzione incendi per i vani
degli impianti di sollevamento ubicati nelle attivita'
soggette ai controlli di prevenzione incendi
1. Termini, definizioni generali, tolleranze dimensionali e simboli
grafici di prevenzione incendi.
Ai fini delle presenti disposizioni si applicano i termini, le
definizioni e le tolleranze dimensionali approvate con il decreto
ministeriale 30 novembre 1983.
2. Disposizioni generali.
Le pareti del vano di corsa, le pareti del locale del
macchinario, se esiste, e le pareti del locale delle pulegge di
rinvio, se esiste, ivi compresi porte e portelli di accesso, nel caso
in cui non debbano partecipare alla compartimentazione dell'edificio,
devono comunque essere costituiti da materiale non combustibile.
Le pareti del locale del macchinario, se esiste, e le pareti del
locale delle pulegge di rinvio, se esiste, ivi comprese le loro porte
e botole di accesso, se posti in alto ed esigenze di
compartimentazione lo richiedano, devono avere caratteristiche di
resistenza al fuoco uguali o superiori a quelle richieste per le
pareti del vano di corsa con il quale comunicano.
I setti di separazione, tra vano di corsa e locale del
macchinario, se esiste, o locale delle pulegge di rinvio, se esiste,
devono essere realizzati con materiale non combustibile; i fori di
comunicazione, attraverso detti setti per passaggio di funi, cavi o
tubazioni, devono avere le dimensioni minime indispensabili.
All'interno del vano di corsa, del locale del macchinario, se
esiste, del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, e delle aree
di lavoro, destinate agli impianti di sollevamento, non devono
esserci tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al
funzionamento o alla sicurezza dell'impianto come prescritto dalla
direttiva 95/16/CE.
L'intelaiatura di sostegno della cabina deve essere realizzata
con materiale non combustibile. Le pareti, il pavimento ed il tetto
devono essere costituiti da materiali di classe di reazione al fuoco
non superiore a 1. Per gli ascensori antincendio e per quelli di
soccorso, anche le pareti, il pavimento ed il soffitto della cabina
devono essere realizzati con materiale non combustibile.
Le aree di sbarco protette, realizzate negli edifici quando
necessario davanti agli accessi di piano degli impianti di
sollevamento, nonche' nell'eventuale piano predeterminato d'uscita,
di cui al punto 6, devono essere tali che si possa ragionevolmente
escludere ogni possibilita' d'incendio in esse.
3. Vano di corsa.
In relazione alle pareti del vano di corsa si distinguono tre
tipi di impianti di sollevamento:
in vano aperto;
in vano protetto;
in vano a prova di fumo.
3.1 Vano aperto.
Si considera vano aperto un vano di corsa che non deve costituire
compartimento antincendio; in tal caso e' sufficiente che le pareti
del vano di corsa e le porte di piano, le eventuali altre porte o
portelli di soccorso ed ispezione siano realizzati con materiali non
combustibili.
3.2. Vano protetto.
Si considera vano protetto un vano di corsa per il quale sono
soddisfatti i seguenti requisiti:
le pareti del vano di corsa, comprese le porte di piano, le
porte di soccorso e porte e portelli d'ispezione, le pareti del
locale del macchinario, se esiste, le pareti del locale delle pulegge
di rinvio, se esiste, nonche' gli spazi del macchinario e le aree di
lavoro, se disposti fuori del vano di corsa, devono avere le stesse
caratteristiche di resistenza al fuoco del compartimento; gli
eventuali fori di passaggio di funi, cavi e tubi relativi
all'impianto, che debbono attraversare gli elementi di separazione
resistenti al fuoco, devono avere le dimensioni minime indispensabili
in relazione a quanto stabilito al punto 2;
tutte le porte di piano, d'ispezione e di soccorso devono
essere a chiusura automatica ed avere le stesse caratteristiche di
resistenza al fuoco del compartimento.
