|
allegato IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002,
n. 303, recante il «Regolamento di organizzazione dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a
norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419»;
Visto in particolare l'art. 13, comma 1, lettera n), del predetto
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, il
quale prevede che il consiglio di amministrazione disciplini
l'organizzazione dell'Istituto a livello di strutture e personale,
ivi compresa la determinazione degli uffici dirigenziali di cui
all'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la deliberazione n. 9/2006 adottata dal consiglio di
amministrazione in data 2 agosto 2006, con la quale e' stato
approvato il regolamento concernente l'organizzazione dell'Istituto;
Vista la nota del 21 settembre 2006 con cui il Ministero della
salute - Direzione generale ricerca scientifica e tecnologica -
6/I.4.d.a.7/70-6316/P, ha approvato il predetto regolamento, ai sensi
dell'art. 13, comma 1, lettera n) del decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303;
E m a n a
l'unito regolamento recante l'organizzazione dell'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro a livello di strutture e
del personale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2006
Il presidente: Moccaldi
Allegato
REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER
LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO E LA DISCIPLINA DEL
RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI
Approvato dal consiglio di amministrazione con delibera n. 2/2006
del 16 febbraio 2006 e con delibera n. 9/2006 del 2 agosto 2006
Parte I
PRINCIPI GENERALI
E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Art. 1.
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione delle
strutture e il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, con
sede legale in Roma, via Urbana n. 167, al fine di sviluppare le
attivita' di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 303/2002.
Art. 2.
Principi generali
1. Il presente regolamento e' adottato nel rispetto della
normativa generale sulla organizzazione e l'ordinamento del lavoro
delle amministrazioni pubbliche e si uniforma ai seguenti principi:
a) rispetto della distinzione tra responsabilita' di
programmazione, indirizzo e controllo degli organi di direzione
politico-amministrativa, e responsabilita' gestionali della
dirigenza;
b) ottimizzazione di prestazioni e servizi all'utente;
c) valorizzazione delle risorse umane;
d) potenziamento della responsabilita' e dell'autonomia
nell'esercizio delle funzioni di direzione delle strutture interne;
e) perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed
economicita' dell'azione amministrativa;
f) innovazione e competitivita', anche in vista di sinergie con
altre pubbliche amministrazioni;
g) garanzia di legalita', imparzialita', trasparenza e
pubblicita' degli atti e delle procedure;
h) garanzia di controllo dei risultati delle attivita'
amministrativa, tecnica, scientifica e di servizio;
i) rispondenza dell'azione amministrativa al pubblico
interesse;
j) garanzia della liberta' di ricerca di ricercatori e
tecnologi;
k) articolazione e distinzione delle strutture di linea e di
diretta collaborazione per funzioni omogenee all'interno delle tre
aree: tecnico-scientifica, processi organizzativi e
amministrativocontabile;
l) tutela della liberta' e dell'attivita' sindacale nelle forme
previste dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, alla legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive
modificazioni, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Art. 3.
Obiettivi dell'organizzazione
1. L'ISPESL organizza le proprie strutture al fine di realizzare
un assetto funzionale all'attuazione dei programmi definiti dagli
organi di indirizzo politico-amministrativo o fissati da norme di
legge o di regolamento; obiettivi prioritari di tali programmi sono:
a) valorizzare le funzioni di pianificazione, programmazione,
coordinamento, indirizzo e controllo;
b) incrementare l'efficacia, l'efficienza della ricerca
nazionale e internazionale, la qualita' dei servizi erogati dall'ente
e la sua capacita' di rispondere alle esigenze degli utenti, in
particolare le piccole e medie imprese;
c) conciliare gli orari di servizio, di lavoro e di apertura al
pubblico con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle altre
pubbliche amministrazioni dell'Unione europea;
d) responsabilizzare il personale al risultato dell'attivita'
lavorativa, attraverso il suo coinvolgimento, motivazione e
aggiornamento;
e) ampliare per il tramite della formazione continua, il
patrimonio di conoscenze e competenze dell'organizzazione;
f) sviluppare i sistemi informativi e informatici;
g) valutare la qualita' delle prestazioni, la soddisfazione
dell'utenza, interna ed esterna, il benessere nei luoghi di lavoro,
con un idoneo sistema di controlli;
h) promuovere le attivita' dell'ente, attivando un sistema di
informazione e comunicazione, interna ed esterna;
i) rendere le strutture scientifiche centrali e periferiche
flessibili nell'articolazione ed organizzazione.
Art. 4.
Incompatibilita'
1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche.
2. Gli incarichi di direzione delle strutture previste nel
presente regolamento sono incompatibili con quella di membro e
appartenente agli organi collegiali dell'Istituto.
Art. 5.
Quadro normativo di riferimento
1. Il quadro normativo di riferimento e' costituito dal decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, dal decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, dal decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, dai contratti collettivi
nazionali di lavoro di comparto e dalle leggi sul rapporto di lavoro
subordinato nell'impresa.
2. Ove specifiche disposizioni di legge vigenti regolino alcuni
particolari istituti giuridici connessi al rapporto di lavoro del
personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, le predette
disposizioni trovano applicazione anche per il personale
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
Parte II
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
Art. 6.
Articolazione generale
1. La struttura organizzativa e funzionale dell'ISPESL e'
costituita da:
2. Organi statutari:
a) presidente;
b) consiglio di amministrazione;
c) direttore generale;
d) comitato scientifico;
e) collegio dei revisori.
3. Uffici di diretta collaborazione con gli organi statutari.
4. Strutture centrali:
a) dipartimenti tecnico-scientifici;
b) dipartimento processi organizzativi;
c) dipartimento del bilancio, del personale e degli affari
generali.
5. Strutture territoriali:
a) centri di ricerca;
b) agenzie territoriali.
Art. 7.
Aree funzionali
1. Le strutture interne dell'Istituto sono articolate e distinte
in tre aree tipologiche:
a) tecnico-scientifica;
b) processi organizzativi;
c) amministrativo-contabile.
Titolo I
Capo I
Organi statutari
Art. 8.
Presidente
1. Il presidente, scelto tra personalita' appartenenti alla
comunita' scientifica, dotato di alta, riconosciuta e documentata
professionalita' tecnico-scientifica nelle materie di competenza
dell'Istituto, e' nominato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della salute.
2. Il presidente dura in carica cinque anni e puo' essere
confermato una sola volta.
3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e
presiede il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico e
ne stabilisce l'ordine del giorno.
4. Il presidente inoltre:
a) sovrintende all'andamento dell'Istituto e vigila sul
corretto funzionamento delle strutture, assicurandone l'unita'
operativa e di indirizzo;
b) predispone, con la collaborazione degli uffici interessati e
sentito il comitato scientifico, il piano triennale da sottoporre per
l'approvazione al consiglio di amministrazione;
c) cura i rapporti istituzionali e la comunicazione esterna
dell'Istituto;
d) valuta, su parere obbligatorio del comitato scientifico,
l'attivita' delle strutture tecniche dell'Istituto;
e) conferisce, sentito il direttore generale, gli incarichi di
livello dirigenziale generale e conferisce, sentito il consiglio di
amministrazione, gli incarichi di direzione delle strutture
tecnico-scientifiche.
5. Al presidente e' attribuita un'indennita' di carica
determinata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Il presidente, se appartenente ad amministrazioni dello Stato,
ovvero ad altre istituzioni o enti pubblici, e' collocato in
aspettativa per la durata dell'incarico, secondo le disposizioni dei
rispettivi ordinamenti; se professore o ricercatore universitario,
puo' essere collocato in aspettativa senza assegni a domanda, ai
sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382.
Art. 9.
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione, nominato dal Ministro della
salute, e' composto dal presidente e da otto componenti cosi'
individuati:
a) due esperti designati dal Ministro della salute;
b) un esperto designato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano;
c) un esperto designato dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani;
d) quattro esperti designati rispettivamente dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica, dal
Ministro delle attivita' produttive, dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio;
e) esercita le funzioni di segretario un dirigente
amministrativo.
2. Gli esperti devono essere scelti tra persone particolarmente
competenti, di documentata professionalita' nelle materie
tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrano nell'ambito dei
compiti svolti dall'Istituto.
3. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.
4. Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta il
compenso che sara' fissato con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con analogo
decreto saranno determinati i gettoni di presenza e le modalita' di
rimborso delle spese di missione.
5. Il consiglio di amministrazione puo' eleggere nel proprio seno
un vicepresidente. Tale incarico e' gratuito.
6. Con regolamento dell'Istituto saranno disciplinate le
modalita' di funzionamento del consiglio di amministrazione.
Art. 10.
Compiti del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione:
a) ha compiti e poteri di programmazione e di indirizzo e
adotta i necessari atti deliberativi, definendo le linee guida per la
predisposizione del piano triennale da approvarsi con la procedura
prevista dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n.
303/2002, del bilancio e dei regolamenti, sulla base degli indirizzi
strategici ricevuti dal Ministro della salute;
b) delibera il bilancio di previsione e le eventuali
variazioni, nonche' il conto consuntivo;
c) su proposta del presidente, delibera il piano triennale di
attivita' dell'Istituto, la pianta organica e le eventuali variazioni
dei fabbisogni di personale;
d) delibera i regolamenti;
e) delibera la eventuale partecipazione dell'Istituto in
societa' private aventi scopi coincidenti con le attivita'
istituzionali dell'Istituto, nel rispetto dei criteri e delle
modalita' determinati con il regolamento di cui all'art. 3, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002, salvo
comunque, se del caso, l'utilizzo economico dei risultati della
propria ricerca.
