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Fonte: Gazzetta Ufficiale Italiana on line
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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 5 luglio 2005

Integrazioni al decreto 14 maggio 2004, recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto, con capacità complessiva non superiore ai 13 m3 .(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 168 del 21 luglio 2005)

IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi; Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, recante disciplina delle tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni, concernente il regolamento per l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente il regolamento per i procedimenti relativi alla prevenzione incendi; Visto il proprio decreto 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 24 maggio 2004, concernente l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacita' complessiva non superiore a 13 m3; Rilevata la necessita' di apportare limitate integrazioni all'allegato al suddetto decreto ministeriale 14 maggio 2004 per la parte riguardante le distanze di sicurezza da osservare rispetto agli elementi pericolosi dei depositi di gas di petrolio liquefatto; Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200; Decreta: Art. 1. 1. Il punto 7 «Distanze di sicurezza», comma 2, del titolo III «Elementi pericolosi e relative distanze di sicurezza» dell'allegato al decreto 14 maggio 2004 e' cosi' sostituito: «2. Le distanze di sicurezza di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c) e d), possono essere ridotte fino alla meta' secondo quanto di seguito indicato: distanze di cui alle lettere a) e c), mediante interramento dei serbatoi oppure, in alternativa, interposizione di muri fra gli elementi pericolosi del deposito e gli elementi da proteggere in modo che il percorso orizzontale di un eventuale rilascio di gas, abbia uno sviluppo non minore della distanza di sicurezza. I muri devono elevarsi di almeno 0,5 m oltre il piu' alto elemento pericoloso da schermare; distanze di cui alla lettera b), limitatamente ai fabbricati e/o locali serviti dal deposito, destinati anche in parte ad esercizi pubblici, a collettivita', a luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, per capacita' fino a 3 m3 e fino a 5 m3, esclusivamente mediante interramento dei serbatoi; distanze di cui alla lettera d), esclusivamente mediante interramento dei serbatoi.». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 luglio 2005 Il Ministro: Pisanu