3.3. Vano a prova di fumo.
Si considera vano a prova di fumo un vano di corsa per il quale
sono soddisfatti i seguenti requisiti:
le pareti del vano di corsa devono essere separate dal resto
dell'edificio a tutti i piani e su tutte le aperture, ivi comprese le
porte di piano, di soccorso e di ispezione sul vano di corsa,
mediante filtro a prova di fumo. E' consentito che il filtro a prova
di fumo sia unico per l'accesso sia alle scale che all'impianto di
sollevamento, fatta eccezione per gli impianti di cui ai successivi
punti 7 e 8;
le pareti del vano di corsa, comprese le porte di piano, le
porte di soccorso e porte e portelli d'ispezione, le pareti del
locale del macchinario, se esiste, le pareti del locale delle pulegge
di rinvio, se esiste, nonche' gli spazi del macchinario e le aree di
lavoro, se disposti fuori del vano di corsa, devono avere le stesse
caratteristiche di resistenza al fuoco del compartimento; gli
eventuali fori di passaggio di funi, cavi e tubi relativi
all'impianto, che debbono attraversare gli elementi di separazione
resistenti al fuoco, devono avere le dimensioni minime indispensabili
in relazione a quanto stabilito al punto 2;
le porte di piano, di ispezione e di soccorso, possono dare
accesso direttamente ad aree di sbarco che siano aperte per almeno un
lato verso uno spazio scoperto, ovvero verso filtri a prova di fumo.
4. Accessi al locale del macchinario, agli spazi del macchinario e/o
alle aree di lavoro.
Per i vani di cui ai punti 3.3 e 7, gli accessi al locale del
macchinario, se esiste, gli accessi al locale delle pulegge di
rinvio, se esiste, nonche' agli spazi del macchinario e alle aree di
lavoro devono avvenire attraverso spazi scoperti o protetti con
filtri a prova di fumo.
Per i vani di cui al punto 8, gli accessi al locale del
macchinario e gli accessi al locale delle pulegge di rinvio, se
esiste, devono avvenire attraverso spazi scoperti o protetti con
filtri a prova di fumo con esclusione di quelli in sovrappressione.
Nei vani di cui ai punti 3.2, 3.3 e 7 in cui sono installati
impianti di sollevamento ad azionamento idraulico, i serbatoi che
contengono l'olio devono essere chiusi e costruiti in acciaio; le
tubazioni per l'olio, se installate fuori del vano di corsa, devono
essere di acciaio; in alternativa, i serbatoi e le tubazioni devono
essere protetti dall'incendio e dotati di chiusure capaci di
trattenere l'olio.
Le aree di lavoro, poste fuori del vano di corsa, devono essere
facilmente e chiaramente individuate e devono essere ubicate in
ambienti aventi caratteristiche conformi con quelle stabilite al
punto 3 per il vano di corsa.
5. Aerazione del vano di corsa, dei locali del macchinario, delle
pulegge di rinvio e/o degli ambienti contenenti il macchinario.
Le aerazioni del vano di corsa, del locale del macchinario, se
esiste, del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, e/o degli
spazi del macchinario devono essere fra loro separate e aperte
direttamente, o con canalizzazioni anche ad andamento suborizzontale,
verso spazi scoperti a condizione che sia garantito il tiraggio. Le
canalizzazioni devono essere realizzate con materiale non
combustibile.
L'aerazione del vano di corsa, degli spazi del macchinario o dei
locali del macchinario e/o delle pulegge di rinvio, se esistono, deve
essere permanente e realizzata mediante aperture, verso spazi
scoperti, non inferiori al 3% della superficie in pianta del vano di
corsa e dei locali, con un minimo di:
0,20 m2 per il vano di corsa;
0,05 m2 per il locale del macchinario, se esiste, e per il
locale delle pulegge di rinvio, se esiste.
Dette aperture devono essere realizzate nella parte alta delle
pareti del vano e/o dei locali da aerare e devono, inoltre, essere
protette contro gli agenti atmosferici e contro l'introduzione di
corpi estranei (animali vari, volatili ecc.); tali protezioni non
devono consentire il passaggio di una sfera di diametro maggiore di
15 mm. Quando il vano di corsa e' aperto su spazi scoperti, per esso
non e' richiesta aerazione.
La canalizzazione di aerazione del vano puo' attraversare il
locale del macchinario, se esiste, o delle pulegge di rinvio; allo
stesso modo la canalizzazione di aerazione degli ambienti contenenti
il macchinario o del locale del macchinario, se esiste, puo'
attraversare il vano di corsa ed il locale delle pulegge di rinvio o
altri locali interni dell'edificio, purche' garantisca la prevista
compartimentazione.
6. Misure di protezione attiva.
Se in vano protetto o in vano a prova di fumo, gli impianti di
sollevamento, quando le esigenze di compartimentazione dell'edificio
lo richiedono, prima che la temperatura raggiunga un valore tale da
comprometterne il funzionamento, previo comando proveniente dal
sistema di rilevazione di incendio dell'edificio, devono inviare la
cabina al piano predeterminato di uscita e permettere a qualunque
passeggero di uscire.