2. Il consiglio di amministrazione si riunisce di regola in
seduta ordinaria una volta ogni due mesi, con avviso da comunicare a
tutti i componenti, ai quali va contestualmente trasmesso l'ordine
del giorno, almeno cinque giorni prima.
3. In caso di urgenza o su richiesta della maggioranza dei
componenti, il consiglio puo' essere convocato in seduta
straordinaria, con avviso da recapitare almeno quarantotto ore prima,
con le stesse forme previste dal comma 2.
Art. 11.
Direttore generale
1. Il direttore generale e' nominato con decreto del Ministro
della salute, su proposta del Presidente, ed e' scelto tra persone
laureate di larga, provata e documentata esperienza di direzione in
materia di gestione ed amministrazione. Il rapporto di lavoro del
direttore generale e' regolato con contratto di diritto privato di
durata massima quinquennale. Ai dipendenti di pubbliche
amministrazioni si applica quanto previsto dall'art. 5, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002.
2. Il direttore generale:
a) partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di
amministrazione;
b) attua i provvedimenti del consiglio di amministrazione;
c) cura la predisposizione del bilancio di previsione e del
conto consuntivo, sulla scorta delle linee guida indicate dal
consiglio di amministrazione;
d) elabora le proposte da sottoporre al presidente relative
alle risorse finanziarie da assegnare con l'indicazione degli
obiettivi da conseguire;
e) attua quanto previsto nel piano delle attivita',
sovrintendendo e coordinando l'attivita' dei dirigenti;
f) promuove lo sviluppo organizzativo e la valorizzazione delle
risorse umane; cura, con i dirigenti, la definizione e
l'aggiornamento dell'assetto organizzativo dell'Istituto;
g) vigila sistematicamente sull'andamento della gestione, con
riferimento al piano triennale ed al budget, sviluppando ed
utilizzando idonei strumenti di controllo;
h) conferisce gli incarichi di livello dirigenziale non
generale, ad esclusione di quelli relativi ai dirigenti assegnati
agli uffici di livello dirigenziale generale;
i) adotta gli atti relativi alla gestione dell'Istituto, non
rientranti nella specifica competenza del presidente o dei vari
dirigenti;
l) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia
di servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria.
Art. 12.
Comitato scientifico
1. Il comitato scientifico e' nominato, con decreto del Ministro
della salute, tra persone esperte nelle materie di competenza
dell'Istituto. Il comitato dura in carica tre anni ed e' composto:
a) dal presidente;
b) da otto esperti, anche stranieri, su proposta del presidente
dell'ISPESL;
c) da tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano;
d) da dieci esperti in rappresentanza rispettivamente: tre del
Ministero della salute, uno del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca scientifica, uno del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, uno del Ministero delle
attivita' produttive, uno del Ministero degli affari esteri, uno del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno del Ministero
dell'interno e uno del Ministero delle politiche agricole e
forestali;
e) le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente
amministrativo.
2. Alle riunioni del comitato possono partecipare, altresi', su
invito del presidente e senza diritto di voto, dirigenti di ricerca,
ricercatori e tecnologi dell'Istituto. Possono, altresi', essere
chiamati a partecipare, senza diritto di voto, personalita'
scientifiche esterne, in relazione alla particolare rilevanza della
materia oggetto di valutazione.
3. Il compenso per i componenti esterni del comitato, nonche' il
gettone di presenza e le spese di missione, sono fissati con decreto
del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle
finanze.
Art. 13.
Compiti del Comitato scientifico
1. Il comitato scientifico:
a) esprime parere sui progetti di collaborazione e di ricerca
con organismi nazionali ed internazionali sia pubblici che privati;
b) svolge, su richiesta del presidente o del consiglio di
amministrazione, attivita' di consulenza in ordine a specifici piani
e programmi di attivita';
c) esprime parere sulle materie di studio e ricerca per le
quali assegnare le borse di studio;
d) esprime annualmente pareri obbligatori sull'attivita' delle
strutture tecnico-scientifiche nelle quali e' articolato l'ISPESL,
sulla base di criteri fissati dal medesimo comitato;
e) esprime parere sull'ordinamento delle strutture
tecnico-scientifiche dell'Istituto.
2. Il comitato si riunisce di norma ogni tre mesi e tutte le
volte che il Consiglio di amministrazione o il presidente lo
ritengano necessario.
Art. 14.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri
effettivi e uno supplente nominati con decreto del Ministro della
salute, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze, e dura in carica tre anni.
2. I predetti componenti, ad eccezione del rappresentante del
Ministero dell'economia e delle finanze, devono essere scelti tra gli
iscritti nel registro dei revisori contabili o tra persone in
possesso di specifica e documentata professionalita' con particolare
riferimento ai magistrati contabili.
3. Il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli
atti di gestione e alla loro regolarita' e conformita' alle norme di
leggi e regolamenti, accerta la regolare tenuta dei libri e delle
scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le variazioni
ed il conto consuntivo, effettua le verifiche di cassa e compie ogni
altro atto inteso ad accertare la regolarita' dell'attivita'
dell'ISPESL. I componenti del Collegio possono partecipare senza
diritto di voto alle sedute del Consiglio di amministrazione.
4. Con provvedimento del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sara' stabilito il
compenso da corrispondere al presidente e ai componenti del collegio
dei revisori dei conti.
Capo II
Uffici di diretta collaborazione con gli organi statutari
Art. 15.
Uffici di diretta collaborazione del presidente
1. La presidenza costituisce un centro di responsabilita'
amministrativa.
2. Il presidente si avvale, per le esigenze connesse
all'esercizio delle sue funzioni di uffici di diretta collaborazione.
Gli incarichi sono conferiti con provvedimento del direttore
generale, su designazione del Presidente.
3. Ai sensi del comma 2 sono individuati quattro uffici di
diretta collaborazione denominati: ufficio di segreteria, Ufficio di
segreteria tecnico-scientifica, ufficio studi e rapporti
istituzionali e Ufficio stampa:
a) L'Ufficio di segreteria svolge attivita' complessiva di
supporto al presidente. All'ufficio e' preposto il capo della
segreteria con la qualifica non inferiore al quarto livello.
b) L'ufficio di segreteria tecnico-scientifica: svolge
attivita' istruttorie e di supporto alla presidenza nelle materie
tecnico-scientifiche, ivi comprese le attivita' di raccordo e di
informazione con le strutture tecnico-scientifiche dell'Istituto ed
il comitato scientifico, in particolare per la predisposizione del
piano triennale di attivita' e degli aggiornamenti annuali; cura le
relazioni tecnico-scientifiche con organismi ed enti nazionali e
internazionali, in particolare con l'ISS, gli IRCCS, i Ministeri e le
regioni; assiste i ricercatori per la predisposizione dei progetti di
ricerca nazionali, europei e internazionali; cura le relazioni
nazionali e internazionali, prioritariamente per le attivita'
culturali istituzionali e gli scambi nell'ambito degli accordi
internazionali di cooperazione tecnico-scientifica; cura le relazioni
con gli organismi e gli enti nazionali e internazionali nei vari
settori, in particolare con l'ISS, gli IRCCS, i Ministeri e le
regioni; cura gli adempimenti preliminari per accordi, convenzioni
quadro; cura gli adempimenti preliminari per l'istituzione di gruppi
di lavoro, «osservatori» e comitati; effettua le designazioni di
esperti scientifici in commissioni, comitati e gruppi di lavoro,
effettua la programmazione di congressi, simposi, tavole rotonde e
manifestazioni scientifiche; esprime parere in ordine ai patrocini
per convegni, corsi, e alla adesione dell'Istituto a manifestazioni
tecnico-scientifiche nazionali e/o internazionali organizzate da
soggetti terzi. All'ufficio e' preposto un dipendente con profilo di
primo ricercatore o primo tecnologo.
c) L'Ufficio studi e rapporti istituzionali: svolge compiti di
studio per le attivita' istituzionali; segue e cura l'andamento dei
lavori parlamentari, le concertazioni e le intese con le altre
amministrazioni; cura i rapporti con il Parlamento e gli altri organi
costituzionali, con la Conferenza Stato-regioni e le regioni e gli
altri organi istituzionali in raccordo con le strutture dell'ente.
Predispone altresi' le risposte alle interrogazioni parlamentari.
All'Ufficio e' preposto un dirigente amministrativo di seconda
fascia.
d) L'Ufficio stampa svolge le attivita' di informazione e
comunicazione previste dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, dal decreto
del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422 e dalla
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2000
nonche' dalla direttiva del Dipartimento della funzione pubblica
7 febbraio 2002. In particolare: svolge attivita' di informazione
indirizzata ad altre strutture di informazione pubbliche e private e
ai mass-media nazionali e internazionali, a mezzo stampa, radio,
televisione e on-line; cura il monitoraggio dell'informazione
italiana ed estera e la rassegna stampa con riferimento alle
attivita' di competenza dell'Istituto; promuove, in accordo con il
Dipartimento processi organizzativi, programmi e iniziative
editoriali di informazione istituzionale; cura i rapporti di
collaborazione con centri di informazione nazionali e internazionali;
redige articoli redazionali, editoriali, forum, dibattiti su
tematiche istituzionali da inserire nelle pubblicazioni periodiche;
progetta inserzioni pubblicitarie per la promozione dell'immagine
dell'Istituto. All'ufficio e' preposto un dipendente interno, con
profilo di primo ricercatore o primo tecnologo, o dipendente di altra
pubblica amministrazione, ovvero un soggetto non appartenente alla
pubblica amministrazione, se in possesso dei requisiti professionali
previsti dalla legge.
