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testo in vigore dal: 4-6-2006
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45,
recante «Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle
disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri
adibite a viaggi nazionali»;
Visti gli articoli 5-1 e 5-2 del Capitolo III dell'allegato I al
precitato decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 45, come modificato
con decreto legislativo 23 dicembre 2002, n. 291 e con decreto
ministeriale 12 marzo 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
111 del 13 maggio 2004 in attuazione, rispettivamente, delle
direttive 2002/25/CE della Commissione del 5 marzo 2002 e 2003/75/CE
della Commissione del 29 luglio 2003;
Considerato che nelle zone di mare in cui operano le navi
destinatarie del presente provvedimento esiste adeguata copertura
S.A.R.;
Ritenuto che l'obbligo di sistemare il battello di emergenza veloce
e l'area di prelievo di persone da parte di elicotteri, sulle navi
esistenti di classe «B», «C» e «D», in servizio di linea sia
ingiustificata e non necessaria in determinate relazioni di traffico
e che la concessione delle relative esenzioni non comporti una
riduzione del livello di sicurezza delle unita' che ne beneficiano;
Viste le note n. 5283 del 24 aprile 2001 e n. 8796 del 9 luglio
2001 della Rappresentanza permanente d'Italia c/o l'U.E., con le
quali si e' provveduto alla notifica del procedimento di deroga alla
Commissione europea, fornendo anche i chiarimenti richiesti;
Preso atto della mancata opposizione da parte della Commissione
europea alla concessione delle esenzioni nel termine prescritto;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del
30 settembre 2002 e del 25 agosto 2003;
Acquisito il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri
espresso con nota n. 11252/DAGL 19.3.13/2004/4 del 27 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
espresso nella seduta del 16 giugno 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del
27 febbraio 2006;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei
Ministri, con nota n. 5015 del 21 marzo 2006, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. I termini utilizzati nel presente decreto devono intendersi
secondo le definizioni riportate, nell'articolo 1 del decreto
legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 e nel capitolo III del relativo
allegato I, salvo i seguenti termini secondo i quali si intende per:
a) «servizio di linea»: una serie di collegamenti, effettuati in
modo da assicurare il traffico fra gli stessi due o piu' porti, in
base ad un orario pubblicato o con collegamenti tanto regolari o
frequenti da costituire una serie sistematica evidente;
b) «terra ferma»: il territorio peninsulare italiano e le due
isole maggiori, Sicilia e Sardegna.
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica a tutte le navi da passeggeri
Ro/Ro esistenti appartenenti alle classi «B», «C» e «D», soggette al
decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, che effettuano servizio
di linea in viaggi nazionali tra la terra ferma e le isole minori
italiane nonche' nello stretto di Messina, nei tratti di mare che
saranno individuati con apposito decreto dirigenziale
dell'Amministrazione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto dei criteri di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45.
Con analogo provvedimento l'elenco potra' essere aggiornato.
Art. 3.
Esenzione dall'obbligo della sistemazione
dei battelli di emergenza veloci
1. Sulle navi di cui all'articolo 2 non e' richiesta
l'installazione del battello di emergenza veloce con relativo
dispositivo per la messa a mare e per il recupero a bordo di cui alla
sezione 5-1 del capitolo III dell'allegato I al decreto legislativo
4 febbraio 2000, n. 45. In sostituzione, deve essere sistemato un
battello di emergenza con relativo dispositivo per la messa a mare e
recupero a bordo; detti dispositivi devono essere conformi ai
requisiti tecnici previsti dalla «SOLAS 74» ed approvati secondo le
norme vigenti.
Art. 4.
Esenzione dall'obbligo della presenza
di una piazzola di recupero per elicotteri
1. Le navi di cui all'articolo 2 sono esentate dall'obbligo di
ottemperare alla disposizione di cui alla sezione 5-2 del capitolo
III dell'allegato I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 20 aprile 2006
Il Ministro: Lunardi
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 1, foglio n. 299
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