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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Vista la direttiva 95/21/CE del Consiglio del 19 giugno 1995,
relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza
delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita
e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e
che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri
(controllo dello Stato di approdo), modificata dalle direttive
98/25/CE del Consiglio del 27 aprile 1998, 98/42/CE della Commissione
del 19 giugno 1998 e 99/97/CE della Commissione del 19 dicembre 1999;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
19 aprile 2000, n. 432, recante il regolamento di recepimento della
direttiva 95/21/CE sopra citata;
Vista la direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 95/21/CE
del Consiglio del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme
internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione
dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le
navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque
sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di
approdo);
Vista la direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 novembre 2002 che modifica le direttive in materia di
sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato
dalle navi per facilitare il loro adattamento all'evoluzione degli
strumenti internazionali da esse richiamati;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
13 ottobre 2003, n. 305, recante il regolamento di recepimento della
direttiva 2001/106/CE sopra citata;
Viste le osservazioni formulate dalla Commissione delle Comunita'
europee in data 5 luglio 2005, nell'ambito della procedura di
infrazione n. 2005/2185 ex articolo 226 del Trattato CE, in ordine al
non compiuto recepimento della Direttiva 2001/106/CE nell'ordinamento
italiano, attuato con il decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 13 ottobre 2003, n. 305;
Ritenuto necessario modificare la normativa di recepimento della
Direttiva comunitaria 2001/106/CE, sopra citata, in conformita' alle
osservazioni formulate dalla Commissione europea;
Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11 recante «Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea
e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2005;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
effettuata a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota n. 357 del 9 gennaio 2006;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1.
Modifiche al decreto ministeriale 13 ottobre 2003, n. 305
- Il comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 13 ottobre
2003, n. 305, successivamente denominato decreto, e' sostituito dal
seguente: «5. Qualsiasi nave che non rispetti le disposizioni di cui
al comma 4 e' sottoposta ad ispezione estesa nel porto di
destinazione».
- Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto e' aggiunto il
seguente: «1-bis. Le navi di cui al comma 1 sono sottoposte ad
ispezione obbligatoria nel successivo porto di scalo».
- Il comma 7 dell'articolo 8 del decreto e' sostituito dal
seguente: «7. La procedura di fermo di cui al comma 3, viene promossa
anche nei confronti delle navi alle quali si applica, al momento
della verifica, il codice ISM e che risultano prive del documento di
conformita' per la societa' ovvero del certificato di gestione
sicurezza rilasciati conformemente al codice ISM. Nonostante
l'assenza di tale documentazione, se dall'ispezione non risultano
altre carenze che giustifichino il fermo, il comandante del porto
puo' revocare l'ordine di fermo per evitare la congestione del porto.
Di tale decisione devono essere tempestivamente informate le
autorita' competenti di tutti gli Stati membri. Alle navi che
presentano le carenze previste dal presente comma, alle quali e'
stato consentito di riprendere il mare, e' negato, eccettuati i casi
di deroga di cui all'articolo 11, comma 2, l'accesso ai porti dello
Stato finche' il proprietario o l'armatore dell'unita' non comprovi,
a sanatoria delle deficienze rilevate dall'autorita' che ha imposto
il fermo, che la nave dispone dei certificati rilasciati
conformemente al codice ISM.».
- Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto e' sostituito dal
seguente: «4. Avverso i provvedimenti di fermo di cui al precedente
articolo 8 ovvero di rifiuto di accesso nei porti di cui al
successivo articolo 11 e' esperibile ricorso giurisdizionale o
gerarchico da presentarsi nelle forme e con le modalita' previste
dalle vigenti disposizioni in materia. A tal fine nei provvedimenti
in parola, notificati al proprietario, all'armatore della nave ovvero
al suo rappresentante nello Stato per il tramite del comandante della
nave, e' indicato il termine entro il quale e' possibile ricorrere e
l'autorita' cui proporre ricorso. La presentazione del ricorso non
determina l'automatica sospensione dell'efficacia del provvedimento
opposto».
- Il punto 1 dell'Allegato III del decreto e' sostituito dal
seguente: «1. Navi contemplate nell'articolo 1, dell'Allegato I e
nelle lettere c), d), e), numeri 2) e 3), e h) del comma 1
dell'articolo 2 dell'Allegato I.».
- La lettera d) al punto 5 della Parte C. dell'Allegato V del
decreto e' sostituita dalla seguente: «d) esercitazione antincendio
con dimostrazione di tutti i set di indumenti antincendio, cui deve
partecipare parte dell'equipaggio addetto alla ristorazione;».
- Il punto 1 dell'Allegato VIII del decreto e' sostituito dal
seguente: «1. Le informazioni pubblicate conformemente
all'articolo 11, comma 3, comprendono i seguenti dati:
- nome della nave;
- numero IMO;
- tipo di nave, stazza (GT);
- anno di costruzione indicato nei certificati di sicurezza;
- nome ed indirizzo del proprietario o dell'armatore della nave;
- per le navi portarinfuse liquide o secche, nome ed indirizzo
del noleggiatore responsabile della scelta della nave e tipo di
noleggio;
- Stato di bandiera;
- la societa' o le societa' di classificazione, ove pertinente,
che hanno eventualmente rilasciato a detta nave i certificati di
classificazione;
- la societa' o le societa' di classificazione e/o altre parti
che hanno rilasciato a detta nave certificati conformemente con le
convenzioni applicabili in nome dello Stato di bandiera, con menzione
dei certificati rilasciati;
- porto e data dell'ultima ispezione estesa indicando, se del
caso, se sia stato imposto un provvedimento di fermo;
- porto e data dell'ultima visita speciale, indicando
l'organismo che l'ha eseguita;
- numero di fermi nel corso dei precedenti 24 mesi;
- paese e porto di fermo;
- data in cui e' stato tolto il fermo;
- durata del fermo, in giorni;
- numero di carenze rilevate e ragioni del fermo, in termini
chiari ed espliciti;
- provvedimenti intrapresi a seguito del fermo;
- quando alla nave e' stato rifiutato l'accesso ad un porto
nazionale, i motivi di tale misura, in termini chiari ed espliciti;
- indicazione delle eventuali responsabilita' della societa' di
classificazione o di altro organismo privato che ha proceduto alla
pertinente ispezione relativamente alla carenza che, da sola o in
combinazione, ha provocato il fermo;
- descrizione delle misure adottate, nel caso in cui la nave sia
stata autorizzata a recarsi al piu' vicino cantiere di riparazione
appropriato o in cui alla nave sia stato rifiutato l'accesso ad un
porto nazionale.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 2 febbraio 2006
Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2006
Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle infrastrutture ed
assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 178
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