In prossimita' dell'accesso agli spazi e/o al locale del
macchinario deve essere disposto un estintore di classe 21A89BC,
idoneo per l'uso in presenza d'impianti elettrici.
Nel locale del macchinario, se esiste, possono essere adottati
impianti di spegnimento automatici a condizione che siano del tipo
previsto per incendi di natura elettrica, convenientemente protetti
contro gli urti accidentali e siano tarati a una temperatura nominale
d'intervento tale che intervengano dopo che l'ascensore si sia
fermato a seguito della manovra prevista al precedente paragrafo.
7. Vani di corsa per ascensore antincendio.
Il vano di corsa, per un ascensore antincendio, deve rispondere
alle caratteristiche indicate al punto 3.3. ed alle seguenti
ulteriori misure:
tutti i piani dell'edificio devono essere serviti
dall'ascensore antincendio;
l'uscita dall'ascensore deve immettere in luogo sicuro, posto
all'esterno dell'edificio, in corrispondenza del piano predeterminato
di uscita, direttamente o tramite percorso orizzontale protetto di
lunghezza non superiore a 15 m, ovvero di lunghezza stabilita dalle
disposizioni tecniche di settore;
le pareti del vano di corsa, il locale del macchinario, se
esiste, gli spazi del macchinario e le aree di lavoro di un ascensore
antincendio, devono essere distinti da quelli degli altri eventuali
ascensori e devono appartenere a compartimenti distinti da quelli
degli altri eventuali ascensori;
gli elementi delle strutture del vano di corsa, del locale del
macchinario, se esiste, o degli spazi del macchinario e delle aree di
lavoro, se disposti fuori del vano di corsa, devono avere una
resistenza al fuoco corrispondente a quella del compartimento e
comunque non inferiore a REI 60;
l'accesso al locale macchinario, se esiste, agli spazi del
macchinario o alle aree di lavoro deve avvenire da spazio scoperto,
esterno all'edificio, o attraverso un percorso, protetto da filtro a
prova di fumo di resistenza al fuoco corrispondente a quella del
compartimento e comunque non inferiore a REI 60;
ad ogni piano, all'uscita dall'ascensore, deve essere
realizzata un'area dedicata di almeno 5 m2 aperta, esterna
all'edificio, oppure, protetta da filtro a prova di fumo di
resistenza al fuoco corrispondente a quella del compartimento e
comunque non inferiore a REI 60;
la botola installata sul tetto della cabina, per il salvataggio
o per l'auto salvataggio di persone intrappolate, deve essere
prevista con dimensioni minime m 0,50 x m 0,70 di facile accesso sia
dall'interno, con la chiave di sblocco, sia dall'esterno della
cabina. Le dimensioni interne della cabina devono essere di almeno m
(1,10 x 2,10) con accesso sul lato piu' corto;
le porte di piano devono avere resistenza al fuoco non
inferiore a quella richiesta per il vano di corsa e, comunque, non
inferiore a REI 60;
la linea di alimentazione di un ascensore antincendio deve
essere distinta da quella di ogni altro ascensore presente
nell'edificio e deve avere una doppia alimentazione primaria e
secondaria di sicurezza;
i montanti dell'alimentazione elettrica del macchinario devono
essere separati dall'alimentazione primaria ed avere una protezione
non inferiore a quella richiesta per il vano di corsa e, comunque,
non inferiore a REI 60;
in caso di incendio il passaggio da alimentazione primaria ad
alimentazione secondaria di sicurezza deve essere automatico;
i locali del macchinario e delle pulegge di rinvio, se
esistono, ed il tetto di cabina devono essere provvisti di
illuminazione di emergenza, con intensita' luminosa di almeno 5 lux,
ad 1 m di altezza sul piano di calpestio, e dotata di sorgente
autonoma incorporata, con autonomia di almeno 1 ora e comunque non
inferiore al tempo di resistenza richiesto per l'edificio;
in caso di incendio la manovra di questi ascensori deve essere
riservata ai Vigili del fuoco ed eventualmente agli addetti al
servizio antincendio opportunamente addestrati;
un sistema di comunicazione bidirezionale deve collegare in
maniera permanente la cabina all'ambiente contenente il macchinario o
al locale del macchinario, se esiste, ed alle aree di sbarco;
nel progetto dell'edificio devono essere adottate misure idonee
a limitare il flusso d'acqua nel vano di corsa, durante le operazioni
di spegnimento di un incendio; il materiale elettrico all'interno del
vano di corsa, nella zona che puo' essere colpita dall'acqua usata
per lo spegnimento dell'incendio, e l'illuminazione del vano devono
avere protezione IPX3;
gli ambienti e le aree di sbarco protette devono essere tali da
consentire il funzionamento corretto della manovra degli ascensori
antincendio per tutto il tempo prescritto per la resistenza al fuoco
dell'edificio;
gli ascensori antincendio non vanno computati nella valutazione
delle vie di esodo.