Art. 16.
Servizio per la valutazione e il controllo strategico
1. Il consiglio di amministrazione si avvale, ai sensi del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, di un servizio per la
valutazione e il controllo strategico.
2. Al servizio e' preposto un collegio di tre membri, di cui uno
con funzioni di presidente, e almeno due esterni all'ISPESL. Il
collegio dura in carica al massimo tre anni, e' nominato dal
consiglio di amministrazione e decade con quest'ultimo.
3. I compiti e le funzioni sono previste dall'apposito
regolamento sui controlli interni approvato dall'ISPESL, nonche' da
ogni altra disposizione prevista da leggi e da regolamenti.
Art. 17.
Uffici di staff del direttore generale
1. La direzione generale costituisce un centro di responsabilita'
amministrativa.
2. Il direttore generale si avvale, per le esigenze connesse
all'esercizio delle sue funzioni, di uffici di staff. Gli incarichi,
conferiti con provvedimento del direttore generale, sono rinnovabili.
3. Ai sensi del comma 2 sono individuati quattro uffici di staff
denominati: ufficio di segreteria, ufficio controllo di gestione,
ufficio studi, relazioni sindacali ed attivita' d'ispezione
amministrativa, ufficio tecnico, informatico e per le
telecomunicazioni:
a) L'ufficio di segreteria svolge supporto all'espletamento dei
compiti del Direttore generale, provvedendo al coordinamento delle
relative funzioni, svolge altresi' funzioni istruttorie e di supporto
nelle materie tecnico-gestionali di competenza della direzione
generale nonche' attivita' di raccordo e di informazione con il
dipartimento del bilancio, del personale e degli affari generali, con
il dipartimento processi-organizzativi e le agenzie territoriali.
All'ufficio e' preposto un capo segreteria, con qualifica non
inferiore al IV livello.
b) L'ufficio controllo di gestione studia la configurazione dei
centri di costo dell'Istituto nelle strutture centrali e territoriali
e ne propone l'aggiornamento; collabora con il direttore generale
nella pianificazione dettagliata degli obiettivi gestionali; produce
rapporti periodici sull'andamento della gestione; sviluppa analisi
globali e di settore sull'efficacia, efficienza ed economicita'
nell'attuazione degli obiettivi con particolare riferimento allo
studio degli scostamenti, al fine di individuare le cause
determinanti e le eventuali metodologie correttive; sviluppa analisi
specifiche per la determinazione delle politiche tariffarie dei
servizi erogati. All'ufficio e' preposto un dirigente amministrativo
di seconda fascia;
c) l'ufficio studi, relazioni sindacali ed attivita'
d'ispezione amministrativa elabora studi gestionali, amministrativi
ed economici; formula pareri su questioni attinenti al management
dell'Istituto; cura i rapporti con le organizzazioni sindacali;
svolge attivita' di ispezione amministrativa a norma della legge n.
662/1996 e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
2 luglio 2002. All'ufficio e' preposto un dirigente amministrativo di
seconda fascia.
d) L'Ufficio tecnico, informatico e per le telecomunicazioni
svolge le seguenti attivita': progettazione, direzione e collaudo dei
lavori di ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria;
gestione ed interventi non specialistici di manutenzione ordinaria e
straordinaria, con il proprio personale, degli immobili; cura la
gestione del patrimonio.
Svolge inoltre compiti di studio e progettazione del sistema
informatico e di telecomunicazioni (TLC) per le attivita'
dell'Istituto; coordina lo sviluppo dell'attivita' informatica e di
TLC dell'Istituto; svolge attivita' di elaborazione dati; cura la
gestione delle procedure di servizio a supporto degli uffici centrali
e territoriali; svolge attivita' di studio, sviluppo ed acquisizione
di prodotti, servizi e programmi applicativi atti a promuovere o
soddisfare utenze specifiche nell'ambito delle strutture interne con
relativa assistenza agli utenti; cura l'attivita' di assistenza
tecnica di primo livello alle apparecchiature informatiche, di TLC e
supporto applicativo agli utenti. All'ufficio e' preposto un
dipendente dell'Istituto con profilo di ricercatore o primo
ricercatore, tecnologo o primo tecnologo.
Titolo II
STRUTTURE CENTRALI
Capo I
Area tecnico-scientifica
Art. 18.
I dipartimenti tecnico-scientifici
1. L'area tecnico-scientifica e' coordinata dalla presidenza
dell'Istituto. Si articola in cinque dipartimenti tecnico-scientifici
denominati:
a) dipartimento di igiene del lavoro;
b) dipartimento di medicina del lavoro;
c) dipartimento tecnologie di sicurezza;
d) dipartimento installazioni di produzione e insediamenti
antropici.
e) dipartimento certificazione e conformita' di prodotti ed
impianti.
2. I dipartimenti sono strutture tecnico-scientifiche aventi il
fine di gestire e sviluppare attivita' omogenee di ricerca,
assistenza, controllo, consulenza, informazione e formazione, in
conformita' agli obiettivi programmatici individuati.
3. Ai dipartimenti tecnico-scientifici e' conferita, nel quadro
della programmazione triennale e annuale, autonomia scientifica,
amministrativa, organizzativa nella elaborazione dei contenuti
dell'attivita' di ricerca, nella elaborazione normativa, nella
utilizzazione delle risorse umane e finanziarie, nonche' delle
attrezzature assegnate. Essi costituiscono centri di responsabilita'
amministrativa e di spesa.
4. I dipartimenti sono articolati in sezioni e/o laboratori.
L'incarico di direzione di tali strutture avviene su proposta del
direttore di dipartimento con provvedimento del presidente sentito il
consiglio di amministrazione. Ogni dipartimento e' supportato da una
unita' amministrativa interna di livello non dirigenziale.
5. La predisposizione dei piani di attivita' di ricerca annuali e
pluriennali avviene con modalita' idonee a consentire la
partecipazione dei singoli ricercatori.
Art. 19.
Compiti dei dipartimenti tecnico-scientifici
1. Il dipartimento di igiene del lavoro svolge compiti di
ricerca, studio, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza,
sviluppo di buone prassi, proposta normativa, documentazione
standardizzazione delle metodiche e delle procedure di valutazione
nelle attivita' riguardanti la misura e la valutazione dei rischi da
agenti fisici, chimici, biologici di varia natura negli ambienti di
lavoro ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali. A tal fine:
a) effettua, con il supporto del dipartimento processi
organizzativi, attivita' di consulenza e di formazione
tecnico-scientifica nei settori di competenza;
b) effettua esami e formula proposte sulle questioni generali
relative alla tutela della salute e alla sicurezza negli ambienti di
vita e di lavoro, in ambito nazionale e internazionale. In
particolare procede:
alla misura e alla valutazione di agenti fisici (rumore,
vibrazione, microclima, illuminamento) finalizzate all'idoneita'
igienico ambientale e alle procedure di taratura e calibrazione di
strumenti di misura;
alla misura e alla valutazione di agenti chimici per lo
studio delle condizioni di inquinamento da polveri, fibre, gas,
vapori, aerosol, aeriformi tossici e nocivi, fumi e nebbie, negli
ambienti di lavoro;
alla misura e alla valutazione della esposizione a sorgenti
ionizzanti e naturali e artificiali e a sorgenti di radiazioni non
ionizzanti;
all'assistenza e alla consulenza agli organi della Pubblica
amministrazione per il rilascio di autorizzazioni relative
all'impiego di radiazioni ionizzanti e non;
alla misura e alla valutazione dell'esposizione da agenti
biologici, con monitoraggio microbiologico in ambienti di vita e di
lavoro;
alla valutazione e allo sviluppo dei dispositivi di
protezione individuale da rischi fisici, chimici e biologici.
2. Il Dipartimento di medicina del lavoro svolge compiti di
ricerca, studio, sorveglianza epidemiologica, sperimentazione,
standardizzazione delle metodiche, controllo, consulenza, assistenza,
sviluppo di buone prassi, proposta normativa, documentazione,
gestione dei sistemi di registrazione e delle cartelle sanitarie e di
rischio per quanto concerne la tutela della salute e il benessere dei
lavoratori negli ambienti di vita e di lavoro ai fini della
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. A tal
fine:
a) effettua, con il supporto del dipartimento processi
organizzativi, attivita' di consulenza e di formazione
tecnico-scientifica nei settori di competenza;
b) e' centro di collaborazione dell'Organizzazione mondiale
della sanita' per la tutela della salute e la sicurezza negli
ambienti di vita e di lavoro;
c) effettua esami e formula proposte sulle questioni generali
relative alla tutela della salute e alla sicurezza negli ambienti di
vita e di lavoro. In particolare opera:
per la valutazione e la conseguente prevenzione degli effetti
sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori nei casi di rischio
chimico, fisico, biologico, ergonomico, cancerogeno, organizzativo e
psico-sociale;
per la ricerca, lo sviluppo e il trasferimento dei risultati
anche nell'ambito di reti nazionali e internazionali;
per la sorveglianza epidemiologica e per lo sviluppo di
metodologie e modelli di sorveglianza sanitaria anche in relazione ai
rischi emergenti;
per la valutazione e la definizione di strategie di
prevenzione degli effetti sulla salute derivanti da emergenze ed
eventi anomali.
3. Il Dipartimento tecnologie di sicurezza svolge, in relazione
all'evoluzione tecnologica dei sistemi di prevenzione e sicurezza sul
lavoro, compiti di ricerca, studio, sperimentazione, prove di
laboratorio, consulenza, assistenza, proposta normativa, sviluppo e
validazione di buone prassi, standardizzazione delle metodiche e
delle procedure di valutazione e gestione del rischio in materia di
sicurezza e qualita' dei materiali, prodotti, macchine, impianti e
ambienti di lavoro, ivi compresa la consulenza ai Ministeri
competenti per la sorveglianza del mercato in relazione alle
direttive europee, per l'accertamento delle conformita' dei prodotti
ai requisiti di sicurezza. A tal fine:
a) effettua, con il supporto del dipartimento processi
organizzativi, attivita' di consulenza e di formazione
tecnico-scientifica nei settori di competenza;
b) formula ed elabora studi e proposte in relazione alla
sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;
c) effettua esami e controlli e rilascia certificazioni di
sistemi di sicurezza. In particolare procede:
alla elaborazione di metodi e strumenti di analisi necessari
per la valutazione dei rischi, in particolare di macchine e impianti;
alla elaborazione di metodi e strumenti necessari per la
gestione del rischio macchine, impianti e attrezzature di lavoro;
alla elaborazione di metodi e strumenti di analisi necessari
per la gestione dei rischi dei sistemi di prevenzione e sicurezza
negli ambienti di vita e di lavoro.
4. Il Dipartimento certificazione e conformita' di prodotti ed
impianti svolge compiti di coordinamento tecnico delle attivita' di
verifica di conformita' di prodotto e di impianti previsti dalla
legge 12 agosto 1982, n. 597, con funzione sia di indirizzo, sia di
valutazione
dei dati di ritorno e di rilevazione sperimentale, nonche' per una
uniforme e univoca applicazione delle norme vigenti in materia. A tal
fine:
a) e' organismo notificato dalla Commissione europea per
l'attivita' di certificazione relativa alle direttive PED, TPED, SPV,
che realizza anche avvalendosi di specifiche unita' di certificazione
nelle strutture territoriali;
b) svolge verifiche di conformita' di prodotti e impianti non
direttamente esercitabili dalle Agenzie territoriali;
c) garantisce l'unitarieta' dell'apporto tecnico nei riguardi
delle Agenzie territoriali per quanto concerne le attivita' di
omologazione e certificazione;
d) svolge attivita' di studio, ricerca e sperimentazione per
aree tematiche nei settori di competenza;
e) elabora norme, raccomandazioni e linee guida a livello
nazionale e internazionale, in stretta collaborazione con gli
organismi italiani ed europei di normazione;
f) effettua elaborazioni statistiche e gestisce banche dati
relative alle attivita' di certificazione e verifiche di conformita';
g) effettua, con il supporto del dipartimento processi
organizzativi, attivita' di consulenza e di formazione
tecnico-scientifica nei settori di competenza.
5. Il Dipartimento installazioni di produzione e insediamenti
antropici svolge compiti di ricerca, studio, sperimentazione,
consulenza, assistenza, proposta normativa, controllo,
standardizzazione delle metodiche e delle procedure di valutazione ai
fini della tutela della salute, della sicurezza e della
compatibilita' ambientale in connessione con la presenza sul
territorio di installazioni di produzione e insediamenti antropici,
in particolare con riferimento alle installazioni a rischio di
incidenti rilevanti di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334 e alle installazioni di cui al decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59. A tal fine:
a) valuta la sicurezza e l'affidabilita' dei sistemi ai fini
del miglioramento dei processi correlati alle attivita' produttive,
anche in funzione di eventi indesiderati e collegati a situazioni di
emergenza;
b) procede all'analisi globale dei rischi e all'individuazione
dei possibili rimedi e interventi correttivi, anche in connessione
con la pianificazione del territorio;
c) individua le migliori tecniche di settore disponibili e
studia le procedure per la riduzione degli impatti sul territorio;
d) valuta i rischi nuovi ed emergenti relativi all'impiego
delle biotecnologie nell'industria e in agricoltura, microbiologia
ambientale, biorisanamento, biotrattamento dei reflui;
e) misura e valuta i rischi fisici e chimici nell'aria, nelle
acque e nei suoli per la stima delle interazioni con le attivita' di
produzione e gli insediamenti antropici e propone soluzioni
migliorative;
f) promuove la cultura e sviluppa buone pratiche nei settori di
competenza;
g) effettua, con il supporto del dipartimento processi
organizzativi, attivita' di consulenza e di formazione
tecnico-scientifica nei settori di competenza.
Art. 20.
Direzione dei Dipartimenti tecnico-scientifici
1. L'incarico di direttore del Dipartimento e' conferito dal
Presidente sentito il Consiglio di amministrazione.
2. Il direttore del Dipartimento ha la responsabilita' di
assicurare il funzionamento scientifico, organizzativo e
amministrativo della struttura, nel rispetto dei programmi di
attivita' e degli indirizzi approvati dal Consiglio di
amministrazione.
3. Il direttore del Dipartimento e' scelto tra i dirigenti di
ricerca dell'Istituto, ovvero, in caso di impossibilita', tra i
professori ordinari e straordinari delle universita' o tra i
dirigenti di ricerca di altri enti o tra esperti di comprovata
esperienza scientifica in base a criteri di professionalita' e
comprovata esperienza. I professori universitari possono avvalersi
della facolta' di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il collocamento in
aspettativa con o senza assegni: in tale ultima ipotesi verra'
corrisposta una retribuzione pari al trattamento economico in
godimento presso la struttura di appartenenza.
4. L'incarico e' a tempo determinato.
5. Il direttore del Dipartimento e' responsabile del
funzionamento complessivo dello stesso di fronte al Presidente e al
Direttore generale, secondo le rispettive competenze. A tal fine:
a) provvede alla programmazione delle attivita' di competenza
del Dipartimento, in conformita' al piano triennale e ai suoi
aggiornamenti annuali ed agli indirizzi del Presidente;
b) formula la proposta di articolazione del Dipartimento in
servizi e/o laboratori ai fini del prescritto parere del Comitato
scientifico;
c) adotta gli atti di competenza del Dipartimento e ne e'
responsabile; determina l'organizzazione del lavoro all'interno del
Dipartimento; e' responsabile dell'andamento della gestione del
Dipartimento;
d) segnala le esigenze di personale, necessario al
funzionamento del Dipartimento;
e) propone i piani annuali e triennali del dipartimento.
6. Il direttore di Dipartimento, per l'attivita' amministrativa e
contabile, si avvale di personale amministrativo assegnato al
Dipartimento dal Direttore generale.
7. In relazione alle statuizioni di cui all'art. 5, comma 4,
lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica, 4 dicembre
2002, n. 303, l'incarico di direttore di Dipartimento puo' essere
revocato, prima della sua naturale scadenza, dal Presidente, sentito
il Consiglio di amministrazione, nel caso di grave inosservanza delle
direttive impartite dagli organi dell'Istituto o di valutazione
negativa dell'attivita' svolta; nel procedimento di revoca deve
essere osservato il principio della partecipazione del diretto
interessato attraverso la contestazione ed il contraddittorio, da
realizzare in tempi certi e brevi. Detta valutazione negativa non
puo' riguardare i risultati dell'attivita' di ricerca svolta.
Art. 21.
Direzione della sezione o del laboratorio
1. L'incarico di direttore della sezione o del laboratorio e'
conferito dal Presidente su proposta del direttore del Dipartimento,
ai sensi della normativa vigente ad un soggetto con profilo non
inferiore a primo ricercatore/primo tecnologo.
2. L'incarico puo' essere revocato, dal direttore di
Dipartimento, nel caso di grave inosservanza delle direttive
impartite o di valutazione negativa dell'attivita' svolta; nel
procedimento di revoca deve essere osservato il principio della
partecipazione al procedimento del diretto interessato, attraverso la
contestazione ed il contraddittorio da realizzare in tempi certi e
brevi. Detta valutazione negativa non puo' riguardare i risultati
dell'attivita' di ricerca svolta.
3. Il direttore della sezione o del laboratorio risponde al
direttore del Dipartimento per le specifiche attivita' di ricerca,
controllo e consulenza svolte dalla sezione, servizio o laboratorio
cui e' preposto.
Capo II
Area processi organizzativi
Art. 22.