8. Vano di corsa per ascensore di soccorso.
Quando in un edificio, in relazione alle specifiche disposizioni
di prevenzione incendi, deve essere installato un ascensore di
soccorso, utilizzabile in caso di incendio, installato esclusivamente
per trasporto delle attrezzature del servizio antincendio ed,
eventualmente, per l'evacuazione di emergenza delle persone, devono
essere adottare, oltre alle misure di cui al punto 7, anche le
seguenti:
il numero degli ascensori di soccorso deve essere definito in
modo da servire con essi l'intera superficie orizzontale di ciascun
piano dell'edificio;
il locale del macchinario deve essere installato nella sommita'
dell'edificio con accesso diretto dal piano di copertura del
medesimo;
non e' ammesso un azionamento di tipo idraulico;
i condotti di aerazione del locale del macchinario devono
essere separati da quelli del vano di corsa. In caso di condotto di
aerazione del vano di corsa, che attraversasse il locale del
macchinario o che fosse contiguo, il condotto di aerazione deve
essere segregato e protetto con materiali aventi resistenza al fuoco
almeno REI 120;
le dimensioni interne minime della cabina e dell'accesso devono
essere stabilite in base alle esigenze dei vigili del fuoco ed in
ogni caso non devono essere inferiori ai seguenti valori:
larghezza | 1,10 m
profondita' | 2,10 m
altezza interna di cabina | 2,15 m
larghezza accesso (posto sul lato minore) | 1,00 m
le porte di piano e di cabina devono essere ad azionamento
manuale, la porta di cabina deve essere ad una o piu' ante scorrevoli
orizzontali. Al fine di assicurare la disponibilita' dell'impianto,
anche in caso di uso improprio, deve essere installato un dispositivo
che, quando il tempo di sosta della cabina ad un piano diverso di
quello di accesso dei vigili del fuoco supera i due minuti, riporti
automaticamente la cabina al piano anzidetto. Un allarme luminoso ed
acustico, a suono intenso non inferiore ai 60 dB(A), deve segnalare
il fallimento di questa manovra al personale dell'edificio; tale
allarme non deve essere operativo quando l'ascensore e' sotto il
controllo dei vigili del fuoco;
un interruttore a chiave, posto a ogni piano servito, deve
consentire ai vigili del fuoco di chiamare direttamente l'ascensore
di soccorso;
per l'auto salvataggio, dall'interno della cabina, deve essere
presente una scala che consenta di raggiungere in sicurezza il tetto
della cabina stessa attraverso la relativa botola;
per consentire il diretto e facile accesso alla botola,
all'interno della cabina non sono ammessi controsoffitti.
9. Norme di esercizio.
L'uso degli ascensori in caso d'incendio e' vietato. Presso ogni
porta di piano di ogni ascensore deve essere affisso un cartello con
l'iscrizione «Non usare l'ascensore in caso d'incendio». In edifici
di civile abitazione e' sufficiente prevedere l'affissione del
cartello solo presso la porta del piano principale servito e di tutti
gli altri piani da cui si puo' accedere dall'esterno.
In caso d'incendio e' consentito unicamente l'uso di ascensori
antincendio e di soccorso in relazione a quanto stabilito dalle
specifiche regole tecniche di settore. Inoltre, e' proibito accendere
fiamme libere in cabina, nel vano di corsa, nei locali del
macchinario e delle pulegge di rinvio e nelle aree di lavoro, nonche'
depositare in tali ambienti materiale estraneo al funzionamento
dell'ascensore.
I suddetti divieti, limitazioni e condizioni di esercizio devono
essere segnalati con apposita segnaletica conforme al decreto
legislativo n. 493/1996.
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