Dipartimento processi organizzativi
1. Il Dipartimento processi organizzativi:
a) svolge attivita' di studio e promozione, in termini di
qualita', delle attivita' didattiche e formative per gli attori della
sicurezza e salute aziendali, compresi i lavoratori;
b) svolge attivita' per la qualificazione e l'aggiornamento
professionale del personale dell'Istituto e del Servizio sanitario
nazionale, dei formatori e degli specialisti di settore;
c) svolge attivita' d'individuazione e promozione di supporti
didattici per l'integrazione della cultura prevenzionale nelle
attivita' scolastiche;
d) promuove, anche in collaborazione con le strutture
tecnico-scientifiche dell'Istituto, la realizzazione di buone
pratiche, analisi statistiche e realizzazione di prodotti di supporto
alla implementazione della sicurezza e salute nelle aziende, con
particolare riferimento alle P.M.I. ed agli Organismi paritetici;
e) procede all'organizzazione informatica dei dati e delle
informazioni prevenzionali correlate alle esigenze degli utenti
finali: Servizio sanitario nazionale, aziende, consulenti, lavoratori
e loro rappresentanti, cittadini;
f) svolge attivita' di promozione delle modalita' comunicative
piu' efficaci per implementare la cultura della sicurezza e salute
negli ambienti di vita e di lavoro;
g) promuove, coordina e ottimizza l'organizzazione, curandone
la gestione amministrativa, delle attivita' di servizio verso
organismi pubblici e privati in tema di formazione, consulenza e
assistenza, informazione ed attivita' editoriali, anche con il
supporto delle strutture dell'Istituto; promuove studi e formula
proposte in materia di procedure attuative al fine di incrementare
l'efficienza/efficacia dei prodotti e/o servizi resi agli utenti;
h) realizza congressi, simposi, tavole rotonde e manifestazioni
varie;
i) svolge le attivita' di supporto correlate alla funzione
dell'Istituto di Focal Point dell'Agenzia europea per la salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro;
j) cura le relazioni con il pubblico.
2. Il Dipartimento Processi organizzativi costituisce centro di
responsabilita' amministrativa.
Art. 23.
Articolazione del Dipartimento processi organizzativi
1. Il Dipartimento processi organizzativi e' suddiviso in unita'
funzionali e uffici, di seguito elencati:
a) Unita' funzionale formazione;
b) Unita' funzionale elaborazione e diffusione informazioni;
c) Unita' funzionale biblioteca;
d) Unita' funzionale comunicazione;
e) Unita' funzionale verifica dei processi;
f) Unita' funzionale consulenza e assistenza;
g) Ufficio amministrativo;
h) Ufficio per il servizio a terzi;
i) Ufficio relazioni con il pubblico.
Art. 24.
Compiti delle Unita' funzionali
e degli Uffici del Dipartimento processi organizzativi
1. L'Unita' funzionale formazione procede all'individuazione
delle metodologie piu' consone alla formazione degli adulti in
termini di analisi dei bisogni, progettazione, valutazione degli
apprendimenti, didattica attiva, soddisfazione degli utenti e di
sistemi di valutazione della qualita' formativa; progetta percorsi
formativi, anche a distanza, per le figure della salute e sicurezza
aziendale, per i consulenti e per i formatori; ricerca e realizza
prodotti formativi di ausilio alla implementazione della cultura
prevenzionale correlati ai diversi livelli scolastici; promuove,
programma e realizza percorsi formativi per il personale interno e
per organismi pubblici e privati; fornisce un supporto didattico e
metodologico ai corsi di aggiornamento degli esperti di settore
realizzati dai dipartimenti scientifici.
2. L'Unita' funzionale elaborazione e diffusione informazioni,
elabora e diffonde dati statistici sugli infortuni e sulle malattie
professionali, informazioni, strumenti e prodotti applicativi, anche
attraverso la implementazione di apposito sito web, strutturato
secondo le esigenze della valutazione dei rischi e secondo i livelli
di utenza; svolge i compiti di cui al decreto legislativo 6 settembre
1979, n. 322 e successive circolari; ricerca e diffonde le
informazioni in coerenza con i piani di attivita' della Agenzia
europea per la sicurezza e la salute sul lavoro; promuove la
conoscenza e la diffusione dei contenuti del sistema informativo.
3. L'Unita' funzionale biblioteca cura l'acquisizione, la
gestione, l'archiviazione e la distribuzione di testi, riviste
tecnico-scientifiche e di norme tecniche; cura le attivita'
biblioteconomiche correlate; ricerca le modalita' piu' efficaci per
l'utilizzo del patrimonio documentale da parte delle diverse
tipologie di utenti.
4. L'Unita' funzionale comunicazione conduce studi e analisi del
processo di comunicazione istituzionale e prevenzionale nelle varie
categorie di utenti compresi i cittadini; progetta e realizza
strumenti e campagne di comunicazione, anche attraverso l'uso di mass
media, per incrementare la percezione positiva della funzione
istituzionale e della prevenzione, in termini di costi benefici nelle
organizzazioni; pubblicizza l'organizzazione funzionale
dell'Istituto; pubblicizza, per gli utenti esterni, i servizi erogati
e loro modalita' applicative/gestionali di fruizione; progetta,
realizza, promuove e distribuisce le pubblicazioni periodiche
dell'Istituto, monografie e opuscoli istituzionali e
tecnico-scientifici secondo le esigenze degli utenti finali; cura
l'unificazione e l'estensione finale dei piani di attivita'
dell'Istituto, la stampa e la diffusione dei piani approvati, la
predisposizione e la stampa dei rapporti.
5. L'Unita' funzionale verifica dei processi analizza, in base ad
indicatori predefiniti, la soddisfazione degli utenti interni ed
esterni; identifica gli eventuali punti critici dei processi
operativo-gestionali; promuove soluzioni organizzative, procedurali e
professionali per migliorare nel tempo i servizi resi.
6. L'Unita' funzionale consulenza e assistenza promuove, coordina
e ottimizza l'organizzazione, curandone la gestione amministrativa,
delle attivita' di consulenza e assistenza in tema di sicurezza nei
luoghi di lavoro.
Art. 25.
Compiti degli uffici del Dipartimento processi organizzativi
1. Presso il Dipartimento processi organizzativi operano tre
uffici denominati Ufficio amministrativo-gestionale, Ufficio servizi
a terzi ed Ufficio relazioni con il pubblico. Gli incarichi relativi
a tali Uffici sono conferiti dal Direttore del Dipartimento processi
organizzativi.
2. L'Ufficio amministrativo-gestionale espleta le seguenti
attivita':
a) supporto al Direttore del Dipartimento;
b) predisposizione del budget dei piani di attivita';
c) attuazione dei compiti dipartimentali, ivi compresa la
realizzazione di convegni, congressi e manifestazioni varie;
d) incombenze gestionali ed amministrative del Dipartimento
quale centro di spesa;
e) fornisce altresi' supporto amministrativo ai fini
dell'omogeneita' delle procedure concernenti i progetti di ricerca
nazionali e comunitari.
All'Ufficio e' preposto un dirigente amministrativo di seconda
fascia.
3. L'Ufficio per il servizio a terzi esplica tutte le incombenze
amministrativo-contabili inerenti alle attivita' di competenza del
Dipartimento rese a terzi, tra cui:
a) acquisizione, anche per via telematica, delle quote di
iscrizione ai percorsi formativi tenuti direttamente dall'Istituto;
b) pagamento dei compensi dovuti a docenti interni ed esterni;
c) istruzione e predisposizione degli atti relativi alle
attivita' formative interne ed esterne, anche per cio' che concerne
le strumentazioni logistico-funzionali di supporto.
All'Ufficio e' preposto un dirigente amministrativo di seconda
fascia.
4. L'Ufficio relazioni con il pubblico provvede all'informazione
all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti di loro
interesse; cura il servizio all'utenza per i diritti di
partecipazione previsti al Capo III della legge n. 241/1990; formula
proposte per il miglioramento dei rapporti con l'utenza; cura la
comunicazione interna rivolta alle strutture dell'ente. All'Ufficio
e' preposto un dipendente dell'ente con idonea professionalita' con
profilo di primo tecnologo.
Art. 26.
Direzione del Dipartimento processi organizzativi
e delle relative unita' funzionali
1. Al Dipartimento processi organizzativi e' preposto un
dirigente di prima fascia dei ruoli dell'Istituto ovvero un
ricercatore o tecnologo della prima qualifica funzionale dei ruoli
dell'istituto. Nei casi in cui non siano presenti le predette figure
l'incarico puo' essere anche conferito, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 19 decreto-legge n. 165 del 2001. L'incarico e' conferito
dal Presidente dell'Istituto, sentito il Direttore generale.
2. L'incarico di responsabile delle Unita' funzionali e'
conferito dal direttore del Dipartimento ad un dipendente con profilo
di primo ricercatore o primo tecnologo.
Capo III
Area del bilancio, del personale e degli affari generali
Art. 27.
Dipartimento del bilancio, del personale e degli affari generali
1. Il Dipartimento espleta le seguenti attivita':
a) cura la programmazione e la gestione economico-finanziaria
(bilancio, contratti, spese in economia);
b) cura la gestione tecnica e patrimoniale degli immobili,
uffici, impianti attrezzature e servizi dell'Istituto;
c) cura la gestione del personale (reclutamento, progressione
delle carriere, trattamento economico e giuridico di attivita', di
previdenza e quiescenza);
d) garantisce l'organizzazione contabile degli uffici centrali
e la supervisione procedurale di quelli periferici;
e) cura gli affari legali e il contenzioso;
f) cura gli affari fiscali;
g) cura le attivita' di registrazione di brevetti, di stipula
di contratti all'estero, di adesione a consorzi, fondazioni, o di
partecipazioni societarie;
h) cura le attivita' di supporto al funzionamento degli organi
collegiali.
2. Il Dipartimento del bilancio, del personale e degli affari
generali costituisce centro di responsabilita' amministrativa.
Art. 28.
Articolazione del Dipartimento del bilancio,
del personale e degli affari generali
1. Il Dipartimento del bilancio, del personale e degli affari
generali si articola in otto Uffici di livello dirigenziale non
generale.
2. Gli Uffici di livello dirigenziale non generale sono i
seguenti:
a) Il Servizio programmazione e gestione economico-finanziaria;
b) Il Servizio contratti e spese in economia;
c) Il Servizio trattamento giuridico del personale;
d) Il Servizio trattamento economico del personale;
e) Il Servizio legale e per il contenzioso del lavoro;
f) Il Servizio affari generali;
g) Il Servizio per la gestione amministrativa delle aree di
ricerca «Monteporzio» e «Casilina»;
h) Il Servizio organi collegiali.
Art. 29.
Compito dei servizi del Dipartimento del bilancio
del personale e degli affari generali
1. Il Servizio programmazione e gestione economico-finanziaria
svolge le seguenti attivita':
studio delle modalita' di applicazione delle normative
riguardanti la contabilita' generale pubblica - Studio delle
procedure di decentramento in materia amministrativo contabile -
Analisi del piano di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio
per il funzionamento e la ricerca scientifica - Predisposizione e
tenuta delle scritture contabili e del bilancio di previsione e
triennale di competenza e di cassa delle entrate e delle spese
dell'Istituto, assestamenti di bilancio - Rilevazioni periodiche
dello stato di attuazione delle deliberazioni degli organi
dell'Istituto con segnalazione della trasformazione da impegni
provvisori in definitivi - Analisi dell'andamento delle spese per il
coordinamento della gestione bilancio - Emissione ordini di
accreditamento a favore dei Funzionari delegati ed esame dei relativi
rendiconti - Rendiconto consuntivo dell'Istituto e rendiconto
contabilita' separata delle attivita' omologative - Cura dei rapporti
con la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma per la gestione
della contabilita' speciale intestata all'Istituto - Rapporti con la
Banca Cassieri e adempimenti concernenti pagamenti disposti
dall'Istituto - Tenuta registro IVA, denuncia annuale IVA, versamento
imposta di bollo in modo virtuale - Adempimenti connessi ai fermi
amministrativi - Rilevazioni contabili di addebiti ed incassi per
servizi resi a pagamento - Adempimenti amministrativo-contabili e
tariffari connessi a servizi resi a pagamento sottoposti a regime
IVA.
2. Il Servizio contratti e spese in economia svolge le seguenti
attivita':
adempimenti preliminari per la stipulazione, approvazione ed
atti modificativi - Esecuzione dei contratti - Adempimenti
amministrativi attinenti i servizi generali della direzione (pulizie,
riscaldamento e vigilanza) - Collaudi, applicazioni clausole penali -
Emissioni dei titoli di pagamento - Attivita' dell'ufficiale rogante;
Adempimenti amministrativi relativi alla locazione immobili per le
sedi centrali e periferiche - Convenzioni per l'uso dei locali a
titolo gratuito - Adempimenti amministrativi relativi alla gestione
delle commissioni di gara e di collaudo - istruttoria amministrativa
delle richieste di spese e servizi in economia delle strutture
centrali - Buoni di cassa ed emissioni di titoli di spesa e
rendiconti - Organizzazione dei servizi di trasporto - gestione
autoparco - Gestione noleggio mezzi di trasporto - Albo fornitori -
Ufficio del Consegnatario - Scritture inerenti all'inventario dei
beni mobili - Ricezione, controllo e distribuzione di tutte le
attrezzature, arredi e materiali - Custodia e manutenzione di
apparecchi e materiali in temporaneo deposito - Adempimenti connessi
alla messa fuori uso di attrezzature, arredi e materiale - Altri
adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n.
718 del 30 novembre 1979; adempimenti per la stipula dei contratti
all'estero; adempimenti amministrativi relativi alla partecipazione o
costituzione di consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici
e privati, nazionali, esteri ed internazionali; rapporti
amministrativi con organismi nazionali ed internazionali.
3. Il Servizio trattamento giuridico del personale svolge le
seguenti attivita':
assegnazione agli uffici - Collocamento fuori ruolo - Rapporti
informativi complessivi sul personale - Aspettative, comandi,
mobilita' e distacchi - Provvedimenti riguardanti la cessazione, la
decadenza e la dispensa dal servizio - assenza dal servizio e
provvedimenti relativi - Procedure relative alle indennita' di
rischio del personale - Procedure di assunzione del personale e
adempimenti connessi - Approvazione graduatoria e nomina in prova -
Assunzioni obbligatorie - Assunzioni di personale scientifico da
istituti di istruzione universitaria o di ricerca italiani e
stranieri - Incarichi speciali - Riconoscimento ai fini dello
svolgimento della carriera dei servizi prestati presso istituti di
istruzione universitaria o di ricerca italiani o stranieri - Nomina
in ruolo - Inquadramento e progressione di carriera del personale -
Profili professionali - Passaggi di qualifica funzionale -
Conferimento di funzioni dirigenziali e deleghe di attribuzioni
dirigenziali - Provvedimenti di promozione del personale -
Provvedimenti di proposta e nomina del personale negli organi e negli
incarichi di direzione dell'Istituto - Provvedimenti di conferimento
e revoca degli incarichi Stato matricolare - Fascicoli personali -
Schedario - Ruoli di anzianita' - Rilascio certificati e copie,
provvedimenti relativi al personale in servizio - Bollettino
ufficiale.
4. Il Servizio trattamento economico del personale svolge le
seguenti attivita':
assegni fissi al personale dipendente - Compensi a particolari
categorie di personale - Adempimenti economici conseguenti a
riconoscimenti ricongiunzione e valutazione di servizi - Liquidazione
spese per accertamenti sanitari al personale - Ritenute per prestiti,
mutui e conto terzi - Adempimenti concernenti le assicurazioni
sociali (INPS, Tesoro, CPDEL, Opera di Previdenza, Fondo Credito,
SSN, ONAOSI, Fondi integrativi di previdenza) - Adempimenti fiscali
conseguenti alle erogazioni al personale dipendente - Rendiconti
semestrali - Altri adempimenti previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 718 del 30 novembre 1979 - Trattamento di
previdenza - Prestazioni INPDAP - Indennita' di buonuscita -
Liquidazione - Riliquidazione e supplemento indennita' di buonuscita
- Indennita' - Una Tantum diretta ed indiretta - Riscatti utili al
fine del trattamento di previdenza - Rapporti con l'INPDAP gestione
ENPAS e INADEL - Trattamento di quiescenza - Riconoscimento e
ricongiunzione di servizi - Riconoscimento e ricongiunzione servizi
del personale scientifico proveniente da istituti di istruzione
universitaria o di ricerca italiani o stranieri - Costituzione
posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. - Posizioni assicurative -
Rapporti con il Ministero del Tesoro, Ufficio pensioni e con
l'I.N.P.S. - Trattamento di assistenza.
5. Il Servizio legale e per il contenzioso del lavoro svolge le
seguenti attivita':
consulenza giuridica interna ed esterna; contenzioso del
lavoro, amministrativo, civile, penale e contabile; attivita'
stragiudiziale; attivita' per l'avvocatura generale dello Stato;
recupero crediti; procedure concorsuali e fallimentari; servizio
ingiunzionale.
6. Il Servizio affari generali svolge le seguenti attivita':
affari generali - Protocollo generale - Accettazione e
spedizione corrispondenza - Nomina funzionari delegati, ufficiale
rogante, cassieri e consegnatari - Predisposizione atti e
provvedimenti di istituzione e nomina di comitati tecnici - Atti e
procedure per la designazione di personale in seno a commissioni,
comitati e collegi - Gestione dei locali di rappresentanza e riunioni
- Adempimenti amministrativi riguardanti i brevetti - Portinerie,
custodie, centralini telefonici - Rilevazione di dati relativi agli
uffici ed al personale, alla produttivita' ed alle condizioni di
lavoro - Indagini, relazioni e progetti d'intervento per la
realizzazione delle procedure organizzative - Centro stampa e
fotocopiatura - Passaporti di servizio - Rilascio tessere di
riconoscimento.
7. Il Servizio per la gestione amministrativa delle aree di
ricerca «Monteporzio» e «Casilina» svolge le seguenti attivita':
attivita' di supporto e coordinamento amministrativo, vigilanza
sull'attivita' amministrativa per la conformazione di tale attivita'
alle direttive impartite centralmente - Spese in economia per
l'acquisto dei beni e servizi occorrenti per il funzionamento -
Svolgimento delle attivita' di consegnatario dei beni mobili e
immobili assegnati Manutenzione ordinaria dei beni immobili.
8. Il Servizio organi collegiali svolge:
attivita' di supporto e di segreteria per il funzionamento
degli organi collegiali dell'Istituto (Consiglio di amministrazione,
Comitato scientifico, Collegio dei revisori - Servizio di controllo
strategico) rapportandosi funzionalmente anche con il Presidente
dell'Istituto; attua le disposizioni di carattere normativo,
organizzativo e procedurale relative agli organi collegiali; gestisce
l'istruttoria dei provvedimenti di nomina degli organi collegiali;
cura la tenuta delle delibere dell'ente che trasmette anche al
Direttore generale; cura la tenuta dei verbali e la pubblicazione
degli atti degli Organi. Al servizio e' preposto un dirigente
amministrativo di seconda fascia.
Art. 30.
Direzione del Dipartimento del bilancio del personale
e degli affari generali
1. Al Dipartimento del bilancio, del personale e degli affari
generali e' preposto un dirigente di prima fascia dei ruoli
dell'Istituto. Nei casi in cui non sia presente la predetta figura,
l'incarico puo' essere anche conferito ai sensi e per gli effetti
dell'art. 19, decreto-legge n. 165 del 2001.
L'incarico e' conferito dal Presidente dell'Istituto, sentito il
Direttore generale.
2. L'incarico di responsabile dei servizi e' conferito dal
Direttore del Dipartimento ad un dirigente di seconda fascia
appartenente ai ruoli dell'Istituto.
Art. 31.
Servizio prevenzione e protezione
1. L'Ufficio prevenzione e protezione svolge le attivita' e gli
adempimenti correlati all'applicazione del decreto legislativo n. 626
del 1994 e successive modificazioni, nonche' gli adempimenti connessi
ai regimi autorizzativi e/o denunce relative a scarichi, impianti,
ecc. (ai comuni, alle aziende sanitarie, ai vigili del fuoco, ecc.).
All'Ufficio e' preposto un primo ricercatore o un primo tecnologo con
idonea professionalita'. L'incarico e' conferito dal Direttore
generale.
Titolo III
STRUTTURE TERRITORIALI
Art. 32.
Centri di ricerca
1. L'ISPESL puo' svolgere le attivita' di studio, ricerca,
sperimentazione, formazione, assistenza e consulenza, di cui all'art.
2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002 anche
attraverso centri di ricerca dislocati sul territorio nazionale.
2. I centri di ricerca dell'Istituto sono tre: Monteporzio
Catone, Casilina e Lamezia Terme. L'attivita'
amministrativo-gestionale dei centri di ricerca di Monteporzio Catone
e Casilina e' assicurata ai sensi del precedente art. 29, comma 7;
mentre presso il centro di Lamezia Terme e' costituita un'unita'
amministrativo-contabile cui e' assegnato dal direttore generale,
personale tecnico ed amministrativo, secondo le esigenze di
funzionamento.
3. L'incarico di direttore del centro di Lamezia Terme e'
conferito dal presidente dell'Istituto, sentito il consiglio di
amministrazione, al personale appartenente al profilo di dirigente di
ricerca o dirigente tecnologo, ovvero a professore universitario
ovvero ad esperto di comprovata e documentata esperienza nel settore.
4. Al direttore del Centro di ricerca di Lamezia Terme e'
assegnato un budget. Annualmente il direttore generale, con apposito
atto, assegna le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie
per lo svolgimento dei compiti assegnati. Della gestione delle
risorse risponde al direttore generale.
5. Il centro di ricerca di Lamezia Terme puo' essere articolato
in laboratori, cui sono preposti ricercatori.
6. L'istituzione di nuovi centri di ricerca viene approvata dal
consiglio d'amministrazione, su proposta del presidente, in relazione
a quanto previsto nei piani triennali dell'Istituto ed alle risorse
disponibili.
Art. 33.
Cooperazione con organismi esterni
1. Al fine di realizzare un sistema a rete di eccellenza della
ricerca scientifica dei settori della sicurezza e tutela della salute
negli ambienti di vita e di lavoro, sia a livello nazionale che
internazionale, in considerazione anche di particolari contingenti
situazioni o per una ottimale esplicazione delle attivita'
istituzionali, in considerazione anche di peculiarita' e specificita'
territoriali del nostro Paese, possono essere utilizzati strumenti di
cooperazione con istituzioni universitarie ovvero di ricerca
pubbliche o private di riconosciuto valore scientifico e con le
regioni, aventi ciascuno una o piu' missioni specificatamente
indicate anche attraverso l'attivazione di apposite strutture di
ricerche.
2. Gli obiettivi, la missione, gli obblighi e le responsabilita'
per l'istituzione ed il funzionamento di tali strutture sono
stabilite da apposite convenzioni, che sono approvate dal consiglio
di amministrazione, su proposta del presidente.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 definiscono oltre agli
obiettivi, la missione, gli obblighi e le responsabilita' dei
rispettivi partner nonche' gli organi di direzione scientifica e di
programmazione ed attuazione delle attivita' da svolgere e, ove
previsto, di durata temporale degli stessi.
Art. 34.
Le agenzie territoriali
1. Le agenzie territoriali garantiscono le attivita' di
certificazione, verifica di conformita', supporto tecnico per la
sorveglianza del mercato, formazione, informazione, assistenza e
consulenza verso l'utenza finale. Trovano un supporto nei
coordinamenti dei servizi. Sono sottoposte alla supervisione della
direzione generale, ed operano in stretta collaborazione con il
dipartimento processi organizzativi e il dipartimento certificazione
e conformita' di prodotti e impianti, al fine di promuovere un
dialogo piu' stretto con le amministrazioni locali, in particolar
modo le regioni, per definire protocolli e procedure comuni, sondare
i bisogni dell'utenza, promuovere e coordinare i servizi dell'ente.
Promuovono attivita' di studio e ricerca sul territorio ed effettuano
consulenza per gli impianti a rischio di incidente rilevante e/o di
tipo speciale. Per queste ultime attivita' sono sottoposte al
coordinamento del presidente.
2. L'incarico di direttore dell'agenzia territoriale e' conferito
dal Direttore generale al personale appartenente al profilo di
dirigente di ricerca o dirigente tecnologo.
3. Sono istituite le sotto elencate agenzie territoriali,
strutture a livello regionale di norma aventi sede nel capoluogo di
regione salvo quelle diversamente indicate:
a) agenzia della Valle d'Aosta;
b) agenzia del Piemonte;
c) agenzia della Lombardia;
d) agenzia del Trentino Alto Adige;
e) agenzia del Friuli-Venezia Giulia;
f) agenzia del Veneto;
g) agenzia dell'Emilia Romagna;
h) agenzia della Liguria;
i) agenzia della Toscana;
j) agenzia delle Marche;
k) agenzia dell'Umbria, con sede a Terni;
l) agenzia dell'Abruzzo, con sede a Pescara;
m) agenzia del Lazio;
n) agenzia della Campania;
o) agenzia del Molise;
p) agenzia della Basilicata;
q) agenzia della Calabria, con sede a Catanzaro;
r) agenzia delle Puglie;
s) agenzia della Sicilia;
t) agenzia della Sardegna.
Art. 35.
Articolazione e risorse delle agenzie territoriali
1. Presso le agenzie territoriali possono essere costituite
sezioni distaccate con sede nei capoluoghi di provincia, con delibera
del Consiglio di amministrazione.
2. Le agenzie territoriali sono dotate di un apposito budget. Il
Direttore generale annualmente assegna le risorse finanziarie, umane
e strumentali necessarie per lo svolgimento dei compiti previsti dai
piani di attivita'. Presso ciascuna delle agenzie e' organizzata una
struttura amministrativa di supporto di livello non dirigenziale
nominata dal direttore dell'agenzia.
Art. 36.
Sezioni territoriali
1. Nelle more della riorganizzazione dei servizi a livello
regionale, le attuali sedi ISPESL, non sedi di agenzia territoriale,
continueranno a svolgere la loro attivita' in base all'organizzazione
attuale.
2. A regime, l'incarico di direttore della sezione territoriale
e' conferito dal direttore generale su proposta del direttore
dell'agenzia territoriale.
Parte III
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
DEL PERSONALE DELL'ISPESL
Titolo IV
Attribuzione degli incarichi di direzione
delle strutture tecnico-amministrative
Art. 37.
Conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale
1. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale generale sono conferiti dal presidente, sentito il
direttore generale, per un periodo non inferiore a tre anni e non
superiore a cinque e con facolta' di rinnovo. Con l'atto di
conferimento dell'incarico sono individuati la durata e le competenze
istituzionali da svolgere. Con il contratto individuale di lavoro,
stipulato con il direttore generale sono fissati gli obiettivi da
conseguire con riferimento alle priorita', ai piani ed ai programmi
definiti dal consiglio di amministrazione, le modalita' di verifica
del corretto espletamento dell'incarico, nonche' definito il
corrispondente trattamento economico sulla base del contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area
della ricerca.
2. I dirigenti degli uffici di livello dirigenziale generale sono
responsabili di fronte al Direttore generale dell'attivita' svolta
dagli uffici che da essi dipendono, della corretta ed efficiente
gestione degli uffici medesimi, nonche' della realizzazione dei
programmi e dei progetti loro affidati.
3. La valutazione delle prestazioni e delle competenze
organizzative dei dirigenti degli uffici di livello dirigenziale
generale e' effettuata annualmente dal direttore generale.
4. La valutazione tiene conto delle direttive impartite, degli
obiettivi da perseguire e delle risorse umane, finanziarie e
strumentali effettivamente poste a disposizione dei dirigenti
medesimi; la valutazione si fonda altresi' sui risultati del
controllo di gestione.
5. Il procedimento si ispira ai criteri di cui all'art. 5 del
decreto legislativo n. 286/1999, cosi' come esplicitati dal contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'Area
della ricerca e dal regolamento sui controlli interni dell'Istituto.
6. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con
i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale
responsabilita' disciplinare secondo la normativa contenuta nel
contratto collettivo, l'impossibilita' di rinnovo dello stesso
incarico dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi,
l'amministrazione puo' inoltre recedere dal rapporto di lavoro
secondo le disposizioni del contratto collettivo.
7. La positiva verifica e certificazione dei risultati di
gestione conseguiti costituisce, per converso, presupposto per la
corresponsione ai dirigenti medesimi della retribuzione di risultato.
8. I provvedimenti di cui al precedenti commi 6 e 7 sono
adottati, in attuazione delle disposizioni contrattuali vigenti.
Art. 38.
Conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale
1. Gli incarichi di livello dirigenziale non generale, di cui gli
articoli 15, 17, 31 e 34, sono conferiti dal Direttore generale, ai
sensi dell'art. 8, comma 2, lettera h) del decreto del Presidente
della Repubblica n. 303/2002.
2. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale non generale sono conferiti con contratto a tempo
determinato, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a
cinque anni e con facolta' di rinnovo. Con il contratto individuale
di lavoro sono fissati gli obiettivi da conseguire con riferimento
alle priorita', ai piani ed ai programmi definiti dal consiglio di
amministrazione, le modalita' di verifica del corretto espletamento
dell'incarico nonche' definito il corrispondente trattamento
economico sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale dirigente dell'Area della ricerca.
3. I dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale,
di cui al comma 1, sono responsabili di fronte al direttore generale
del risultato dell'attivita' svolta dall'ufficio cui sono preposti,
della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati,
nonche' della corretta ed efficiente gestione dell'ufficio medesimo.
4. La valutazione delle prestazioni e delle competenze
organizzative dei dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non
generale, di cui al comma 1, e' adottata annualmente dal direttore
generale.
5. La valutazione tiene conto delle direttive impartite, degli
obiettivi da perseguire e delle risorse umane, finanziarie e
strumentali effettivamente poste a disposizione e si fonda altresi'
sui risultati del controllo di gestione.
6. Il procedimento di valutazione si ispira ai criteri di cui
all'art. 5 del decreto legislativo n. 286/1999, cosi' come
esplicitati dal contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale dirigente dell'area della ricerca e dal regolamento sui
controlli interni dell'Istituto.
7. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con
i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale
responsabilita' disciplinare secondo la normativa contenuta nel
contratto collettivo, l'impossibilita' di rinnovo dello stesso
incarico dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi,
l'amministrazione puo' inoltre recedere dal rapporto di lavoro
secondo le disposizioni del contratto collettivo.
8. La positiva verifica e certificazione dei risultati di
gestione conseguiti costituisce presupposto per la corresponsione ai
dirigenti medesimi della retribuzione di risultato.
9. I provvedimenti di cui ai precedenti commi 6 e 7, sono
adottati, in attuazione delle disposizioni contrattuali vigenti.
10. Gli incarichi ai dirigenti sono conferiti dal direttore del
relativo dipartimento, con contratto a tempo determinato di durata
non inferiore a 3 anni e non superiore a 5 e con facolta' di rinnovo,
con le procedure di cui al comma 2 del presente articolo.
11. I dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale
di cui al comma 10 sono responsabili di fronte al dirigente
dell'ufficio di livello dirigenziale generale del risultato
dell'attivita' svolta dall'ufficio cui sono preposti, della
realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, nonche'
della corretta ed efficiente gestione dell'ufficio medesimo.
12. La valutazione delle prestazioni e delle competenze
organizzative dei dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non
generale, di cui al comma 10, e' effettuata annualmente dal
responsabile dell'ufficio di livello dirigenziale generale cui e'
assegnato il dirigente valutato.
13. Ai dirigenti di cui al comma 10 si applicano le disposizioni
contenute nei commi da 5 a 9.
Art. 39.
Durata degli incarichi
1. Gli incarichi di direzione delle strutture previste dal
presente regolamento sono conferiti da un minimo di anni tre fino ad
un massimo di anni cinque.
2. E' vietato il cumulo degli incarichi.
3. Gli incarichi sono tutti rinnovabili.
Titolo V
PROFILI E LIVELLI DEL PERSONALE
Art. 40.
Inquadramento del personale
1. Ai sensi dell'art. 16 comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 303/2002, il personale di ruolo dell'ISPESL in servizio
alla data di entrata in vigore del presente regolamento e' inserito
nei ruoli dell'Istituto nelle qualifiche e profili rivestiti alla
stessa data.
Art. 41.
Inquadramento dei dirigenti amministrativi
1. I dirigenti amministrativi dell'ISPESL sono cosi' inquadrati:
- dirigenti di prima fascia;
- dirigenti di seconda fascia.
Art. 42.
Dotazione organica
1. La dotazione organica del personale dell'Istituto e' quella
risultante dalla tabella allegata al presente regolamento.
Titolo VI
RAPPORTO DI LAVORO
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
Art. 43.
Rapporto di lavoro
1. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'ISPESL sono
disciplinati dalle disposizioni del decreto legislativo n. 165/2001,
da quelle del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, da
quelle delle leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, nonche' da
quelle del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale del comparto delle istituzioni ed enti di ricerca e
sperimentazione.
2. I rapporti di lavoro dei dirigenti dell'Ispesl sono
disciplinati dalle disposizioni del decreto legislativo n. 165/2001,
da quelle del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, da
quelle delle leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, da quelle del
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
3. I rapporti individuali di lavoro dei dipendenti dell'ISPESL
sono regolati mediante contratti individuali.
Art. 44.
Formazione
1. L'Istituto individua nella formazione professionale uno
strumento indispensabile per l'aggiornamento e la crescita del
personale in servizio e per l'inserimento nei processi organizzativi
del personale di nuova assunzione.
2. A tal fine, l'Istituto:
a) promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la
formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione
professionale del personale;
b) garantisce l'autonomia professionale nello svolgimento
dell'attivita' scientifica e di ricerca;
c) cura la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi
compreso quello con profili gestionali.
3. L'Istituto svolge attivita' di formazione in base a programmi
annuali e/o pluriennali, prevedendone gli opportuni stanziamenti
compatibilmente con le esigenze di bilancio.
4. In conformita' alle vigenti norme contrattuali, le linee di
indirizzo generale delle attivita' formative dell'Istituto sono
oggetto di contrattazione integrativa.
Art. 45.
Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti
1. Ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, i
dipendenti dell'ISPESL non possono svolgere incarichi retribuiti che
non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Istituto
medesimo.
2. Per incarichi retribuiti si intendono tutti gli incarichi,
anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, per i
quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i
compensi indicati alle lettere da a) ad f) dell'art. 53, comma 6, del
predetto decreto legislativo n. 165/2001.
3. L'autorizzazione deve essere richiesta all'Istituto dal
dipendente interessato o dai soggetti pubblici o privati che
intendono conferire l'incarico.
4. Restano ferme le particolari disposizioni previste per i
ricercatori e tecnologi dalla normativa contrattuale.
Art. 46.
Norma finale
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente
regolamento, si fa riferimento alle norme di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' al contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale del comparto delle istituzioni ed
enti di ricerca e sperimentazione ed al contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale dirigente, alle norme del capo I,
titolo II, libro V del codice civile ed alle leggi sul rapporto di
lavoro subordinato nell'impresa.
ISPESL
=====================================================================
| Profilo D.P.R. n. |
Livello professionale| 171/1991 |Dotazione organica 2006
=====================================================================
| Dirigente di |
I |ricerca.... | 38
---------------------------------------------------------------------
II | Primo ricercatore.... | 124
---------------------------------------------------------------------
III | Ricercatore.... | 152
---------------------------------------------------------------------
| Dirigente |
I |tecnologo.... | 20
---------------------------------------------------------------------
II | Primo tecnologo.... | 72
---------------------------------------------------------------------
III | Tecnologo.... | 139
---------------------------------------------------------------------
| Dirigente di prima |
I |fascia.... | 2
---------------------------------------------------------------------
| Dirigente di seconda |
II |fascia.... | 15
---------------------------------------------------------------------
| Funzionario |
IV |amministrativo.... | 110
---------------------------------------------------------------------
| Funzionario |
V |amministrativo.... | 80
---------------------------------------------------------------------
| C.T.E.R. (art. 20, |
IV |sesto comma).... | 127
---------------------------------------------------------------------
V | C.T.E.R..... | 40
---------------------------------------------------------------------
VI | C.T.E.R..... | 117
---------------------------------------------------------------------
| Collaboratore |
V |amministrativo.... | 20
---------------------------------------------------------------------
| Collaboratore |
VI |amministrativo.... | 85
---------------------------------------------------------------------
| Collaboratore |
VII |amministrativo.... | 65
---------------------------------------------------------------------
VI | Operatore tecnico.... | 21
---------------------------------------------------------------------
VII | Operatore tecnico.... | 10
---------------------------------------------------------------------
VIII | Operatore tecnico.... | 28
---------------------------------------------------------------------
| Operatore |
VII |amministrativo.... | 8
---------------------------------------------------------------------
| Operatore |
VIII |amministrativo.... | 15
---------------------------------------------------------------------
| Operatore |
IX |amministrativo.... | 44
---------------------------------------------------------------------
| Ausiliario |
VIII |tecnico.... | 5
---------------------------------------------------------------------
| Ausiliario |
IX |tecnico.... | 17
---------------------------------------------------------------------
| Ausiliario |
IX |amministrativo.... | 23
---------------------------------------------------------------------
|Totale generale . . . | 1.377
|